Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 29 dicembre 1999

Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell' entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. (GU n. 7 dell' 11-1-2000)


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Roma, 29 dicembre 1999
Oggetto: Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell' entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. (GU n. 7 dell' 11-1-2000)

Premessa.


Nell'ambito dell'attuazione della delega conferita dalla legge n. 59/1997, finalizzata alla riforma del sistema ricerca nazionale, nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999 e' stato pubblicato il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori".


Tale decreto riordina e razionalizza l'intera attività del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) finalizzata al sostegno alla ricerca svolta in ambito industriale: attività che, da un punto di vista normativo, si era sviluppata, a partire dalla legge n. 1089/1968, in numerosi interventi legislativi e amministrativi, tra i quali la legge n. 46/1982, la legge n. 488/1992 e relative delibere e decreti attuativi.


La piena operatività della nuova disciplina, con conseguente abrogazione di tutte le normative vigenti in materia, e' connessa all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo i quali, tra l'altro, costituendo regime di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo dovranno essere notificati alla Commissione europea e da questa approvati.


Fermo restando che sino alla entrata in vigore dei citati decreti le attuali regolamentazioni (con particolare riferimento al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629) mantengono completa vigenza, si rende necessario definire il regime transitorio della presentazione, valutazione e gestione contrattuale delle domande di agevolazione ai sensi della legge n. 46/1982.


La gestione del fondo.


L'art. 5 del decreto legislativo dispone che tutti gli interventi di sostegno graveranno su un nuovo unico fondo, il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) che, con l'entrata in vigore dei ricordati decreti di attuazione, sostituirà il Fondo speciale ricerca applicata (FSRA), istituito, come noto, dalla legge n. 1089/1968 e gestito, in regime di convenzione con il MURST, dal San Paolo Imi S.p.a. (già Istituto Mobiliare Italiano).


Il San Paolo Imi S.p.a., nell'ambito di tale convenzione, svolge in via esclusiva sia le attività connesse alla istruttoria e gestione economico-finanziaria dei progetti di ricerca presentati a valere sulla legge n. 46/1982, sia le attività di natura contabile-amministrativa connesse alla gestione del Fondo stesso. Il decreto legislativo n. 297/1999 e' intervenuto, sul punto, anche al fine di adeguarne la disciplina agli indirizzi comunitari in materia.


Infatti, il decreto precisa, all'art. 9, comma 3, che il MURST, entro il 31 dicembre 1999, assume la gestione diretta delle attività svolte in regime di convenzione dal San Paolo Imi S.p.a., ovvero, per tali attività, avvia la individuazione di soggetti terzi mediante gara comunitaria di appalto di servizi. In ogni caso, al 31 dicembre 1999, ovvero alla data di conclusione della gara di appalto, la convenzione con il San Paolo Imi e' risolta di diritto, salvo che per la gestione dei contratti a tali date stipulati. Per quel che concerne, in particolare, gli adempimenti connessi alle attività di istruttoria e gestione economico-finanziaria dei progetti, di cui all'art. 7, comma 1, lo stesso decreto legislativo n. 297/1999 prevede che il MURST possa avvalersi dei soggetti individuati e con lo stesso convenzionati, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi: infatti, e' previsto all'art. 9, comma 2, che le convenzioni già stipulate dal MURST restano valide sino alla loro naturale scadenza.


Le nuove modalità di gestione del fondo.


In considerazione dell'assunzione in forma diretta, a far data dal 3 gennaio 2000, della gestione contabile del FSRA (e poi del FAR) da parte del MURST, e' pertanto risolta la convenzione con il San Paolo Imi S.p.a., anche per quel che concerne le attività di istruttoria e gestione economico-finanziaria delle domande di agevolazione presentate a valere sulla legge n. 46/1982, cosi' come attualmente disciplinate dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954.


Nelle more della piena operatività della disciplina del decreto legislativo n. 297/1999, si determina la necessita' per il MURST di prevedere un regime transitorio della complessiva gestione delle domande di agevolazione, sia quelle già presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 954/1997 e in corso di istruttoria, sia quelle che, a valere sul medesimo decreto, saranno proposte al MURST a far data dal 3 gennaio 2000.


Il regime transitorio.


Premessa l'assunzione in forma diretta da parte del MURST della gestione del Fondo e la conseguente risoluzione della convenzione con il San Paolo Imi S.p.a.;


Considerato che la lettera dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, in combinato disposto con la precedente norma dell'art. 7, comma 1, consente al MURST di utilizzare le convenzioni gia' stipulate per gli adempimenti di natura economico-finanziaria connessi alla valutazione e alla gestione delle domande di agevolazione di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629;


Ribadita la necessita' di definire un regime transitorio delle domande di agevolazione presentate a valere sul decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e che la finalità del regime stesso e' quella di assicurare la continuità degli interventi, unitamente alla migliore efficacia ed efficienza degli stessi;


Rilevata la identità degli adempimenti economicofinanziario previsti dai citati decreti numeri 954 e 629 del 1997;


Il MURST adotta il seguente regime transitorio avvalendosi delle predette convenzioni, da ritenersi pienamente operanti in tutti i loro elementi, per l'intera durata della fase transitoria che si apre a decorrere dal 3 gennaio 2000, a tal fine si distingue la disciplina delle domande presentate e in corso di istruttoria, dalla disciplina delle domande che saranno presentate a partire dal 3 gennaio 2000.


