Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 27 dicembre 2000, protocollo n.8966

Scuole di Specializzazioni Mediche anno accademico 2000-2001.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI Ufficio IV
Protocollo: n.8966
Roma, 27 dicembre 2000

Ai Rettori delle Università
LORO SEDE

Oggetto: Scuole di Specializzazioni Mediche anno accademico 2000-2001.

Da più parti pervengono richieste di chiarimenti circa l’attuazione della normativa per l’accesso alle Scuole di Specializzazioni Mediche di cui al D. Lgs. del 17 agosto 1999, n.368, per l’anno accademico 2000-2001.

Si assicura al riguardo che sono state assunte le necessarie iniziative, d’intesa con i Ministeri competenti, per l’attuazione del citato D. Lgs. n. 368/99.

Si precisa, in proposito, che in attuazione del 2° comma dell’art.46 dello stesso D. Lgs. n.368/99 così come sostituito dall’art. 8 comma 3, D. Lgs. 21.12.1999, n. 517 il Consiglio dei Ministri, in data 22 settembre u.s. ha approvato un disegno di legge per la copertura finanziaria dei nuovi contratti di formazione dei medici specializzandi.

Ciò stante e tenuto conto che non è possibile ipotizzare i tempi entro cui il provvedimento sarà perfezionato in sede legislativa, a modifica delle indicazioni di cui alla nota ministeriale n. 6043 del 7 agosto u.s., si invitano le S.S.L.L. ad attivare, sulla base delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 257/91, le procedure concorsuali per l’ammissione alle Scuole di Specializzazioni Mediche per l’anno accademico 2000-2001, con l’avvertenza, comunque, che per il medesimo anno, i contingenti riservati alle singole tipologie potranno subire sensibili riduzioni, in sede di riprogrammazione dei fabbisogni triennali, a causa della diminuita disponibilità finanziaria.

IL MINISTRO
(Sen. Prof. Ortensio ZECCHINO)