Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 25 ottobre 1999, protocollo n.1560

D.M. 21.6.1999 - programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI ECONOMICI - UFFICIO I -
Protocollo: n.1560
Roma, 25 ottobre 1999

Ai Rettori delle Università
LORO SEDI

Ai Direttori degli Istituti
Universitari
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Consorzi
per l'insegnamento universitario
a distanza
LORO SEDI

Oggetto: D.M. 21.6.1999 - programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera e) del D.P.R. 27.1.1998 n. 25 (G.U. n. 39 del 17.2.1998), e in attuazione del D.M. 6.3. 1998 (G.U. n. 83 del 9.4.1998), è stato adottato il D.M. 21.6.1999, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, che è stato registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999, registro 1 Università e Ricerca, foglio n. 198, e che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (il testo del decreto è disponibile sul sito www.murst.it alla rubrica "atti ministeriali").

Nel fare rinvio al testo del predetto decreto si ritiene opportuno allegare:

Si ritiene necessario preliminarmente precisare che, ai sensi dell'art. 1, le risorse finanziarie previste nel decreto in oggetto sono distinte in:

  1. risorse finanziarie consolidabili, quelle che comporteranno, dal 2001, un incremento annuo, di importo corrispondente, del fondo per il finanziamento ordinario delle Università;
  2. risorse finanziarie non consolidabili, quelle erogate "una tantum", che non comporteranno l'incremento di cui alla precedente lettera g).

L'art. 22 stabilisce inoltre che "le risorse finanziarie non consolidabili … potranno essere destinate a tutte le Università (statali e non statali legalmente riconosciute), mentre quelle consolidabili soltanto alle Università statali.

Si precisa che le risorse previste dall'art. 18 (insegnamento universitario a distanza) sono destinate, oltre che alle Università (art. 2, lettera b), anche ai Consorzi per l'insegnamento universitario a distanza (art. 2, lettera c), secondo quanto stabilito nel medesimo articolo.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie previste nel decreto il Ministero provvederà quanto prima a ripartire le stesse, relative a ciascuno degli anni 1998-1999-2000, in attuazione degli specifici criteri indicati per ogni articolo, a darne comunicazione alle Università, e ad erogare, nel corrente esercizio, totalmente quelle relative al 1998 e in parte, in relazione alle disponibilità di cassa, quelle relative al 1999.

Quanto sopra relativamente a tutti gli articoli del decreto, ad eccezione di quelli appresso indicati:

  1. : art. 4 (centri di eccellenza nella ricerca): le Università riceveranno indicazioni operative dal Ministero -D.A.E. - Ufficio III;
  2. : art. 7 (internazionalizzazione): le Università riceveranno indicazioni operative dal Ministero - D.A.U.S. - Ufficio V;
  3. : art. 11 (riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud): per le risorse finanziarie previste in tale articolo, che si riferisce alle Università meridionali (ubicate nelle regioni dell'obiettivo 1), sarà comunicata la ripartizione, nei termini predetti, di quelle indicate al comma 1, lettere a), b), (55 per cento delle risorse); per quelle indicate alla lettera d) (25 per cento) non appena saranno disponibili i dati relativi alla attivazione delle iniziative alle quali si riferiscono gli articoli 8 (… trasformazione degli ISEF), 9 (scuole di specializzazione per le professioni legali) e 14 (formazione degli insegnanti), commi 1 e 3, del decreto mentre, per quelle indicate alla lettera d) (20 per cento), "con i criteri che verranno definiti con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, entro novanta giorni dalla pubblicazione (del decreto in oggetto) nella Gazzetta Ufficiale";
  4. : art. 16 (orientamento e tutorato): per le risorse finanziarie previste in tale articolo il Ministero comunicherà la ripartizione di quelle (5 miliardi) indicate al comma 2, lettera a) (destinate alle proposte già presentate dalle Università e valutate positivamente dai Comitati regionali di coordinamento ai fini della programmazione 1998-2000), mentre per quelle (10 miliardi) indicate alla lettera b) le Università riceveranno indicazioni operative

dal Ministero D.A.U.S. - Ufficio II.

Si ritiene inoltre necessario rammentare che i seguenti articoli prevedono il cofinanziamento, del contributo assegnato con i fondi della programmazione, con le risorse del bilancio delle Università, per un importo pari al 20 per cento: art. 16 (orientamento e tutorato), art. 17 (adeguamento delle strutture e dei servizi per gli studenti) e art. 18 (insegnamento universitario a distanza), comma 2, lettera a).

Anche l'art. 3 (progetti di ricerca) fa espresso riferimento al cofinanziamento con fondi delle Università, la cui misura è stata definita per il 1998 con D.M. 4.12.1997 n. 1451 (DAE - Uff. III), per il 1999 con il D.M. 3.12.1998 n. 811 (DAE - Uff. III) e che sarà definita, per il 2000, con successivo decreto.


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Com'è noto il D.P.R. n. 25/1998, all'art. 2, comma 8, dispone che "l'Osservatorio (per la valutazione del sistema universitario) predispone ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonché, alla fine di ogni triennio, un rapporto sui risultati della medesima. I predetti rapporti sono trasmessi al Ministro ed al Parlamento".

Anche ai fini di quanto sopra il D.M. in oggetto, all'art. 23 (relazioni) fornisce puntuali indicazioni, che si ritiene necessario di seguito riportare:

  1. "Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 6 (sistemi tecnologici, informatici e di telecomunicazione), 11 (riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud), 13 (decongestionamento degli Atenei sovraffollati) e 15 (autonomia didattica e integrazione dell'offerta formativa), del decreto (in oggetto), le Università invieranno al Ministero una relazione con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi e delle modalità di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del nucleo di valutazione dell'Ateneo nella quale dovrà essere dato atto della verificata congruità tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.
  2. Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal provvedimento (in oggetto) le Università invieranno al Ministero, al termine del periodo di riferimento della presente programmazione, una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese.
  3. Ove le Università non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo di riferimento della presente programmazione ovvero si dovessero verificare scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1 e in quella successiva di cui al comma 2, l’Osservatorio formulerà al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire alle stesse sul fondo per il finanziamento ordinario relativo all’anno successivo".

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo, "i Consorzi (per l'istruzione universitaria a distanza) ai quali saranno assegnate risorse provvederanno ad inviare al Ministero le relazioni indicate dall'art. 23" sopra richiamato.

Relativamente a quanto previsto dal predetto art. 23 il Ministero fa riserva di fornire alle Università indicazioni in ordine alle modalità operative concernenti gli adempimenti previsti nello stesso

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(F.to D'Addona)