Ai Rettori delle Università
LORO SEDI
Ai Direttori degli Istituti
Universitari
LORO SEDI
Ai Presidenti dei Consorzi
per l'insegnamento universitario
a distanza
LORO SEDI
In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera e) del D.P.R. 27.1.1998 n. 25 (G.U. n. 39 del 17.2.1998), e in attuazione del D.M. 6.3. 1998 (G.U. n. 83 del 9.4.1998), è stato adottato il D.M. 21.6.1999, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, che è stato registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999, registro 1 Università e Ricerca, foglio n. 198, e che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (il testo del decreto è disponibile sul sito www.murst.it alla rubrica "atti ministeriali").
Nel fare rinvio al testo del predetto decreto si ritiene opportuno allegare:
Si ritiene necessario preliminarmente precisare che, ai sensi dell'art. 1, le risorse finanziarie previste nel decreto in oggetto sono distinte in:
L'art. 22 stabilisce inoltre che "le risorse finanziarie non consolidabili … potranno essere destinate a tutte le Università (statali e non statali legalmente riconosciute), mentre quelle consolidabili soltanto alle Università statali.
Si precisa che le risorse previste dall'art. 18 (insegnamento universitario a distanza) sono destinate, oltre che alle Università (art. 2, lettera b), anche ai Consorzi per l'insegnamento universitario a distanza (art. 2, lettera c), secondo quanto stabilito nel medesimo articolo.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie previste nel decreto il Ministero provvederà quanto prima a ripartire le stesse, relative a ciascuno degli anni 1998-1999-2000, in attuazione degli specifici criteri indicati per ogni articolo, a darne comunicazione alle Università, e ad erogare, nel corrente esercizio, totalmente quelle relative al 1998 e in parte, in relazione alle disponibilità di cassa, quelle relative al 1999.
Quanto sopra relativamente a tutti gli articoli del decreto, ad eccezione di quelli appresso indicati:
dal Ministero D.A.U.S. - Ufficio II.
Si ritiene inoltre necessario rammentare che i seguenti articoli prevedono il cofinanziamento, del contributo assegnato con i fondi della programmazione, con le risorse del bilancio delle Università, per un importo pari al 20 per cento: art. 16 (orientamento e tutorato), art. 17 (adeguamento delle strutture e dei servizi per gli studenti) e art. 18 (insegnamento universitario a distanza), comma 2, lettera a).
Anche l'art. 3 (progetti di ricerca) fa espresso riferimento al cofinanziamento con fondi delle Università, la cui misura è stata definita per il 1998 con D.M. 4.12.1997 n. 1451 (DAE - Uff. III), per il 1999 con il D.M. 3.12.1998 n. 811 (DAE - Uff. III) e che sarà definita, per il 2000, con successivo decreto.
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Com'è noto il D.P.R. n. 25/1998, all'art. 2, comma 8, dispone che "l'Osservatorio (per la valutazione del sistema universitario) predispone ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonché, alla fine di ogni triennio, un rapporto sui risultati della medesima. I predetti rapporti sono trasmessi al Ministro ed al Parlamento".
Anche ai fini di quanto sopra il D.M. in oggetto, all'art. 23 (relazioni) fornisce puntuali indicazioni, che si ritiene necessario di seguito riportare:
Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo, "i Consorzi (per l'istruzione universitaria a distanza) ai quali saranno assegnate risorse provvederanno ad inviare al Ministero le relazioni indicate dall'art. 23" sopra richiamato.
Relativamente a quanto previsto dal predetto art. 23 il Ministero fa riserva di fornire alle Università indicazioni in ordine alle modalità operative concernenti gli adempimenti previsti nello stesso
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(F.to D'Addona)