Domande di agevolazione già presentate e in corso di istruttoria.


Per tali domande di agevolazione il San Paolo Imi S.p.a. ha già avviato, e in molti casi concluso, le prescritte attività istruttorie: anche per ragioni di economia di procedimento, appare necessario non introdurre modificazioni che, in ogni caso, determinerebbero rallentamenti alla gestione degli interventi.


L'istituto, pertanto, continua ad assicurare, oltre alla gestione di tutti i contratti sinora stipulati, l'espletamento delle attività istruttorie e gestionale di natura economico-finanziaria, con riferimento alle domande di agevolazione gi presentate, ai sensi delle disposizioni che seguono, alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale:

articoli 4, 5, 6, 7, 9, 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

articoli 8-13 della legge n. 46/1982;

art. 11 della legge n. 451/1994, con esclusivo riferimento alle domande presentate nell'esercizio 1997;

art. 14 della legge n. 196/1997, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998.


Domande di agevolazione presentate a decorrere dal 3 gennaio 2000.


Per quel che concerne le domande di agevolazione che saranno presentate a decorrere dal 3 gennaio 2000, le relative attività istruttorie e di gestione contrattuale saranno assicurate dai dieci raggruppamenti bancari, attualmente convenzionati con il MURST a seguito di selezione conforme sia alle prescrizioni dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, sia alle prescrizioni dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998. Il relativo elenco e' riportato in allegato alla presente circolare.


Al fine, tuttavia, di garantire la più ampia partecipazione del mondo finanziario alle attività di sostegno alla ricerca, con la presente circolare e' data facoltà ai soggetti non facenti parte dei ricordati dieci raggruppamenti bancari già convenzionati di presentare al MURST, di intesa con i rispettivi capogruppo, apposita domanda di inserimento. La domanda sarà valutata dal MURST e, in caso di esito positivo, si procederà alle apposite integrazioni.


Successivamente, all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo n. 297/1999, il MURST, anche tenuto conto delle specifiche modalità procedurali che saranno ivi previste, adotterà gli opportuni provvedimenti ai fini della definitiva disciplina delle attività istruttorie in oggetto.


Pertanto, con riferimento alle domande di agevolazione che, a partire dalla data sopra indicata, saranno presentate al MURST, i proponenti dovranno indicare in sede di domanda il soggetto competente per gli adempimenti di natura economico-finanziaria, individuato tra i capogruppo dei raggruppamenti convenzionati con il MURST e riportati in allegato alla presente circolare.


In particolare, ciò vale con riferimento alle domande da presentarsi ai sensi delle seguenti disposizioni:

articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

art. 11 della legge n. 451/1994, con esclusivo riferimento alle domande proposte negli esercizi 1998 e 1999 (per tali domande il MURST provvederà a richiedere al proponente la predetta indicazione).


Con riferimento alle domande di agevolazione presentate, dalla data sopra indicata, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 954/1997 (attuativo dell'art. 4 della legge n. 46/1982), le attività di competenza del San Paolo Imi S.p.a. saranno svolte direttamente dal MURST.


Analogamente, saranno svolte direttamente dal MURST le attività già di competenza del San Paolo Imi S.p.a. relative alle domande di agevolazione presentate, per l'esercizio 1999, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 196/1997.


Il Ministro: Zecchino


 

 

ELENCO DELLE BANCHE CONCESSIONARIE AI SENSI DELLA LEGGE N. 488/1992 (PROGETTI E CENTRI DI RICERCA IN AREE DEPRESSE).


1. Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Banco di Napoli S.p.a., Efibanca S.p.a. e Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c.r.l.

2. Banca per il Leasing Italease S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: San Gemignano e San Prospero Leasing S.p.a.

3. Banco di Sardegna.

4. Centrobanca S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con Studio Finanziario S.p.a.

5. Mediocredito Centrale S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Istituto Centrale delle Banche Popolare Italiane, Banco di Sicilia, Banca CIS, IRFIS e Mediocredito Sicilia, Mediocredito dell'Umbria, Mediovenezie Banche, Banca del Salento, Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia, Mediocredito Fondiario Centroitalia, Banca Mediocredito, Mediocredito del Trentino-Alto Adige, CARISBO e Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo.

6. Mediocredito di Roma S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Banca di Roma S.p.a. e Interbanca S.p.a.

7. Mediocredito Lombardo S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Mediocredito del Sud S.p.a., Banca Carige S.p.a.

8. Mediocredito Toscano S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Monte dei Paschi di Siena S.p.a., CARIPRATO - Cassa di Risparmio di Prato S.p.a., Banca Toscana S.p.a. e Istituto Nazionale di Credito Agrario S.p.a.

9. Prominvestment (Societa' per la Promozione degli Investimenti S.p.a.) - Capogruppo A.T.I. con: Banca Commerciale Italiana S.p.a., Credito Italiano S.p.a., Mediobanca/Banca di Credito Finanziario S.p.a., Banca di Legnano S.p.a., Banca di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.a. e Rolobanca 1473 S.p.a.

10. Sanpaolo I.M.I. S.p.a.