Ai Rettori delle Università
LORO SEDE
Con provvedimento in pari data è stato determinato il numero dei posti da assegnare ai singoli corsi di diploma universitario di area sanitaria, sulla base del fabbisogno comunicato sia dal Ministero della Sanità che dalle Regioni,
Le SS.LL. possono pertanto provvedere all’adozione dei bandi di ammissione per i posti indicati nella allegata tabella.
Le Università di una stessa Regione possono comunque concordare tra loro una diversa articolazione di tutti o di parte dei posti, qualora lo ritengano motivatamente opportuno ai fini di una più efficace e qualificata offerta formativa, ovvero quando il potenziale formativo della sede non coincide con il numero minimo degli studenti iscrivibili sulla base dei requisiti di idoneità delle strutture, di cui al D.M. 24.9.97.
In tal caso, si prega di darne immediata comunicazione al Ministero per l’aggiornamento dei dati di archivio.
Il provvedimento viene contemporaneamente pubblicato su Internet nell’apposito sito alla voce <<atti ministeriali />>.
onibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di area sanitaria e’ determinato nella allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il Ministro dell’ Universita’ e della
Ricerca scientifica e tecnologica
(f.to ZECCHINO)