Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 1 febbraio 2000
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2000 n. 37

Assegnazione alle Università di borse di studio per medici per l'a.a. 1999/2000. (Supplemto n. 31 alla G.U. n. 37 del 15.2.2000)

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


VISTO il decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257 e, in particolare, l'art.2, comma 2, che affida al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il compito di determinare il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.Lgs. 257/91;

VISTO il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanità e visti i successivi decreti con i quali è stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni;

VISTO il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanità, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;

VISTO il decreto 22 luglio 1998 del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con il quale è stato determinato il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 1997/98 - 1999/2000;

VISTA la nota in data 17 gennaio 2000 con la quale il Ministro della Sanità ha fissato in 5.619 il numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 1999/2000 e ne ha al contempo definito la ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

RITENUTO che l'offerta formativa delle università si rivolge all'intero territorio nazionale;

RAVVISATA la opportunità di adottare quale criterio base per l'assegnazione delle borse di studio quello di assicurare la continuità formativa delle scuole e, quali criteri sussidiari, quello del numero dei laureati, delle potenzialità formative determinate anche dai posti indicati nello statuto nonché, in modo graduale, anche della rilevazione annuale dell'attività assistenziale, ivi compresa quella ambulatoriale, prestata dalle singole istituzioni formative;

CONSIDERATO che il legislatore ha previsto una quota pari al 5% del fabbisogno annuale programmato per ogni singola specializzazione, da riservare ai medici militari in servizio permanente effettivo nell'amministrazione militare, che abbiano superato le prescritte prove di ammissione;

CONSIDERATO altresì che il legislatore ha previsto l'ammissione in soprannumero del personale medico dipendente dagli enti e dalle strutture convenzionate con le università a condizione che abbia superato le previste prove di ammissione e a condizione che il Consiglio della scuola, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi abbia verificato la possibilità di espletamento delle attività formative pratiche nell'ambito delle attività di servizio che debbono essere coerenti con il programma del corso di studio;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99, n. 517;

SENTITO il Ministero della Sanità,

 

DECRETA:

Art. 1. Per l'anno accademico 1999/2000 il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del D. L.gs. n. 257/91, alle scuole di specializzazione individuate nel D.M. 31.10.91 e successive modificazioni citato nelle premesse, è stabilito nell'allegata tabella "A" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 . Il numero dei posti complessivamente riservati ai medici militari per ogni specializzazione è stabilito nell'allegata tabella B" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3. Con successivo provvedimento si provvederà all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 257/91 alle scuole di specializzazione in Audiologia e foniatria, Medicina di comunità, Neurofisiopatologia e Psicologia clinica.

Art. 4. Con successivi provvedimenti, valutate le richieste delle Università e nel rispetto della programmazione di cui al decreto ministeriale del 22.7.98, in premessa citato, si provvederà all'assegnazione dei posti aggiuntivi di cui all'art. 2, commi 3 e 5, del D. Lgs. N. 257/91.

Il Presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 1 febbraio 2000

IL MINISTRO
(f.to ZECCHINO)



Allegati:
Allegato A (formato .xls)
Allegato B (formato .xls)