VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
VISTA la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
VISTA la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
VISTA la legge 11 luglio 1980, 312 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre1984, n.1219, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive norme di modificazione ed integrazione;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive norme di modificazione ed integrazione;
VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;
VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191 ed, in particolare, l'art. 2;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 ed, in particolare, l'art.11;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477 con il quale è stato disposto il nuovo assetto organizzativo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed in particolare l'art. 20;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Ministeri" per il quadriennio normativo 1998/2001;
VISTO il decreto direttoriale in data 1^ dicembre 1999 con il quale - nel quadro del nuovo assetto funzionale del comparto Ministeri stabilito dall'art.16 comma 1 del citato CCNL - si è proceduto, tra l'altro, a determinare il contingente delle aree, posizioni economiche e profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base della dotazione organica stabilita dal d.P.C.M. 20 ottobre 1995;
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 21 dicembre 1999 da questa Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al proprio interno con il quale - tra l'altro - si è convenuto che la formazione e la riqualificazione professionale dei dipendenti debbano essere elemento caratterizzante il nuovo assetto organizzativo del lavoro e delle professionalità, "al fine di pervenire ad una sempre maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa";
RITENUTO di dover avviare con tempestività i percorsi formativi di riqualificazione del personale, graduandone lo svolgimento a partire dalle figure professionali più elevate relativamente all'area C ed, in progressione, alle restanti posizioni della stessa area ed a quelle dell'area B, fino alla concorrenza del 70% dei posti disponibili nelle posizioni di riferimento anche a seguito dei passaggi alle posizioni economiche superiori;
CONSIDERATO che il CCNI ha destinato alle richiamate procedure selettive interne il 70% dei posti disponibili nelle singole posizioni d'area, ad eccezione di quelli relativi alla posizione C3 dell'area C per la quale il vigente CCNL non prevede accesso dall'esterno;
VISTO, altresì, l'accordo sottoscritto da questa Amministrazione e le OO.SS. maggiormente rappresentative al proprio interno con il quale si è proceduto a configurare in due distinti ambiti di specializzazione i profili delle singole aree professionali di cui al decreto 1^ dicembre 1999, nel rispetto delle dotazioni organiche previste dal d.P.C.M. 20 ottobre 1995;
PRESO ATTO che l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ha espresso parere di congruità alla ridefinizione dei profili professionali proposta da questo Dicastero;
VISTA la nota con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha approvato il CCNI d'Amministrazione sottoscritto in data 21 dicembre 1999;
ACCERTATO che esiste la disponibilità dei fondi necessari per la copertura finanziaria delle presenti procedure formative sugli appositi capitoli di spesa, come da nota di congruità formulata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ufficio Centrale del Bilancio - presso questo Dicastero;
D E C R E T A
Art. 1
Indizione corsi per l'accesso ai profili professionali
dell'area C
Sono indetti i percorsi di riqualificazione professionale finalizzati alla copertura di complessivi cinquanta posti nei profili professionali dell'area C distinti nelle posizioni economiche sotto elencate, riservati al personale dei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in possesso dei previsti requisiti di accesso:
"AREA FUNZIONALE C" - Posizione economica C3 -
coordinatore
posti n.24
esperto informatico
posti n. 6
Sono ammessi a partecipare ai percorsi formativi per l'accesso ai profili sopra indicati, i dipendenti dei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provenienti dalla posizione economica C2, in possesso di diploma di laurea.
In mancanza del diploma di laurea, ai candidati è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado ed un'anzianità di effettivo servizio di almeno quattro anni maturata nella posizione di provenienza, nei ruoli delle amministrazioni dello Stato.
"AREA FUNZIONALE C" - Posizione economica C2 -
funzionario
posti n. 20
Tali posti verranno incrementati in ragione del 70% di quelli resisi disponibili ad avvenuto inquadramento dei candidati che abbiano superato le procedure formative per l'accesso ai profili della posizione C3.
Sono ammessi a partecipare ai percorsi formativi per l'accesso al profilo sopra indicato, i dipendenti dei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provenienti dalla posizione economica C1, in possesso di diploma di laurea. In mancanza del diploma di laurea, ai candidati è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado ed un'anzianità di servizio di anni quattro maturata nella posizione di provenienza, nei ruoli delle amministrazioni dello Stato.
Art. 2
Requisiti di ammissione e termini per
la presentazione delle domande
I requisiti di ammissione ai percorsi formativi di cui all'art. 1 del presente bando, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle relative domande di partecipazione al percorso prescelto.
Per i profili della posizione economica C3, è ammessa una sola istanza di partecipazione.
Il personale dei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che a conclusione - con esito positivo - del percorso formativo prescelto si trovi in posizione di comando/fuori ruolo presso altre pubbliche amministrazioni, cesserà da tale posizione all'atto della stipula del contratto di lavoro di cui all'art. 5 del presente bando.
La domanda di ammissione ai corsi - redatta in carta semplice conformemente all'allegato 1) dovrà essere presentata direttamente all'Ufficio II del Servizio centrale per gli affari generali ed il sistema informativo e statistico o pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite posta celere con avviso di ricevimento, ad esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'avviso di indizione dei percorsi formativi di cui all'art.1.
