Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 21 luglio 1999
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1999 n. 181

Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria - a.a. 1999/2000 numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all'art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e per gli studenti extracomunitari residenti all'estero

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l’art.6;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28.02.1980, n.135 istitutivo del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria che richiede l’espletamento di un tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 9, così come modificato dall’art. 17, comma 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la Direttiva della Comunità Europea n. 686 del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

VISTA la Direttiva della Comunità Europea n.687 del 25 luglio 1978 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 23 novembre 1998, n.383;

VISTO il Regolamento 21 luglio 1997, n.245 recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento e, in particolare l’art.4, comma 2, lettera a) e comma 4;

VISTO il decreto ministeriale 8 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 15 luglio 1999, reg. n.1, fgl.179 e in corso di pubblicazione con il quale sono apportate modifiche al su citato D.M. n.245/1997 e, in particolare l’art.5, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare, l’art.39, comma 5;

PRESO ATTO delle potenzialità formative deliberate dalle singole Università con espresso riferimento ai criteri generali richiamati dall’art.4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.M. 21 luglio 1997, n.245, nonché alle procedure e parametri standards definiti con D.M. 23 aprile 1999;

SENTITO il Ministero della Sanità;

RITENUTO di dover determinare per l’anno accademico 1999/2000, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le Università;

RITENUTO, altresì, in attesa dell’entrata in vigore del precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999, di definire le modalità di ammissione al corso di laurea predetto, al fine di mettere in grado le Università di predisporre i bandi in tempo utile per favorire il regolare avvio delle iscrizioni per il nuovo anno accademico, ai corsi che comportano prove selettive di accesso;


D E C R E T A

Art. 1

1.Limitatamente all’anno accademico 1999/2000, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria è fissato in 756 per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e in 17 per gli studenti extracomunitari residenti all’estero sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie ed è ripartito tra le Università secondo l’allegata Tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2.Le Università che insistono nella stessa Regione possono concordare un diverso numero di posti disponibili, previa compensazione tra le singole sedi, tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell’ambito regionale.


Art. 2

1.Le Università statali provvedono all’ammissione degli studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova scritta di accesso, svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di quesiti, definiti dal Ministero, a cui rispondere scegliendo la risposta esatta tra le cinque indicate.


Art. 3

1.Una apposita Commissione, presso ciascuna sede, provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri:

voto riportato negli esami di maturità

0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso;

La formula va adattata al nuovo sistema di punteggio previsto per gli esami di maturità a decorrere dall'anno scolastico 1998/99 e fissato in 60/100.

voto della prova

1 punto per ogni risposta esatta

0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate;

distinzione degli ex aequo

si provvede alla estrazione, in ciascuna sede d’esame di una lettera dell’alfabeto che stabilisca l’inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a parità di punteggio la precedenza nella graduatoria.


Art. 4

1.Ciascuna Università dispone l’ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.


Art.5

1.Al fine della predisposizione dei bandi di concorso, la determinazione dei posti assegnati alle singole sedi universitarie ha effetto immediato.

2.L’efficacia delle disposizioni di cui all’art.2 e seguenti decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 8 giugno 1999, citato in premessa.


Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. IL MINISTRO
Il Sottosegretario di Stato
(f.to Prof. Luciano Guerzoni)


modificato l'art. 3 per errore materiale il 22/07/99



Allegati:
Tabella Allegata