Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 12 giugno 2000

Uffici di livello dirigenziale nell'ambito del MURST

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, contenente norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 215 del 19 dicembre 1995, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dei dirigenti e del personale del MURST;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 4, comma 4, e l'articolo 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 1999, n. 477, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del MURST, e in particolare l'articolo 4, comma 2;

RAVVISATA la necessità di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, rideterminando le funzioni degli uffici esistenti, sulla base di criteri di omogeneità, complementarità e organicità, nonché di ottimizzare il controllo interno tendente alla verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

RITENUTA, altresì, l'opportunità di organizzare le strutture secondo criteri generali e principi uniformi di flessibilità, al fine di conseguire efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, ottimizzando il rapporto fra risultati conseguiti e risorse impiegate, anche sulla base della diversificazione delle funzioni ;

VISTO il C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri;

SU PROPOSTA del Direttore del Dipartimento e dei Direttori dei singoli Servizi del MURST;

 

D E C R E T A:

Art. 1

 

1. Nell'ambito del dipartimento e dei servizi di cui all'articolo 4 del decreto 1 dicembre 1999, n. 477, sono costituiti complessivamente n. 29 uffici di livello dirigenziale, non generale. Negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è stabilita la ripartizione dei predetti uffici con l'indicazione delle relative competenze.

2. Per le funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca sono individuate n. 9 posizioni organizzativo-funzionali di livello dirigenziale non generale da conferire con uno o più provvedimenti in relazione a specifiche esigenze connesse alle attività istituzionali del dipartimento e dei servizi.

Art. 2

 

1. Il Capo Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici coadiuva direttamente il Ministro, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, la continuità delle funzioni e sovrintende alle attività finali e strumentali dell'Amministrazione in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, inoltre, il Capo del Dipartimento esercita i poteri di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera una "Unità di coordinamento e di Segreteria" di livello dirigenziale non generale. Essa assiste il Capo Dipartimento nelle funzioni di coordinamento dell'attività amministrativa e nei rapporti istituzionali e le relazioni esterne; collabora nella sovrintendenza ai controlli prudenziali dell'Amministrazione; assolve nell'ambito del dipartimento compiti di supporto per la programmazione delle politiche di sviluppo, per la verifica della relativa affidabilità per il monitoraggio dei conseguenti investimenti pubblici, nazionali e comunitari.

Art. 3

 

1. Nell'ambito del dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici, il Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti è strutturato negli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo.

2. L'ufficio primo ha le seguenti competenze:

a)      affari generali e giuridici afferenti al Servizio;

b)      statuti, regolamenti universitari e organi accademici;

c)      problematiche relative allo stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo;

d)      verifiche amministrativo-contabili.

3. L'ufficio secondo ha le seguenti competenze:

a)      diritto allo studio e condizione studentesca;

b)      fondo integrativo per il diritto allo studio;

c)      collegi e residenze universitarie;

d)      accessi ai corsi di studio; orientamento e servizi didattici integrativi.

4. L'ufficio terzo ha le seguenti competenze:

a)      ordinamenti didattici universitari;

b)      regolamenti didattici di ateneo;

c)      direttive dell'U.E. in materia di istruzione e formazione;

d)      riconoscimento ed equipollenza di titoli accademici.

5. L'ufficio quarto ha le seguenti competenze:

a)      rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università;

b)      programmazione e formazione dei medici specialisti;

c)      osservatorio per la formazione specialistica;

d)      aziende ospedaliere universitarie.

6. L'ufficio quinto ha le seguenti competenze:

a)      accordi internazionali in materia di istruzione universitaria;

b)      promozione, coordinamento e sostegno finanziario delle iniziative di cooperazione universitaria internazionale;

c)      rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria nelle sedi internazionali e dell'Unione Europea;

d)      programmi dell'Unione Europea di formazione e mobilità;

e)      centro nazionale d'informazione in materia di titoli di studio conseguiti all'estero.

7. L'ufficio sesto ha le seguenti competenze:

a)      sbocchi professionali e accesso alle professioni regolamentate e nella pubblica amministrazione; rapporti con il Ministero della giustizia e con il Ministero della funzione pubblica;

b)      vigilanza sugli enti pubblici e privati nel settore della formazione non universitaria;

c)      riconoscimento degli istituti di psicoterapia;

d)      scuole per interpreti e traduttori;

e)      scuole di specializzazione per le professioni legali.

8. L'ufficio settimo ha le seguenti competenze:

a)      sviluppo e programmazione del sistema universitario e accordi di programma;

b)      rapporti con i Comitati regionali di coordinamento;

c)      pianificazione delle risorse finanziarie e monitoraggio dei relativi interventi;

d)      interventi finanziari per l'edilizia universitaria, gli alloggi e le residenze universitarie;

e)      rete delle biblioteche e dei musei universitari.

9. L'ufficio ottavo ha le seguenti competenze:

a)      finanziamento alle università ed istituti universitari, Consorzi Interuniversitari, università non statali;

b)      promozione della ricerca universitaria, progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, centri di eccellenza;

c)      problematiche relative al trattamento economico del personale universitario.

10. L'ufficio nono ha le seguenti competenze:

a)      costituzione funzionamento e segreteria del Comitato Nazionale di valutazione del sistema universitario.

11. L'ufficio decimo ha le seguenti competenze:

a) formazione ricorrente e permanente;

b) dottorati di ricerca e formazione post-lauream;

c) raccordo delle attività di formazione universitaria con il sistema scolastico, di istruzione professionale e di formazione tecnico-superiore (I.F.T.S.), rapporti con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero del lavoro;

d) costituzione e funzionamento della commissione mista MURST/MPI;

e) formazione degli insegnanti;

f) istituti superiori di alta formazione.

