Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 5 maggio 1999
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1999 n. 191

Autorizzazione all'istituzione di Facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF e alla relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 presso le Università di Bologna, Cagliari, Cassino, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Milano Cattolica, Milano Statale, Padova, Palermo, Perugia, Torino, Urbino, Verona e presso l'Istituto navale di Napoli

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI - Ufficio VII

VISTA la legge 9 maggio, n. 168 che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO l'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante la delega al Governo per la trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica e per l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;

VISTO il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e, in particolare, l'articolo 3 che prevede, in sede di prima applicazione, sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, l'emanazione di un provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per definire i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000;

VISTO il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota prot. n. 1153 del 15 ottobre 1998;

VISTO il decreto ministeriale 15 gennaio 1999, recante i criteri per la programmazione dell'istituzione delle predette facoltà e dei corsi di laurea e di diploma e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

VISTE le proposte documentate delle Università di Bologna, L'Aquila, Milano Statale, Palermo e Urbino e dell'Istituto navale di Napoli per l'istituzione della facoltà di scienze motorie e delle Università di Bari, Cagliari, Cassino-Tor Vergata Roma, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano Cattolica, Padova, Perugia, Torino e Verona per l'istituzione dei corsi di laurea in scienze motorie, correlate tutte, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 178 del 1998, alla trasformazione degli ISEF e delle relative sedi distaccate;

VISTA la relazione tecnica sulla congruità tra le predette proposte, gli obiettivi dichiarati e i mezzi indicati, predisposta dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, ai sensi dell'articolo 4 comma 6, del precitato decreto 15 gennaio 1999, trasmessa con nota n. 711 del 30 luglio 1999;

CONSIDERATO che, in attesa della completa attuazione dell'autonomia didattica prevista dall'articolo 17, comma 95, della richiamata legge n. 127 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, il predetto corso di laurea ha durata quadriennale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 1998;

RITENUTA pertanto la necessità di un avvio graduale dei corsi di laurea e di diploma in questione;

CONSIDERATA la necessità che per l'istituzione delle predette facoltà e corsi di laurea sia assicurata la dotazione di idonee strutture didattiche, scientifiche e sportive e di qualificato personale docente, in conformità ai modelli prevalenti in ambito europeo, nonché di congrue risorse finanziarie;

D E C R E T A:

Art. 1

L'Università degli Studi di Foggia è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999:

- sia acquisita la documentazione comprovante l'impegno finanziario della Regione Puglia;

-.almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi;

- entro il 30 settembre si provveda all'adeguamento della piscina e del campo di atletica secondo i parametri previsti dall’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

Art. 2

L'Università degli Studi di Bologna è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea, a condizione che:

- entro il 30 settembre 1999 sia integrata la documentazione relativa alle strutture scientifiche in dotazione;

- entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà di medicina e chirurgia;

- entro il 30 settembre 2000 la dotazione del personale docente sia adeguata ai parametri previsti dall’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

- entro il 30 settembre 2001 la piscina in dotazione sia adeguata ai predetti parametri.

Art. 3

L'Università degli Studi di Cagliari è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che:

- entro il 30 settembre 1999 sia acquisita la convenzione con il comune di Monserrato per l’uso di strutture didattiche, scientifiche e sportive;

- almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previste dall’ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi.

Art. 4

L'Università degli Studi di Cassino, in convenzione con la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Roma "Tor Vergata", è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000 presso la facoltà di lettere e filosofia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che:

- entro il 30 settembre 1999 sia acquisita la documentazione comprovante la dotazione delle strutture sportive secondo i parametri previsti dall’Osservatorio;

- entro il 30 settembre 2001 siano eventualmente adeguate le strutture sportive in dotazione.

Art. 5

L'Università degli Studi di Catania è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, presso le facoltà di medicina e chirurgia e di scienze della formazione, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che:

- entro il 30 settembre 1999 sia acquisita la documentazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche e scientifiche;

- almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previste dall’ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi;

- entro il 30 settembre 2001 si provveda all’adeguamento del campo di atletica.

