Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 2 novembre 1999

Modalità di svolgimento delle votazioni per la designazione delle diverse componenti del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica - (INAF)

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n.163 ;

VISTA la legge 9.5.1989, n.168 ;

VISTO il Decreto Legislativo 23.7.1999, n.296 ;

VISTO in particolare l'art.4, che reca norme sulla costituzione del Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ;


D E C R E T A

ART. 1

Per il giorno 13 Dicembre 1999 sono indette le elezioni per la designazione di :

a) - due astronomi ordinari o straordinari , associati o ricercatori astronomi di cui almeno uno ordinario;
b) - due professori ordinari o straordinari , associati o ricercatori del settore scientifico - disciplinare di astronomia e astrofisica - di cui almeno uno ordinario .
Le votazioni avranno inizio alle ore 9.00 e termine alle ore 18.00 .

ART. 2

L'elettorato attivo e passivo spetta rispettivamente in relazione alle componenti indicate all'art.1 :
a) - ai professori ordinari e straordinari di ruolo e fuori ruolo, ai professori associati ed ai ricercatori universitari confermati e non confermati delle discipline comprese nel settore scientifico disciplinare B05X - Astronomia ed Astrofisica di cui al DPR 12.4.94 pubblicato nel S.O. della G.U. n.184 dell'8.8.1994 ed al D.M. 23.6.97, pubblicato nel S.O. della G.U. n.152 del 29.7.1997 ed al D.M. 26.2.1999, pubblicato nel S.O. della G.U. n.61 del 15.3.99 ;
La componente è eletta in collegio unico.
b) - agli astronomi ordinari e straordinari, associati e ricercatori astronomi degli Osservatori Astronomici ed Astrofisici . La componente è eletta in collegio unico.

I requisiti per l'esercizio del diritto di voto debbono essere posseduti alla data della pubblicazione degli elenchi definitivi dell'elettorato attivo e passivo.
Sono eleggibili coloro che alla predetta data abbiano assunto servizio nel ruolo di rispettiva appartenenza a seguito di provvedimento di nomina.
Non gode dell'elettorato attivo e passivo il personale che si trova in situazioni di incompatibilità riconoscibile o per il fatto che è così definita dalla legge stessa o in via di interpretazione dell'insieme del quadro normativo (parere del Consiglio di Stato - Sez. II - del 18 gennaio 1984, n.78/84) .
Godono del solo elettorato attivo i docenti di ruolo della I e della II fascia collocati in aspettativa ai sensi dell'art.12 del D.P.R. n.382/80 e dell'art.13 del predetto D.P.R. 382/80, così come modificato dall'art.5 della Legge 9.12.1985, n.705, ovvero collocati fuori ruolo ai sensi dell'art.5, primo comma, della predetta Legge n.705/85.
Al personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelarmente in attesa di un procedimento penale o disciplinare non è attribuito l'elettorato attivo e passivo.
Nessuno può votare più di una volta ed in sede diversa da quella di appartenenza. In casi eccezionali possono votare in altra sede tutti coloro che siano in possesso di una dichiarazione del Preside della Facoltà di appartenenza o del Direttore dell'Osservatorio , da consegnare a cura degli interessati al Presidente del seggio presso cui esercitano il diritto di voto, di indisponibilità ad esercitare il diritto di voto presso quella sede. Copia della dichiarazione sarà dal Preside o dal Direttore consegnata, prima delle votazioni, anche al Presidente del seggio della propria Università o del proprio Osservatorio.

ART. 3

Il Ministero predispone gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo . Gli elenchi saranno posti a disposizione del corpo elettorale presso gli uffici amministrativi degli Atenei e presso gli Osservatori che provvederanno a darne notizia con avviso affisso all'albo presso le rispettive sedi, almeno 20 GIORNI prima della data stabilita per le elezioni.

Avverso la formazione degli elenchi è data facoltà di opposizione , entro 5 GIORNI dalla data di pubblicazione degli elenchi stessi, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che decide in via definitiva entro i successivi 10 GIORNI.

ART. 4

Almeno 5 GIORNI prima della data fissata per le elezioni delle rappresentanze presso le Facoltà o Scuole interessate o presso gli Osservatori, è costituito un seggio elettorale composto dal Preside o dal Direttore dell'Osservatorio che di regola lo presiede e da 2 elettori designati dallo stesso Preside o dal Direttore, uno dei quali assume le funzioni di segretario.
In caso di assenza o di legittimo impedimento del Preside di Facoltà o del Direttore dell'Osservatorio, il seggio elettorale è presieduto, su designazione del medesimo, dal professore ordinario o straordinario o associato o astronomo ordinario o straordinario o associato avente maggiore anzianità di servizio.
Con le stesse modalità, qualora particolari esigenze lo richiedano, sarà consentita la costituzione di un secondo seggio.
Presso ciascun seggio costituito nelle Facoltà e negli Osservatori è predisposta un'urna per la raccolta dei voti.
Tempestivamente il Rettore o il Direttore dell'Osservatorio farà pervenire al seggio elettorale gli elenchi di cui all'art.3 e le schede di votazione, schede che saranno fornite dal Ministero. Ogni scheda reca da un lato un tagliando sul quale deve essere apposto :

