Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 10 maggio 1999

Numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione previste dal d.i. 31 ottobre 1991 modificato con d.i. 30 ottobre 1993 e successive modificazioni

Numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione previste dal d.i. 31 ottobre 1991 modificato con d.i. 30 ottobre 1993 e successive modificazioni

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica


Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257 concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/86 CEE;

VISTI i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517;

VISTO il decreto 22 luglio 1998 del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con il quale è stato determinato il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle predette scuole di specializzazione per il triennio accademico 1997/98 - 1999/2000;

VISTI i decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in data 7/1/99 e 14/4/99 con i quali si è provveduto all'assegnazione delle borse di studio alle scuole di specializzazione universitarie di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Lgs. N. 257/1991;

VISTE le proposte delle Università concernenti l'ammissione di medici operanti in strutture convenzionate, dei medici stranieri dotati di borsa di studio del governo italiano e dei medici stranieri finanziati dai propri paesi;

VISTE le note del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Militare, in data 31/3/99, prot. 2/2/389/FS e in data 15/4/99, prot. 2/2/455/FS con le quali vengono indicate le priorità dal Ministero stesso per l'ammissione del personale medico militare;

VISTE le richieste delle Università di attivazione di ulteriori posti mediante risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci;

CONSIDERATA la necessità di specificare che alcuni posti relativi alle Università degli studi di Padova e di Verona devono essere assegnati ai sensi delle leggi della provincia autonoma di Bolzano 3 gennaio 1986, n. 1 e della provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 5, ai medici specializzandi residenti nelle province di Bolzano e di Trento;

 

D E C R E T A:


Art. 1 Per l'anno accademico 1998/99 il numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto interministeriale 31 ottobre 1991 modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993 e successive modificazioni è indicato nell'allegata tabella, secondo le seguenti categorie:

  • Nella I colonna numero di borse finanziate da Enti locali territoriali;
  • nella II colonna numero di borse finanziate con risorse acquisite dalle Università;
  • nella III colonna posti riservati a medici militari in servizio permanente effettivo;
  • nella IV colonna posti riservati a medici stranieri finanziati dai propri Paesi;
  • nella V colonna medici stranieri dotati di borsa del governo italiano;
  • nella VI colonna medici dipendenti da Enti convenzionati con le Università.
Roma, 10 maggio 1999

IL MINISTRO
f.to Ortensio ZECCHINO