Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 22 luglio 1999

Modalità di presentazione delle domande-dichiarazioni per le agevolazioni fiscali a favore della ricerca ai sensi del decreto interministeriale del 22 luglio 1998

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997;

VISTO, in particolare, l’art. 5 della predetta legge che prevede la concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella forma del credito di imposta, rinviando, al comma 7, ad uno o più decreti emanati dal Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, per la determinazione delle specifiche modalità di attuazione;

VISTO il decreto n. 275 del 22 luglio 1998 del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, registrato alla Corte dei Conti il 31 luglio 1998, n. 2 Foglio 221, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 1998;

VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315 (G.U. n. 202 del 31 agosto 1998), che, all’art. 1, comma 2, ha modificato il comma 2, lett. b), del predetto art. 5 della legge n. 449/97 eliminando la limitazione territoriale ivi prevista;

VISTO l’art. 4 del predetto decreto interministeriale che stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni ivi disciplinate devono inoltrare al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica una domanda-dichiarazione secondo lo schema approvato dallo stesso Ministero;

VISTO l’art. 8 del predetto decreto interministeriale che, al comma I, stabilisce che i termini di presentazione delle domande di cui all’art. 4, nonché le modalità di comunicazione utilizzate dal Murst nei confronti dei soggetti beneficiari, sono determinati da decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica,

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 7 del citato art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli oneri derivanti dall’attuazione dello stesso articolo sono posti a carico, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, delle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle stesse aree depresse, ai sensi del comma 11 dell’art. 4 della richiamata legge e, per quanto riguarda gli interventi nelle altre aree del Paese, delle risorse finanziarie del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata di cui all’art. 4 della legge n. 1089/68;

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto art. 5, comma 7, le agevolazioni sono concesse nei limiti di apposite quote nell’ambito delle predette risorse finanziarie;

VISTE le disponibilità del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, per l’esercizio 1999, per la realizzazione di interventi a sostegno della ricerca nelle aree depresse, e ritenuta l’opportunità di destinarne una quota pari a 5 miliardi per le agevolazioni di cui al richiamato articolo 5 della legge n. 449/97;

VISTE le disponibilità, per l’esercizio 1999, del capitolo 3536 dello stato di previsione delle entrate del Ministero delle Finanze, pari a 80 miliardi e destinate alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 5 della legge n. 449/97;


D E C R E T A

Articolo 1

1. Per l’esercizio 1999, le domande-dichiarazioni di cui all’art. 4 del decreto interministeriale del 22 luglio 1998, di cui in premessa, devono essere inoltrate, a pena di inammissibilità, e secondo le modalità ivi indicate, al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell’Attività di Ricerca, a decorrere dal giorno 1 settembre 1999 e non oltre il giorno 31 dicembre 1999.

2. I soggetti beneficiari, per l’esercizio 1999, sono determinati ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3, 4, del predetto decreto interministeriale del 22 luglio1998.

3. Le domande-dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente decreto.


Articolo 2

1. Nei limiti delle disponibilità indicate nelle premesse del presente decreto, e secondo i criteri di cui all’art. 5, comma 1, del citato decreto interministeriale, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica predisporrà l’elenco dei soggetti beneficiari.

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto interministeriale il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica provvederà a dare comunicazione scritta dell’esito della domanda a tutti i soggetti richiedenti.


Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 luglio 1999

IL MINISTRO