Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 11 marzo 1999, protocollo n.2041

Legge 3.7.98, n.210: trasferimenti dei professori universitari e dei ricercatori.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI - UFF.VI
Protocollo: n.2041
Roma, 11 marzo 1999

Ai Rettori delle Università
 
  Ai Direttori degli Istituti di Istruzione universitaria
LORO SEDI

Oggetto: Legge 3.7.98, n.210: trasferimenti dei professori universitari e dei ricercatori.

La legge sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo ha introdotto numerose novità rispetto alle norme in vigore e, altrettanto numerosi, sono i quesiti che continuano a pervenire dalle Università in merito alla presunta vigenza dell'art.109 del D.P.R. 382/80, che permetteva di trasferire i professori ai corsi di laurea di nuova istituzione prima che fossero trascorsi tre anni di servizio nella sede di appartenenza.

     Nel precisare che quanto previsto dalla predetta norma, peraltro transitoria, è stato abrogato dall'art.15 della Legge 705/85, si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto stabilito, in materia di trasferimenti dall'art.3 della legge in oggetto. E' di tutta evidenza che l'obbligo del triennio - di permanenza - nelle stessa sede universitaria, introdotto dall'art.8 del D.P.R.382/80, viene esplicitamente riaffermato dalla nuova Legge che ribadisce appunto che i trasferimenti dei docenti potranno effettuarsi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in altra sede universitaria.

     E' opportuno ricordare, così come indicato nella circolare n.1818 del 10/8/98, che le Università dovranno dotarsi di propri regolamenti così da consentirne il tempestivo esame da parte di questo Ministero ai sensi dell'art.6, comma 9 e segg. della legge 9 maggio 1989, n.168.

IL MINISTRO
f.to ZECCHINO