Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 23 settembre 1999, protocollo n.6518/99

Legge 2 agosto 1999, n.264, art.5


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI Ufficio II
Protocollo: n.6518/99
Roma, 23 settembre 1999
Al Prof. Luciano MODICA
Presidente della Conferenza Permanente dei
Rettori delle Università Italiane
Via Salaria, 113
R O M A
 
 
 e, p. c.
 Ai Rettori delle Università
 
 
 
 LORO SEDi
Oggetto: Legge 2 agosto 1999, n.264, art.5


Con riferimento alla nota n.984-99/P/rg dell’8 settembre scorso con cui si rappresenta l’opportunità, avvertita dai Rettori nel corso del Comitato di Presidenza di codesta Conferenza, di definire linee interpretative della norma contenuta nell’art.5, comma 2, della legge in oggetto, si ritiene che, stante la formulazione dell’enunciato normativo, non è possibile da parte di questo Ministero individuare le strutture, gli uffici o gli organi universitari abilitati a certificare l’ammissione alla frequenza dei corsi, in quanto trattasi di materia rimessa all’autonomia statutaria e regolamentare e ai connessi poteri di organizzazione di ciascun Ateneo

Il Sottosegretario di Stato
Prof. Luciano Guerzoni
f.to Luciano Guerzoni