Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 28 maggio 1999, protocollo n.3339

Legge n.210/98 e D.P.R. n.390/98: procedure valutative.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIPARTIMENTO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI Ufficio VI
Protocollo: n.3339
Roma, 28 maggio 1999

Ai Rettori delle Università
Ai Direttori degli Istituti di
istruzione universitaria

LORO SEDI

Oggetto: Legge n.210/98 e D.P.R. n.390/98: procedure valutative.

Facendo seguito alla precedente ministeriale n.3049 del 13 maggio u.s., si allegano gli avvisi o pareri resi dalla Commissione tecnico consultiva nella seduta del 27 maggio 1999.

Il Sottosegretario di Stato
Coordinatore della Commissione
tecnico-consultiva per le procedure
di cui alla legge n. 210/1998
(f.to Luciano Guerzoni)




Avvisi o pareri resi dalla Commissione tecnico-consultiva per il
monitoraggio delle procedure per la costituzione delle commissioni
giudicatrici (legge n. 210/98), nella seduta del 27 maggio 1999
trasmessi con nota prot. 3339 del 28 maggio 1999



La commissione tecnico consultiva, nella seduta del 27 maggio 1999, ha espresso i seguenti pareri:

  1. La domanda di partecipazione ad una procedura valutativa, è computata nel numero delle cinque domande previsto quale limite massimo dall'art.2, comma quattro, del D.P.R. n.390/98, anche qualora sia intervenuta successiva rinuncia dopo il termine di scadenza previsto dal bando per la presentazione delle domande. Da tale computo è, invece, esclusa la domanda per la quale sia intervenuta rinuncia entro il predetto termine.
  2. La rinuncia alla nomina come membro designato e la conseguente designazione di un altro docente devono necessariamente avvenire prima della definizione degli elenchi provvisori relativi all'elettorato, dalla cui data decorrono i termini per la pubblicizzazione e la presentazione di eventuali opposizioni. E' comunque ammissibile la sostituzione del membro designato per rinuncia motivata da gravi impedimenti (salute ecc.) o per cause di forza maggiore ( decesso, sospensione cautelare ecc.) a condizione che la Facoltà designi un componente della stessa fascia, rimanendo in tal modo inalterata la composizione dell'elettorato.