VISTO il D.P.R. 27.1.1998 n. 25 recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario;
VISTO il D.M. 6.3.1998 che ha determinato gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000;
VISTO il D.M. 21 giugno 1999 n. 313 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000;
VISTO l'art. 4 dello stesso, relativo ai "centri di eccellenza della ricerca", il quale prevede, al comma uno, che per la creazione ed il sostegno di centri di eccellenza nella ricerca, mediante la realizzazione delle attrezzature e infrastrutture necessarie, sono destinati 10 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000 e, al comma 2 che "i fondi saranno ripartiti tra le Università con criteri che verranno definiti con decreto del Ministro";
RITENUTO necessario determinare i criteri per l'attribuzione alle Università, in relazione a quanto sopra, di risorse per incentivare la creazione ed il sostegno di centri di eccellenza per la ricerca universitaria;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria relativa al triennio 2001-2003 potrà essere assicurata mediante l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24.12.1993, n. 537, con le modalità previste dall'art. 2 del D.P.R. n. 25/1998;
TENUTO CONTO che i fondi relativi al 1999, a valere sul cap. 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero, sono stati impegnati con il D.D. 24.5.1999, n. 250;
DECRETA:
Art.1 - Obiettivi
Il MURST seleziona, con cadenza triennale e con apposito bando, progetti mirati allo sviluppo di centri di eccellenza di ricerca presso le Università e le Scuole Superiori. Il MURST interviene cofinanziandone la realizzazione e il funzionamento iniziale, sia per gli aspetti logistici (strutture, impianti, strumentazioni) sia per l’avviamento di specifiche ricerche.
I centri di ricerca che l’intervento del MURST intende incentivare e sostenere dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
Art. 2 - Caratteristiche generali dei progetti
Ogni progetto, che sarà cofinanziato dal Murst per un triennio, è sviluppato e presentato da una singola università sotto la responsabilità del rettore ed è coordinato da un professore universitario, nel seguito denominato "coordinatore scientifico".
Il progetto del centro deve indicare:
I progetti sono presentati per via telematica, compilando appositi prospetti predisposti dal MURST.
Al momento della presentazione del progetto l’Università si impegna irrevocabilmente a realizzarlo, se finanziato, utilizzando il cofinanziamento del MURST esclusivamente a tal fine e garantendo la quota di cofinanziamento a carico dell’Ateneo alle scadenze progettuali previste. L’impegno deve essere confermato con delibera formale degli organi statutariamente competenti. La delibera può essere trasmessa anche in un momento successivo alla presentazione del progetto, ma comunque prima dell’erogazione del finanziamento da parte del MURST.
Art. 3 - Selezione dei progetti
La selezione dei progetti è affidata ad una Commissione di esperti di alta qualificazione, nominata dal Ministro, composta di cinque membri, uno nominato dal Ministro, tre scelti su lista di cinque esperti indicati dal CUN ed uno su analoga lista predisposta dalla CRUI.
La Commissione rimane in carica per tre anni e si avvale dell’opera di revisori anonimi.
La selezione avviene in due fasi. Nella prima fase la Commissione provvede ad una preselezione sulla base di proposte sintetiche preliminari, da trasmettersi al MURST entro il 28 febbraio di ogni anno. Nella seconda fase la Commissione effettua la selezione definitiva dopo aver acquisito, entro il termine inderogabile del 30 giugno, la versione finale dei progetti pre-selezionati, corredata della documentazione scientifica, tecnica e finanziaria di supporto.
Sia nella prima che nella seconda fase la Commissione nomina almeno due revisori anonimi per ogni progetto, i quali esprimono indipendentemente e separatamente il proprio circostanziato giudizio sul centro di eccellenza da costituire, in base alla qualità scientifica della proposta e degli obiettivi, alle competenze specifiche del coordinatore scientifico e dei ricercatori, alla congruità tra i costi e gli obiettivi. In casi specifici, per iniziativa e per tramite della Commissione, si potrà procedere ad un contraddittorio anonimo tra revisori e proponenti di singole proposte. Nella seconda fase la Commissione, o una parte di essa, può effettuare una visita in loco per verificare le strutture già esistenti e discutere criticamente il programma con i ricercatori.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione, sulla base dei pareri dei revisori e di tutti gli elementi documentali disponibili, sottopone all’approvazione del Ministro i progetti da finanziare e il costo finanziabile di ciascuno, nel limite dei fondi disponibili.
Entro il 15 maggio di ciascun anno il Ministero rende noto l’elenco delle proposte preselezionate ed entro il 31 ottobre quello dei progetti finanziati.
Art. 4 - Partecipazione finanziaria
La partecipazione finanziaria del MURST ai singoli programmi di ricerca approvati avviene mediante cofinanziamento, che, per ogni centro di eccellenza, è pari all’80% del costo totale finanziabile.
L’erogazione della quota ministeriale viene effettuata in rate annuali; a partire dalla seconda le rate vengono corrisposte sulla base di una relazione positiva da parte della Commissione di cui all’art.2, in corrispondenza con lo stato di avanzamento della costituzione e dell’attività del centro di eccellenza.
Ciascun centro di eccellenza può essere cofinanziato, nell’ambito della presente iniziativa, per una sola volta e comunque non oltre la durata del progetto.
Art. 5 - Valutazione
Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all’art.2 della legge n.370/99, effettua ex post la valutazione dell’attività svolta dai centri di ricerca attivati.
Art. 6 - Responsabilità e recesso
L’università assegnataria è responsabile nei confronti del MURST della realizzazione del progetto. Nel caso in cui esso non fosse realizzato nel rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti o che l’Università intendesse recedere, essa è tenuta a restituire al MURST l’intero importo del cofinanziamento erogato.
Il MURST è responsabile esclusivamente dell’erogazione del contributo alle scadenze previste ed è esente da ogni responsabilità nei confronti dell’ateneo assegnatario nonché di terzi in genere per fatti o situazioni derivanti dall’attuazione delle attività del progetto.
Art.7 – Aree tematiche di riferimento
I temi di interesse dei centri di ricerca sono i seguenti:
Art. 8 – Norma transitoria
In prima applicazione del presente decreto, le proposte sintetiche preliminari predisposte dalle Università, potranno essere trasmesse al MURST entro e non oltre il 31 marzo 2000.
Art. 9 - Richiesta di informazioni
Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al MURST,
Dipartimento per gli Affari Economici, Ufficio III.
IL MINISTRO
(On. Prof. Sen. Ortensio ZECCHINO)
F.to ZECCHINO