Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 15 luglio 1999, protocollo n.. 5063/98

Immatricolazione studenti stranieri - Legge n. 40/1997 - art. 37, comma 5.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI UFFICIO II
Protocollo: n.. 5063/98
Roma, 15 luglio 1999

Ai Rettori delle Università
Loro Sedi


 
E.p.c.         
Alla Conferenza Permanente
dei Rettori delle Università Italiane
ROMA


 
 
Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.C. - Ufficio VI -
ROMA
Al Ministero dell'Interno
D.P.S. Dir. Centr. AA.GG
Servizio Stranieri

Oggetto: Immatricolazione studenti stranieri - Legge n. 40/1997 - art. 37, comma 5.


Com'è noto, la legge n. 40 del 06.03.1998, "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", all'art. 37 - comma 5 - prevede che "è comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari etc..".

A causa dei tempi tecnici non compatibili, tale prescrizione non è stata recepita nella circolare annuale emanata congiuntamente al Ministero degli Affari Esteri, che disciplina l'iscrizione di studenti stranieri a corsi di studio presso Atenei italiani.

Poiché alcune Università hanno segnalato casi di cittadini stranieri che, in applicazione della recente normativa, chiedono di essere iscritti direttamente senza il tramite delle Ambasciate ed oltre i termini stabiliti, in attesa di un più compiuto riesame di tutte le problematiche connesse, ed in via eccezionale per l'anno accademico 1998/99, sono state individuate delle modalità transitorie finalizzate alla soluzione della questione.

In proposito, questo Ministero ha interpellato la Conferenza Permanente dei Rettori che ha manifestato l'avviso che i cittadini stranieri che rientrino nella fattispecie prevista dal comma 5 sopra citato possono presentare la domanda di pre-iscrizione oltre il termine di scadenza già previsto dalle circolare suddetta, direttamente alle singole Università.

Pertanto, entro e non oltre il 15.08.1998, i cittadini stranieri di cui sopra potranno presentare domanda di pre-iscrizione alle Università, allegando copia della documentazione richiesta. Tale domanda sarà accettata con riserva.

Contestualmente gli interessati invieranno, per i previsti adempimenti, l'originale della documentazione alle competenti Rappresentanze Diplomatiche Italiane che la restituiranno direttamente ai mittenti, affinchè possa essere consegnata alle Università.

Solo in quel momento, verificata la regolarità dei documenti, le Università scioglieranno la riserva.

Si precisa, infine, che in applicazione della norma richiamata, i cittadini stranieri in questione sono da considerarsi al di fuori del contingente allegato alla circolare n. 116/358/C del 17.04.1998.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott.ssa Jolanda Cei Semplici





Ai sensi dell'art. 6 della legge 30.12.1991 n. 412
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