Art. 6

L'Università degli Studi di Catanzaro è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999:

- si provveda alla modifica dell’ordinamento del corso di laurea da 5 a 4 anni;

- almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall’ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi;

- entro il 30 settembre 2001 si provveda all’adeguamento della piscina e delle strutture scientifiche.

Art. 7

L'Università degli Studi di Firenze è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999 almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall’ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi.

Art. 8

L'Università degli Studi di Genova è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nel predetto anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro 30 settembre 1999:

- si provveda alla modifica dell’ordinamento didattico del corso da 5 a 4 anni;

- almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall’ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi.

Art. 9

L'Università degli Studi dell’Aquila è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del corso di laurea in scienze motorie, a condizione che:

- entro il 30 settembre 1999 sia acquisita la documentazione relativa alle strutture didattiche scientifiche in dotazione;

- entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà di medicina e chirurgia;

- entro il 30 settembre 2001 la piscina in dotazione sia adeguata ai predetti parametri richiesti dall’osservatorio.

Art. 10

L'Università Cattolica del sacro Cuore di Milano è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea, a condizione che entro il 30 settembre 1999 siano specificate le modalità di collaborazione con la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 11

L'Università degli studi di Milano Statale è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea, a condizione che:

- entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà di medicina e chirurgia;

- entro il 30 settembre 2000 la facoltà provveda a dotarsi delle 7 unità di personale tecnico-amministrativo richieste:

- entro il 30 settembre 2000 il numero minimo di personale docente sia adeguato ai parametri individuati dall’Osservatorio.

Art. 12

L’Istituto navale di Napoli è autorizzato ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea, a condizione che entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 13

L’Università degli studi di Padova è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999:

- siano specificate le strutture didattiche e scientifiche in dotazione;

- almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall’ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi.

Art. 14

L’Università degli studi di Palermo è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà di medicina e chirurgia e sia acquisita la documentazione relativa:

- all’approvazione della convenzione Università-Isef;

- alle delibere delle facoltà concorrenti;

- alla dotazione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dall’Università;

- alla specificazione delle dimensioni delle strutture sportive ad accezione della piscina;

- entro il 30 settembre 2000 sia in servizio presso la facoltà il numero minimo di personale docente previsto dall’Osservatorio.

Art. 15

L’Università degli studi di Perugia è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che:

- entro il 30 settembre 1999 almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall’ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi;

- entro il 30 settembre 2001 si provveda all’adeguamento della piscina ai parametri prescritti dall’Osservatorio.

Art. 16

L’Università degli studi di Torino è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, il corso di laurea interfacoltà in scienze motorie e il corso triennale di diploma universitario in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno dei predetti corsi a condizione che:

- entro il 30 settembre 1999 almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall’ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi;

- entro il 30 settembre 2001 il campo di atletica sia adeguato ai parametri prescritti dall’Osservatorio.

Art. 17

L’Università degli studi di Urbino è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea, a condizione che entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà di medicina e chirurgia e che almeno la dotazione del personale docente sia adeguata ai parametri previsti dall’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

Art. 18

L'Università degli Studi di Verona è autorizzata ad istituire a decorrere dall’anno accademico 1999-2000 presso le facoltà di medicina e chirurgia e di lettere e filosofia, il corso di laurea e di diploma universitario triennale in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno dei predetti corsi a condizione che entro il 30 settembre 1999 siano acquisite le dichiarazioni di disponibilità dei docenti a prestare servizio nei corsi richiamati e che entro il 30 settembre 2001 sia conseguito l’adeguamento della piscina ai parametri previsti dall’Osservatorio.

Art. 19

Le Università interessate programmano l’accesso ai corsi in relazione alle effettive disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell’idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.

Art. 20

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie sono adottati dalle università di cui al presente decreto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 entro l’inizio dell’anno accademico 1999-2000 in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1999

IL MINISTRO
(f.to ZECCHINO)