VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l’art.6;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 9, così come modificato dall’art. 17, comma 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTA la direttiva CEE n. 384 del 10 giugno 1985 concernente “il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’Architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi”;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 23 novembre 1998, n.383;
VISTO il Regolamento 21 luglio 1997, n.245 recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento e, in particolare, l’articolo 4, comma 2, lettera b) e comma 4;
VISTO il decreto ministeriale 8 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 15 luglio 1999, reg. n.1, fgl.179 e in corso di pubblicazione, con il quale sono apportate modifiche al su citato D.M. n.245/1997 e, in particolare l’art.5, comma 4;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare, l’articolo 39, comma 5;
PRESO ATTO delle potenzialità formative deliberate dalle singole Università con espresso riferimento ai criteri generali richiamati dall’art.4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.M. 21 luglio 1997, n.245, nonché alle procedure e parametri standards definiti con D.M. 23 aprile 1999;
RITENUTO di dover determinare per l’anno accademico 1999/2000 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di Architettura, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le Università;
RITENUTO, altresì, in attesa dell’entrata in vigore del precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999, di definire le modalità di ammissione, al fine di mettere in grado le università di predisporre i bandi in tempo utile per favorire il regolare avvio delle iscrizioni, per il nuovo anno accademico, ai corsi che comportano prove selettive di accesso;
D E C R E T A:
Art. 1
n. | 1.029 | per i corsi di diploma; |
n. | 7.160 | per il corso di laurea in Architettura; |
n. | 740 | per il corso di laurea in Disegno Industriale; |
n. | 525 | per il corso di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale; |
n. | 243 | per il corso di laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali; |
Art.2
Art.3
Art.4
Art.5
Art.6
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
p. IL MINISTRO
Il Sottosegretario di Stato
(f.to Prof. Luciano Guerzoni)