Art. 4

 

1. Nell'ambito del dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici il Servizio per lo sviluppo e il potenziamento delle attività di ricerca è strutturato negli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo.

 

2. L'ufficio primo ha le seguenti competenze:

a)      procedure di riordino degli enti di ricerca di competenza del Ministero, nonchè dell'Agenzia Spaziale Italiana;

b)      esame dei regolamenti e dei piani di attività;

c)      finanziamento ordinario e vigilanza sugli enti.

3. L'ufficio secondo ha le seguenti competenze:

a)      incentivazione alla integrazione tra ricerca pubblica e privata;

b)      progetti strategici in attuazione del PNR, nonché ai programmi, progetti finalizzati d'interesse generale e accordi di programma;

c)      diffusione della cultura scientifica.

4. L'ufficio terzo ha le seguenti competenze:

a)      Sostegno del sistema ricerca in ambito internazionale;

b)      agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati, nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione e programmi comunitari in materia di ricerca scientifica e tecnologica.

5. L'ufficio quarto ha le seguenti competenze:

a)      predisposizione e attuazione dei programmi operativi plurifondo.

6. L'ufficio quinto ha le seguenti competenze:

a)      gestione degli interventi di sostegno ai sensi del decreto legislativo n. 297/99, secondo procedure di carattere valutativo e negoziale.

7. L'ufficio sesto ha le seguenti competenze:

a)      gestione degli interventi di sostegno ai sensi del decreto legislativo n. 297/99, secondo procedure di carattere automatico;

b)      gestione, ai sensi del decreto legislativo n. 297/99, degli interventi finalizzati alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

8. L'ufficio settimo ha le seguenti competenze:

a)      promozione, predisposizione e attuazione dei contratti di programma;

b)      completamento degli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 5

 

1. Il Servizio centrale per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico è strutturato negli uffici dirigenziali non generale di cui al presente articolo.

2. L'ufficio primo ha le seguenti competenze:

a)      predisposizione del bilancio del Ministero e degli atti conseguenti;

b)      acquisizione dei dati relativi ai flussi finanziari;

c)      rendicontazione al Parlamento ed agli altri organi di controllo;

d)      relazione sullo stato della pubblica amministrazione;

e)      adempimenti connessi alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti, con sentenza esecutiva a carico dei responsabili per danni erariali.

3. L'ufficio secondo ha le seguenti competenze:

a)      amministrazione e gestione del personale del Ministero;

b)      formazione ed aggiornamento del personale in servizio presso il Ministero;

c)      reclutamento.

4. L'ufficio terzo ha le seguenti competenze:

a)      affari generali;

b)      servizi generali e supporto tecnico e amministrativo;

c)      consegnatario, cassa ed economato;

d)      sicurezza e tutela della salute;

e)      verifica della funzionalità dell'organizzazione del Ministero.

5. L'ufficio quarto ha le seguenti competenze:

a)      sistema informativo; sviluppo e gestione;

b)      CED - rapporti con l'AIPA (programma triennale, G-NET e RUPA);

c)      programmi di informatizzazione, infrastrutture di supporto ai servizi in rete e raccordi con i sistemi informativi delle università e degli enti di ricerca;

d)      collegamenti con centri elaborazione dati di amministrazioni, enti pubblici e privati;

e)      rete GARR.

6. L'ufficio quinto ha le seguenti competenze:

a)      raccolta ed elaborazione dati statistici;

b)      adempimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

7. L'ufficio sesto ha le seguenti competenze:

a)      diffusione ed informazioni riguardanti le attività del MURST;

b)      promozione e organizzazione convegni, congressi, mostre, esposizioni e manifestazioni pubbliche;

c)      pubblicazioni del Ministero, bollettino ufficiale del Ministero e adempimenti in materia di pubblicità;

d)      biblioteca del Ministero;

e)      relazioni con il pubblico.

8. L'ufficio settimo ha le seguenti competenze:

a)      costituzione, funzionamento e segreteria del CUN e del CNSU.

9. L'ufficio ottavo ha le seguenti competenze:

a) costituzione, funzionamento e segreteria dei Comitati di ricerca (CEPR, CIVR, AST, CNS).

Art. 6

 

1. Il Servizio studi e documentazione è strutturato negli uffici di livello dirigenziali non generale di cui al presente articolo.

2. L'ufficio primo ha le seguenti competenze:

a)      comparazione sul piano giuridico, amministrativo, organizzativo e finanziario tra il sistema universitario e di ricerca italiano e quello di altri Paesi.

3. L'ufficio secondo ha le seguenti competenze:

a)      istruttoria e predisposizione dei rapporti sullo stato dell'istruzione universitaria e della ricerca nazionale, in raccordo con il Comitato per la valutazione del sistema universitario e con la segreteria tecnica di cui al decreto legislativo n. 204/1998.

4. L'ufficio terzo ha le seguenti competenze:

a) previsioni a breve, medio, lungo termine sull'evoluzione della domanda e dell'offerta formativa, della tecnologia e della ricerca scientifica e tecnologica, sull'impatto della formazione o della tecnologia e dei risultati della ricerca sulla vita economica, sociale e culturale.

 

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 12 giugno 2000

Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Sen. Prof. Ortensio ZECCHINO
(f.to Ortensio ZECCHINO)