Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1999
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1999 n. 183

A.A. 1999/2000 Ammissione degli studenti ai corsi di laurea di nuova istituzione che non abbiano completato il primo ciclo di sei anni dalla data della loro attivazione

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 e, in particolare l’art.9, così come modificato dall’art.17, comma 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n.127;

VISTO il regolamento 21 luglio 1997, n.245 recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, così come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 15 luglio 1999, reg. n.1, fgl.n.179 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1999 e in particolare l’art.4, comma 2, lettera c) e l’art.5, comma 4;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1999 con il quale vengono definiti, limitatamente all’anno accademico 1999/2000, le procedure e i parametri standards di cui all’art.2, comma 1, lettera b) del citato regolamento n.245/1997, ai fini della determinazione, da parte delle Università, del numero dei posti disponibili;

RITENUTO opportuno, in attesa dell’entrata in vigore del precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999, di mettere in grado le Università di predisporre i bandi in tempo utile per favorire il regolare avvio delle iscrizioni al nuovo anno accademico ai corsi che comportano prove selettive di accesso;

 


D E C R E T A:

 

Art. 1

1. Per l’anno accademico 1999/2000 l’ammissione degli studenti ai corsi di laurea di nuova istituzione che non abbiano completato il primo ciclo di sei anni dalla data della loro attivazione avviene per pubblico concorso effettuato secondo criteri e modalità definiti dalle Università e pubblicizzati nei relativi bandi.


Art. 2

1. La prova selettiva, qualora non diversamente disposto dai regolamenti didattici di Ateneo, consiste in una serie di domande con risposta a scelta multipla, elaborate da apposita commissione.


Art. 3

1.L’efficacia del presente decreto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 8 giugno 1999, di cui in premessa.


Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 luglio 1999

p. IL MINISTRO
Il Sottosegretario di Stato
(f.to Prof. Luciano Guerzoni)