Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 5 maggio 1999

Criteri per il riparto della quota di riequilibrio relativa al 1998 e 1999

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

DIP PER GLI AFFARI ECONOMICI UFF. III N° 228

VISTO l’art.5 comma 8 della legge 24.12.1993,n.537;

VISTO il documento elaborato in merito ai criteri di riparto della quota di riequilibrio per il triennio 1998-2000 dall’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, che si allega al presente decreto;

RITENUTO di adottare, con opportuni adattamenti, la metodologia proposta dall’Osservatorio;

CONSIDERATA la necessità di definire contemporaneamente le assegnazioni della quota di riequilibrio relativa al 1998 e 1999, al fine di superare i ritardi con i quali negli esercizi precedenti si è dato luogo alle ripartizioni e per consentire alle Università l’adozione di tempestive programmazioni delle spese;

RITENUTO di dover prevedere, in applicazione di quanto disposto al comma 5 art.51 della legge 449/97, specifici interventi di incentivazione per quegli Atenei che presentino un minore valore percentuale della spesa per "assegni fissi" al personale di ruolo sul fondo di finanziamento ordinario;

RITENUTO di destinare quote aggiuntive di FFO da utilizzare per l’accelerazione del processo di riequilibrio, nonché per interventi correttivi a favore di quelle Istituzioni nelle quali, in relazione a particolari situazioni di disagio socio-economico, si riscontrano particolari difficoltà per l’adeguamento delle contribuzioni studentesche;

SENTITI ai sensi del comma 3 del citato art.5 Legge n.537/93, il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza Permanente dei Rettori;

CONSIDERATA l’opportunità di utilizzare, ai fini del calcolo, i dati più recenti disponibili;

D E C R E T A :

ART. 1 - La percentuale di riduzione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario da destinare alla quota di riequilibrio è fissata nella misura del 7,5% per l’anno 1998 e nella misura dell’8% per il 1999.

ART. 2 - Per l’accelerazione del processo di riequilibrio sono assegnate quote aggiuntive di FFO, nella misura di 25 miliardi per il 1998 e di 70 miliardi per il 1999, da destinare a quegli Atenei che ottengono, nell’anno di riferimento, una quota percentuale del FFO nazionale inferiore di almeno il 10% rispetto al valore percentuale ottenuto applicando i criteri di cui al successivo art.5.

ART.3 - Per il 1999 viene destinata una quota aggiuntiva di 30 miliardi a favore di quelle Istituzioni che insistono in ambiti provinciali nei quali si verifica un Prodotto Interno Lordo per abitante, inferiore al valore medio nazionale. L’assegnazione viene effettuata sulla base degli studenti iscritti.

ART. 4 - Per riconoscere specifico incentivo a quegli Atenei che hanno realizzato una spesa per gli assegni fissi al personale di ruolo, rapportata al FFO stimato per l’Ateneo, percentualmente inferiore al valore medio nazionale, sono destinati 15 miliardi per il 1998 e 20 miliardi per il 1999. Le specifiche assegnazioni sono operate in proporzione della distanza del valore realizzato rispetto al valore percentuale medio nazionale. Le quote indicate sono prelevate dalle riduzioni di cui all’art.1 del presente decreto.

ART. 5 - La ripartizione delle somme disponibili, con il prelievo di cui all’art.1 (depurate di quanto destinato agli interventi di cui al precedente art.4) viene operata, per entrambi gli anni, applicando i criteri indicati dall’Osservatorio, sulla base del valore stimato per ciascun Ateneo, rispetto al totale degli Atenei considerati. Il valore pertinente di ciascun Ateneo è dato dalla seguente formula:

0,7 per la domanda di formazione( percentualizzata) + 0,3 per i risultati (percentualizzati) del processo di formazione

dove:

a) la domanda di formazione viene calcolata moltiplicando il numero di studenti iscritti in corso per gli indicatori di costo standard per area disciplinare e con le soglie numeriche indicate nella tabella sottoriportata:

Area
Disciplinare

Soglia per le
economie di scala
(n. di studenti in corso)

Coefficienti per numero studenti fino alla soglia

Coefficienti per numero studenti oltre alla soglia

Area A

2.200

1.5

1.0

Area B

3.700

1.8

1.3

Area C

3.800

2.5

1.7

Area D

-

2.7

2.7

Area E

5.100

5.3

2.1

Area F

2.100

7.8

5.3


I corsi di studio compresi nelle aree disciplinari indicate sono riportati nell’allegato documento dell’Osservatorio.

b) Per studenti iscritti in corso, a parziale variazione di quanto indicato dall’Osservatorio nel citato elaborato, viene considerata la somma degli studenti "immatricolati" da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale prevista per ciascun corso.

c) I risultati del processo di formazione sono calcolati in funzione della somma dell’indicatore "studente equivalente". Tale indicatore è definito come rapporto fra il numero totale di esami superati in una data struttura didattica ed il numero medio di esami per anno, previsto per conseguire il titolo di studio nella durata legale, dagli specifici ordinamenti.

d) I dati utilizzati per l’applicazione di quanto disposto dal presente decreto sono quelli più recenti disponibili e relativi alla rilevazione sull’istruzione universitaria dell’ISTAT del 1998 (contenuti nei modelli 1D,1L, 6D e 6L rielaborati dall’Ufficio statistico di questo Ministero e sottoposti ad ulteriore certificazione da parte della CRUI).

ART. 6 - Per l’Università degli Studi della Calabria la determinazione della quota base sulla quale operare la riduzione da destinare alla quota di riequilibrio è effettuata avendo preliminarmente dedotto la parte del FFO attribuibile al funzionamento del suo Centro Residenziale, stimata pari a 4 miliardi.

ART.7 - Per i nove Atenei con Policlinici a gestione diretta la determinazione della quota base sulla quale operare la riduzione da destinare alla quota di riequilibrio è effettuata avendo preliminarmente dedotto la parte del FFO attribuibile ai maggiori costi attinenti alla suddetta gestione. La riduzione fissata nella misura complessiva, per ciascuno dei due anni, in 100 miliardi, è operata in proporzione degli "studenti equivalenti" delle Facoltà di Medicina e Chirurgia di ciascuna sede.

Art.8 – Per l’Università degli Studi di Trento, che utilizza anche specifico stanziamento annuale sul Cap. 1259 dello stato di previsione del MURST, saranno operati i calcoli sommando tale stanziamento al FFO di pertinenza. Soltanto nel caso di risultanze positive tra prelievi e riassegnazioni la quota relativa potrà costituire incremento del finanziamento ordinario.

ART.9 - All’Università per Stranieri di Perugia, all’Università per Stranieri di Siena, alla Scuola Normale Superiore di Pisa, alla Scuola S. Anna di Pisa ed alla SISSA di Trieste, in attesa della definizione di specifici criteri di riparto, viene riassegnata, quale quota di riequilibrio per l'esercizio finanziario 1998 e 1999, la stessa somma sottratta dalla quota base.

ART.10 - Per le nuove Università attivate nel corso del 1998 ( Università del Sannio, Università di Catanzaro, Università del Piemonte Orientale, Università di Milano-Bicocca, Università dell’Insubria) i calcoli verranno effettuati considerando i loro dati congiuntamente con quelli degli Atenei che hanno dato luogo alla separazione. Le assegnazioni specifiche verranno operate per ciascuna sede in proporzione al peso relativo delle singole realtà

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione ai competenti Organi di controllo.

(Registrato alla Corte del Conti il 28.5.99 el.n.29 reg.1 foglio 37)
Roma, 5 maggio 1999

Il Ministro
(f.to Zecchino)