a) - l'indicazione dell'Università (o dell'Istituto di Istruzione Universitaria), della Facoltà o dell'Osservatorio;
b) - il timbro dell'Università o Istituto di Istruzione Universitaria o dell'Osservatorio ;
c) - la firma di un membro del seggio elettorale.
Detti tagliandi saranno, a suo tempo, staccati dalla commissione di scrutinio di cui al successivo art.9 .
ART. 5

Prima di dare inizio alle operazioni di voto i componenti del seggio elettorale debbono controllare le schede.
Aperta la votazione, il Presidente del seggio consegna a ciascun elettore, previa sua identificazione, la scheda.
L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per UN SOLO CANDIDATO. Nel caso siano indicati più candidati, la preferenza si intende riferita al primo nominativo.
Per votare, l'elettore, scriverà in modo chiaro e leggibile, possibilmente a stampatello, nella riga tracciata al centro della scheda, il cognome, il nome e la sede di colui che intende designare.
Se nella stessa sede e per la stessa componente esistono casi di omonimia, sarà cura dell'elettore indicare anche la data di nascita del prescelto.
Effettuata la votazione, la scheda, opportunamente ripiegata, sarà consegnata al Presidente, che, presente l'elettore, la introdurrà nell'urna.
Deve, in ogni caso, essere assicurata la segretezza del voto.
Sono comunque ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura del seggio si trovino nei locali dello stesso.

ART. 6

Decorsa l'ora prevista per la chiusura delle votazioni i membri del seggio:
a) - accertano il numero dei votanti così come risulta dagli elenchi ;
b) - estraggono dall'urna le schede , riscontrando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti ;
c) - redigono e sottoscrivono apposito processo verbale dal quale deve, tra l'altro, risultare :


- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale ;
- il numero delle schede distribuite e quello delle schede raccolte . Qualora i numeri non
coincidano se ne dovranno specificare le ragioni ;
- il numero delle schede non utilizzate che debbono essere restituite al Ministero ;
d) - allegano al verbale, di cui fanno parte integrante, gli elenchi dei votanti ;
e) - raccolgono le schede in un unico plico che sarà immediatamente sigillato e firmato esternamente dai componenti del seggio ;
f) - contano e chiudono in un unico plico - anch'esso sigillato e firmato esternamente dai componenti del seggio - le schede non utilizzate.
ART. 7

Terminate le operazioni di cui ai precedenti articoli, i componenti del seggio confezionano un unico plico che, firmato e sigillato, viene immediatamente consegnato al funzionario incaricato della custodia.
Sul detto plico debbono essere apposte le indicazioni necessarie ad individuarne il contenuto, nonchè l'Università e la Facoltà o l' Osservatorio in cui si sono svolte le votazioni.

ART. 8

I Rettori e i Direttori di Istituti di Istruzione Universitaria o degli Osservatori raccolgono tutti i pacchi pervenuti dopo la chiusura dei seggi e li fanno recapitare con la massima sollecitudine al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti - Ufficio VI - stanza n.58, 2° piano, P.zza Kennedy 20 Roma.

ART. 9

Lo spoglio delle schede ed il computo dei voti è fatto da un'apposita Commissione nominata dal Ministro e composta da un Dirigente Generale, con funzioni di Presidente e da quattro funzionari del Ministero.
Tale spoglio, che si terrà in un locale del Ministero, è pubblico .

ART. 10

La Commissione, constata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi delle schede, controlla - in base ai processi verbali - la regolarità delle operazioni elettorali svoltesi nei vari seggi. Quindi da ciascuna scheda è staccato il relativo tagliando e successivamente sono mescolate tra loro tutte le schede.
Subito dopo si procede all'apertura delle schede ed al computo dei voti.

ART. 11

Nel fare lo spoglio sono annullate le schede non conformi a tutte le prescrizioni del presente decreto. Sono altresì nulli i voti che in ciascuna scheda non risultino conformi alle prescrizioni stesse.
La Commissione, sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazione elettorali, delibera a maggioranza semplice.

ART. 12

Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.
A parità di voti prevale l'anzianità nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità nel ruolo prevale il più anziano di età.
La Commissione di spoglio proclama gli eletti e redige il processo verbale nel quale saranno descritte le varie operazioni e sarà fatta menzione delle decisioni adottate.
Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica è costituito con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

 

Roma, 2 novembre 1999

Il Ministro dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica
(On.le Prof. Ortensio ZECCHINO)
f.to On.le Ortensio ZECCHINO