Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 20 luglio 1999
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1999 n. 181

Facoltà di Architettura - a.a. 1999/2000 numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma e di laurea per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e per gli studenti extracomunitari residenti all’estero

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l’art.6;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 9, così come modificato dall’art. 17, comma 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la direttiva CEE n. 384 del 10 giugno 1985 concernente “il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’Architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi”;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 23 novembre 1998, n.383;

VISTO il Regolamento 21 luglio 1997, n.245 recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento e, in particolare, l’articolo 4, comma 2, lettera b) e comma 4;

VISTO il decreto ministeriale 8 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 15 luglio 1999, reg. n.1, fgl.179 e in corso di pubblicazione, con il quale sono apportate modifiche al su citato D.M. n.245/1997 e, in particolare l’art.5, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

PRESO ATTO delle potenzialità formative deliberate dalle singole Università con espresso riferimento ai criteri generali richiamati dall’art.4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.M. 21 luglio 1997, n.245, nonché alle procedure e parametri standards definiti con D.M. 23 aprile 1999;

RITENUTO di dover determinare per l’anno accademico 1999/2000 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di Architettura, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le Università;

RITENUTO, altresì, in attesa dell’entrata in vigore del precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999, di definire le modalità di ammissione, al fine di mettere in grado le università di predisporre i bandi in tempo utile per favorire il regolare avvio delle iscrizioni, per il nuovo anno accademico, ai corsi che comportano prove selettive di accesso;


D E C R E T A:

Art. 1

  1. Limitatamente all’anno accademico 1999/2000 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e ai corsi di diploma afferenti alle Facoltà di Architettura è determinato per gli studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia, di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e per gli studenti extracomunitari residenti all’estero sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie nel modo seguen
    n. 1.029 per i corsi di diploma;
    n. 7.160 per il corso di laurea in Architettura;
    n. 740 per il corso di laurea in Disegno Industriale;
    n. 525 per il corso di laurea in Pianificazione
    Territoriale Urbanistica e Ambientale;
    n. 243 per il corso di laurea in Storia e Conservazione dei
    Beni Architettonici e Ambientali;
  2. La ripartizione dei posti fra le singole Università è determinata nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto

Art.2

  1. I criteri di ammissione per l’anno accademico 1999/2000 sono basati sul voto di diploma e su una prova scritta di accesso, consistente in una serie di quesiti a cui rispondere scegliendo la risposta esatta tra le cinque indicate.
  2. Per la prova di accesso i quesiti sono suddivisi in quattro aree: Comprensione verbale; Logica; Conoscenze scientifiche e tecniche; Rappresentazione.

Art.3

  1. Nella valutazione complessiva per la graduatoria finale la votazione di diploma dà luogo ad un punteggio compreso tra 30 e 50, mentre la prova permette di raggiungere un punteggio compreso tra 0 e 50. Ne consegue che il punteggio finale viene espresso in una scala compresa tra 30 e 100.

Art.4

  1. Il punteggio globale della prova viene calcolato nel modo seguente.
    Le quattro aree di cui all’art.2 hanno uguale peso indipendentemente dal numero dei quesiti in ciascuna di esse adottato. Ciascuna di esse dà quindi luogo ad un punteggio parziale compreso tra 0 e 12,5.
    Il punteggio parziale di ciascuna area viene calcolato assegnando:
    - alla risposta esatta di ciascun quesito un prefissato valore, dipendente dal tipo di quesito;
    - alla risposta errata un valore negativo pari a un quarto del prefissato valore della risposta esatta;
    - alla risposta omessa un valore nullo.
    Qualora il punteggio di area risulti negativo, nel calcolo del punteggio globale ad esso si sostituisce il punteggio di zero.

Art.5

  1. La prova è rigorosamente anonima. I candidati sono individuati esclusivamente con codice numerico fino ad avvenuta definizione della graduatoria finale.
  2. In caso di parità di punteggio finale, la graduatoria tiene conto, nell’ordine, dei risultati ottenuti nelle aree di Comprensione verbale, Rappresentazione, Logica, Conoscenze scientifiche e tecniche.

Art.6

  1. Al fine della predisposizione dei bandi di concorso, la determinazione dei posti assegnati alle singole sedi universitarie ha effetto immediato.
  2. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2 e seguenti decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 8 giugno 1999, di cui in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 20 luglio 1999

p. IL MINISTRO
Il Sottosegretario di Stato
(f.to Prof. Luciano Guerzoni)



Allegati:
Tabella allegata