Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 21 gennaio 2000
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2000 n. 53

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, nonché le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168,

VISTO il decreto legislativo. 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato con il Decreto legislativo. n. 80 del 31.3.1998 e dal decreto legislativo. n. 387 del 29 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo. 7 agosto 1997, n. 279;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2000, con il quale, l'On. Prof. Ortensio Zecchino è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, sono stati nominati Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'ing. Antonino Cuffaro, il prof. Luciano Guerzoni, e il prof. Vincenzo Sica;

RITENUTA l'opportunità di delegare ai suddetti Sottosegretari di Stato la trattazione di affari attinenti a compiti istituzionali;

DECRETA

Art. 1

1. Piena ed integrale attuazione è data al criterio della netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e compiti di gestione amministrativa devoluti al personale dirigente, come regolato dal decreto legislativo. n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto legislativo. n. 279 del 7.8.1997.

Art. 2

1. Sono riservate al Ministro le funzioni e le responsabilità di cui agli artt. 3 e 14 del decreto legislativo. n. 29/93, come modificato ed integrato, nonché dagli artt. 3, 4 e 10 del decreto legislativo. n. 279/97, nelle attività ivi meglio descritte ed inerenti in generale le materie di alta direzione, di responsabilità politica generale e di coordinamento politico-amministrativo, finanziario, contabile, programmatico ed organizzativo.

Art. 3

1.- Il Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni, nell'ambito ed ai fini dell'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 2, è delegato all'esercizio delle funzioni, nelle materie sottoindicate:

a) affari concernenti l'autonomia universitaria l'innovazione didattica e la condizione studentesca, il post-laurea e l'accesso alle professioni;
b) rappresentanza nelle consultazioni tra Ministero e organizzazioni sindacali, anche in ordine ai provvedimenti rimessi alla contrattazione decentrata;
c) collaborazione al Ministro nelle attività parlamentari con particolare riguardo alle materie concernenti le iniziative legislative sull'autonomia delle università e sul diritto allo studio, compreso il connesso sindacato ispettivo e lo stato giuridico relativo al personale delle università;
d) studio di iniziative e proposte relative al sistema informativo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
e) misure di attuazione organizzative e gestionali dei compiti affidati al Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica relativi alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

2. Nelle materie di cui al comma 1 spettano al delegato poteri di firma dei relativi atti, quando non investano questioni di particolare rilievo politico ovvero, di rilevante importanza economica ed amministrativa, oppure concernano rapporti internazionali.

Art. 4

1. Il Sottosegretario di Stato Ing. Antonino Cuffaro, nell'ambito ed ai fini dell'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 2, è delegato all'esercizio delle funzioni relative alle materie sottoindicate:

a) affari concernenti lo sviluppo ed il potenziamento degli Enti di ricerca e della diffusione della cultura scientifica;
b) partecipazione in rappresentanza del Ministero alle sedute del CIPE;
c) collaborazione al Ministro nelle attività parlamentari con particolare riguardo alle materie concernenti le iniziative legislative sulla ricerca scientifica ed il trasferimento tecnologico, compreso il connesso sindacato ispettivo e lo stato giuridico relativo al personale degli Enti di ricerca, nonché nelle iniziative connesse alla ricerca applicata ed all'incentivazione delle attività produttive;
d) implementazione di studi e di iniziative sostenibili nella ricerca anche non convenzionale e sull'innovazione tecnologica in ottica di sviluppo industriale, territoriale ed occupazionale;
e) altri speciali affari su specifico incarico del Ministro, relativamente allo sviluppo della ricerca e della innovazione tecnologica.

2. Nelle materie di cui al comma 1 spettano al delegato poteri di firma dei relativi atti, quando non investano questioni di particolare rilievo politico ovvero, di rilevante importanza economica ed amministrativa, oppure concernano rapporti internazionali.

Art. 5

1.- Il Sottosegretario di Stato On. Prof. Vincenzo Sica, nell'ambito e ai fini dell'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 2, è delegato all'esercizio delle funzioni relative alle materia sottoindicate:

a) rapporti istituzionali con il Ministero della sanità nelle materie di comune interesse, con particolare riferimento alla definizione degli atti anche normativi, che richiedono il concerto;
b) nell'ambito dei fini di cui alla precedente lettera a), attività preparatoria alle intese previste dagli articoli. 3 e 8 del decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 19 novembre1999 e approvato definitivamente il 18 dicembre 1999 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata esercitata la delega di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
c) problematiche concernenti le scuole di specializzazione medica, avuto riguardo, a tal, fine, per la attuazione delle direttive della Unione europea;
d) coordinamento delle proposte relative alla ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica. 30 dicembre 1992, n. 502 introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 individuazione dei soggetti partecipanti, delle aree di ricerca, delle modalità di finanziamento, previa verifica delle compatibilità del bilancio;
e) predisposizione di criteri di valutazione dei risultati delle ricerche che assicurino trasparenza ed obiettività; promozione, nell'ambito e per i fini di cui alla precedente lettera D, di intese, programmi, iniziative tra enti di ricerca, università, enti territoriali, organismi pubblici, enti privati, anche di volontariato, rivolti allo sviluppo di sinergie organizzative e gestionali, nonché di coordinamento delle attività scientifiche e di ricerca.

2. Nelle materie di cui al comma 1 spettano al delegato poteri di firma dei relativi atti, quando non investano questioni di particolare rilievo politico ovvero, di rilevante importanza economica ed amministrativa, oppure concernano rapporti internazionali.

Art. 6

1.- Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

(Registrato alla Corte del Conti il 15 febbraio 2000 - Registro n.1 - Foglio n.13)
Roma, 21 gennaio 2000