Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 11 aprile 2000

Costituzione di un gruppo di lavoro per l'individuazione degli ambiti di attività professionale e delle qualifiche del pubblico impiego cui danno accesso i titoli universitari rilasciati ai sensi dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'articolo 12, comma 4, lett. f), che prevede la costituzione di gruppi di lavoro e commissioni per attività conoscitive ed istruttorie;

VISTO l'articolo 17, commi 95 e 111 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 che stabilisce i criteri direttivi per l'emanazione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 aprile 1989, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, al fine di modificare e integrare, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di stato, la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini e collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove;

CONSIDERATO che fra i criteri direttivi predetti è previsto che venga determinato l'ambito di attività professionale consentito ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione del citato articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

CONSIDERATO che il comma 111 della legge 127 del 1997 stabilisce che in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto, sia integrata la disciplina dell'accesso al pubblico impiego tenendo in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonché dagli altri titoli di cui al comma 95 dello stesso articolo 17 della citata legge;

CONSIDERATA l'opportunità di costituire un gruppo di lavoro composto da dirigenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e da esperti allo scopo di svolgere un lavoro istruttorio diretto ad individuare gli ambiti di attività professionale e le qualifiche del pubblico impiego cui diano accesso i titoli universitari rilasciati ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 127 del 1997, e successive integrazioni e modificazioni;

DECRETA:

Art. 1

1. Per le finalità indicate in premessa è costituito un gruppo di lavoro così composto:

Prof. Giampaolo ROSSI
ordinario di diritto amministrativo nell'Università
degli studi di "Roma tre"
presidente

Avv. Daniela SALMINI
avvocato dello stato
vice presidente

Dott. Antonio RIZZI
capo di gabinetto del MURST
componente

Dott. Fabrizio ABBATE
consigliere ministeriale
componente

Dott. Giovanni D'ADDONA
direttore del dipartimento del MURST
componente

Dott. Antonello MASIA
dirigente generale del MURST
componente

Prof. Franco MENCARELLI
capo ufficio legislativo del MURST
componente

Dott. Michele PANDOLFELLI
consigliere parlamentare
componente

Dott. Roberto PROIETTI
dirigente del Ministero della giustizia
componente

Dott.ssa Silvia SANTARELLI
funzionaria del MURST
segretario

 

Art. 2

1. Il Presidente svolge compiti di promozione, direzione e coordinamento delle attività del gruppo di lavoro.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento e assenza del medesimo, nonché svolge ogni funzione su delega del Presidente.

Art. 3

1. Il gruppo di lavoro può avvalersi della collaborazione di esperti esterni per l'espletamento delle proprie attività.

2. Per la partecipazione alle attività del gruppo di lavoro, ai componenti del medesimo e agli esperti esterni sarà corrisposta l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto, secondo la normativa vigente.

 

Art. 4

1. Le funzioni di supporto amministrativo e organizzativo per le attività del gruppo di lavoro sono svolte dai dipendenti del MURST: dott.ssa Carla LUTTA, Sig. Massimo CIPRIANI, Sig.ra Daniela SCIALANGA, Sig. Cesare TOZZI.

Roma, 11 aprile 2000

IL MINISTRO
F.to Zecchino