VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168 ed, in particolare l’art.6 , secondo comma;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341;
VISTI i Decreti Legislativi n.502 del 30 dicembre 1992 e n.517 del 7 dicembre 1993, concernenti il " Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n.421" ed in particolare l’art.6, terzo comma;
VISTO il proprio decreto 24 settembre 1997 di concerto con il Ministro della Sanità, con il quale sono stati disciplinati i requisiti di idoneità e l’accreditamento delle strutture per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
VISTO il decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, in data 27.7.1999, con il quale è stata determinata per l’a.a. 1999/2000 la programmazione del numero degli studenti da ammettere a ciascuna tipologia di corso di diploma universitario di area sanitaria, tenuto conto delle esigenze del Servizio Sanitario nazionale e sulla base delle indicazioni fornite dalle autorità regionali;
VISTO il D.M. 21.7.1997, n. 245;
VISTI i propri decreti 28.7.1999 e 5.8.99, con i quali sono stati ripartiti tra le Università i posti di cui alla predetta programmazione;
RITENUTA la necessità di modificare ed integrare i suddetti provvedimenti in data 28.7.1999 e 5.8.99 con un’ulteriore assegnazione di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di area sanitaria, a seguito di ulteriori richieste da parte delle Università;
CONSIDERATO che per alcune tipologie di diploma universitario non sono stati assegnati
tutti i posti previsti nel D.I. 27.7.99 di programmazione nazionale e, pertanto, i suddetti posti possono essere ancora ripartiti ;
DECRETA
Art. 1 - Per l’anno accademico 1999/2000 i posti assegnati con D.M. 28.7.99 all’ Università di Cagliari per il diploma universitario di Dietista, non attivato, devono ritenersi non assegnati.
Art. 2 – Per l’ anno accademico 1999/2000 il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di area sanitaria, già assegnati con Decreti Ministeriali 28.7.1999 e 5.8.99, viene integrato ,come segue, da un’ulteriore disponibilità di
posti , il cui finanziamento , in mancanza di convenzioni con gli enti locali, e’ a totale carico del bilancio universitario:
Dietista |
Università Campus Bio-medico-Roma |
n. 7 posti |
Università di Modena |
n. 6 posti |
|
Università di Siena |
n. 2 posti |
|
Igienista dentale |
Università di Cagliari |
n. 10 posti |
Logopedista |
Università di Ferrara |
n. 10 posti |
Università di Modena |
n. 5 posti |
|
Università di Parma |
n. 5 posti |
|
Università di Siena |
n. 5 posti |
|
Ostetrica/o |
Università di Cagliari |
n. 8 posti |
Tecnico audiometrista |
Università di Ferrara |
n. 5 posti |
Università di Modena |
n. 5 posti |
|
Università di Parma |
n. 5 posti |
|
Infermiere |
Università di Torino |
n. 10 posti |
Tecnico sanitario radiologia medica |
Università di Cagliari |
n. 20 posti |
Università di Roma La Sapienza |
n. 15 posti |
|
Terapista della neuro e psicomotricità età evolutiva |
Università di Roma La sapienza |
n. 20 posti |
Tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale |
Università di Messina |
n. 10 posti |
Art.3- Per i corsi di nuova attivazione gli Atenei sono autorizzati a bandire ed espletare il concorso di ammissione entro e non oltre 45 giorni dal presente dec
Il Ministro dell’Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica
f.to ZECCHINO