Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Interministeriale 28 luglio 1999
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1999 n. 184

Disposizioni per gli esami finali relativi all' a.a. 1998/1999 dei corsi di diploma universitario per l'area sanitaria, infermieristica, tecnica e della riabilitazione. Di concerto con il Ministro della Sanità

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTO il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTO il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull’ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTI i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n.502 e 7 dicembre 1993, n.517 recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 26 luglio 1996, adottato di concerto con il Ministro della Sanità;

CONSIDERATA la necessità di assicurare, ai sensi dell’articolo 2.5 del richiamato decreto, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

 

D E C R E T A:

Art. 1

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi di diploma universitario dell’area sanitaria, previsti dal decreto 24 luglio 1996 citato nelle premesse, relativi all’anno accademico 1998-99, si svolgeranno nei mesi di ottobre 1999 e marzo 2000.
Gli Atenei interessati stabiliscono, nell’ambito dei periodi sopra indicati, le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari. La durata complessiva dello svolgimento degli esami relativi a ciascun corso non può superare i trenta giorni.


Art. 2

Alle sessioni potranno presentarsi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.


Art. 3

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli esami, compresi i compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici e il trattamento di missione spettante ai membri esterni all’Università sede di esame, sono a carico degli atenei interessati.

Roma, 28 luglio 1999

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
(f.to ZECCHINO)

IL MINISTRO DELLA SANITA'
(f.to BINDI)