Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 13 dicembre 2000, protocollo n.1677

D.M. 21 giugno 1999 (programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000) - attuazione art. 23 (relazioni).


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI Ufficio VII
Protocollo: n.1677
Roma, 13 dicembre 2000

Ai Rettori delle Università
LORO SEDI

Ai Direttori degli Istituti universitari
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Consorzi per l'insegnamento universitario a distanza
LORO SEDI

Oggetto: D.M. 21 giugno 1999 (programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000) - attuazione art. 23 (relazioni).

Com’è noto, il D.P.R. 27.1.1998, n. 25, all’art. 2, comma 8, stabilisce che "l’Osservatorio (ora Comitato Nazionale) per la valutazione del sistema universitario predispone ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonché, alla fine di ogni triennio, un rapporto sui risultati della medesima. I predetti rapporti sono trasmessi al Ministro ed al Parlamento".
Anche ai fini di quanto sopra il D.M. 21.6.1999, all’art. 23 (relazioni) fornisce puntuali indicazioni, che si ritiene necessario di seguito ricordare:
Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 6, 11, 13 e 15 (del D.M. 21.6.1999) le Università invieranno al Ministero una relazione con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi e delle modalità di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione dell’Ateneo nella quale dovrà essere dato atto della verificata congruità tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.
Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Università invieranno al Ministero, al termine del periodo di riferimento della presente programmazione, una relazione con l’indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese.
Ove le Università non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo di riferimento della presente programmazione ovvero si dovessero verificare scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1 e in quella successiva di cui al comma 2, l'Osservatorio (ora Comitato Nazionale) formulerà al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire alle stesse sul fondo per il finanziamento ordinario relativo all’anno successivo".
Per esigenze operative connesse anche alla predisposizione dei ricordati rapporti da parte del Comitato, si prega di inviare le relazioni indicate al comma 1 (non corredate dalla relazione del Nucleo) anche per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 16, 17 e 18. 


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Come già preannunciato con le precedenti note ministeriali relative all'oggetto, si forniscono di seguito le prime necessarie indicazioni in ordine alle modalità operative concernenti gli adempimenti previsti e si informa che il Ministero, mediante il CINECA di Bologna, sta predisponendo la procedura informatizzata per l'acquisizione delle predette informazioni.
Tale procedura si riferisce soltanto alle modalità di acquisizione delle informazioni stesse in quanto l'art. 23 sopra richiamato definisce in maniera puntuale i contenuti degli adempimenti ai quali sono tenute le Università (presentazione delle relazioni "di previsione" - comma 1 - e delle relazioni "di attuazione" - comma 2 -).
Si ricorda in particolare che il comma 1 indica espressamente gli articoli (6, 11, 13 e 15) relativi alle iniziative per le quali le Università, prima della attuazione delle iniziative finanziate, devono provvedere alla acquisizione della relazione tecnica del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

In relazione a quanto sopra si ritiene necessario far presente che il "termine del periodo di riferimento della presente programmazione", richiamato ai commi 2 e 3 del predetto art. 23 ai fini della presentazione della relazione "di attuazione" (comma 2) e della applicazione dei meccanismi di recupero dei fondi (comma 3), deve intendersi correlato sia ai tempi di comunicazione delle assegnazioni da parte del Ministero che alla complessità della realizzazione degli interventi finanziati; pertanto - fermo restando l'invito alle Università a dare sollecita attuazione alle iniziative per le quali è stata comunicata l'assegnazione dei fondi - si fa presente che lo stesso deve intendersi fissato al 31 dicembre 2001.
Specifiche indicazioni saranno successivamente fornite in ordine alla fissazione dei termini temporali relativi alle iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 16 (comma 2, lettera b).
Sempre in ordine alla applicazione del meccanismo di recupero dei fondi, si precisa che le risorse si intendono "utilizzate" ove le stesse siano state almeno oggetto di impegni assunti da parte delle Università, aventi rilevanza giuridica nei riguardi di terzi.
Si fa presente che, soltanto dopo la definizione da parte del CINECA della predetta procedura informatizzata, il Ministero comunicherà le modalità ed il termine per la presentazione delle relazioni "di previsione" indicate al comma 1.

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Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo, del predetto D.M., "i Consorzi (per l'insegnamento universitario a distanza) ai quali sono state attribuite risorse (a valere sull'articolo 18, comma 2, lettera b) provvederanno ad inviare al Ministero le relazioni indicate dall'art. 23" sopra richiamato (ad eccezione delle relazioni tecniche dei Nuclei di valutazione).

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Giovanni D'Addona)