Il presente bando sarà diffuso anche in via telematica sul sito del Ministero www.Murst.it.
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata:
nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa Amministrazione addetto al ricevimento;
nel caso di spedizione: dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:
cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile;
il profilo professionale cui intendono accedere;
l'attuale sede di servizio (in caso di comando/fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione);
l'area di appartenenza e la relativa posizione economica, nonché il profilo professionale rivestito;
decorrenza dell'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato;
l'anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza alla data di pubblicazione del presente bando;
il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e dell'anno in cui è stato conseguito;
i titoli professionali in proprio possesso, derivanti da compiti speciali conferiti dall'Amministrazione a titolo gratuito;
le eventuali sanzioni disciplinari comminate dall'Amministrazione nel biennio antecedente la data del presente bando, con esclusione del rimprovero verbale e della censura. La dichiarazione deve essere effettuata anche se negativa;
il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui al quarto comma dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
il recapito eletto ai fini di eventuali comunicazioni.
La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 3
Modalità di svolgimento
I percorsi formativi si svolgeranno secondo il programma allegato (allegato 2) e si concluderanno con prova scritta finale la cui valutazione sarà espressa in sessantesimi dal collegio dei docenti dell'Ente cui è affidata la responsabilità dei corsi stessi. I candidati che abbiano conseguito una valutazione inferiore a 36/60 non sono ammessi alla valutazione finale generale.
Ai titoli è riservata una valutazione pari al 40% del punteggio totale che è pari max a punti 100/100.
Ai candidati viene data tempestiva notizia del diario dello svolgimento dei corsi formativi con raccomandata "a.r." o con nota telegrafica oltreché con specifico avviso affisso nella bacheca del Ministero.
I candidati sono ammessi al corso con riserva. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato anche successivamente allo svolgimento del corso, l'esclusione dalla partecipazione che è comunicata all'interessato nei modi previsti.
All'inizio del corso, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
fotografia recente applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;
tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 e successive modificazioni ed integrazioni;
tessera postale o porto d'arma o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.
Art. 4
Esito dei corsi e graduatorie
Al termine delle procedure di riqualificazione, il Direttore del Servizio centrale per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico nomina apposita commissione, composta ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, cui è demandata la valutazione dei titoli e la definizione della graduatoria generale di merito.
La commissione - dopo la valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio a ciascun candidato - procede all'apertura della busta sigillata acquisita dall'Amministrazione contenente la valutazione del punteggio attribuito alla prova di cui all'art.3 e, formula la graduatoria generale di merito sommando al punteggio attribuito ai titoli valutati la votazione conseguita dai candidati al termine della prova stessa.
Ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito di ciascun percorso, è attribuita la posizione economica superiore fino alla concorrenza dei posti disponibili.
A parità di punteggio, sono osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 2 comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Le graduatorie anzidette sono approvate con provvedimento del Direttore del Servizio centrale per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico e sono immediatamente efficaci.
L'esito finale è comunicato a tutti i partecipanti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Da tale adempimento decorrerà il termine per eventuali impugnative.
Art. 5
Presentazione documentazione
e stipula contratto di lavoro
Ai fini dell'attribuzione della posizione economica conseguita, i candidati sono invitati a stipulare - con riserva di accertamento dei requisiti - apposito contratto individuale di lavoro che avrà decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo alla stipula stessa.
La mancata stipula del contratto individuale di lavoro nel giorno indicato, senza giustificato motivo, implica la decadenza dal diritto all'inquadramento nella nuova posizione.
La stipula del contratto di lavoro non ha luogo qualora sia trascorso inutilmente il termine di gg. 10 dall'invito suddetto, compreso quello di una possibile proroga richiesta dell'interessato per comprovato impedimento.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura che ne ha costituito il presupposto.
Il trattamento economico spettante all'atto dell'inquadramento nella nuova posizione, viene precisato nel contratto di lavoro e corrisponderà all'importo iniziale di ciascuna posizione economica di cui all'art.1 del presente bando.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, i candidati risultati idonei devono far pervenire all'Ufficio II del Servizio centrale per gli affari generali ed il sistema informativo e statistico i seguenti documenti:
originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti dello stesso, ovvero copia autenticata, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto;
eventuali titoli professionali e/o di preferenza indicati nella domanda di partecipazione.
I candidati sono esonerati dalla presentazione della documentazione di cui ai punti a) e b) e se essa risulti già in possesso dell'Amministrazione; in tal caso devono indicare, con formale comunicazione entro il termine sopra citato, l'Ufficio che ha rilasciato la documentazione oggetto di valutazione ovvero quello presso il quale la stessa è stata consegnata .
La documentazione richiesta può essere prodotta anche nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa sulla semplificazione delle procedure amministrative.
Le dichiarazioni false o mendaci sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, nei casi più gravi, possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 6
Norme di salvaguardia
Ai sensi degli artt. 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali comunicati dai candidati nelle domande di partecipazione al presente concorso sono trattati per le finalità di gestione della procedura di riqualificazione e del rapporto di lavoro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nel vigente CCNL del personale non dirigenziale del comparto Ministeri.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la prescritta pubblicazione.
Il Direttore del Servizio centrale
per gli AA. GG. ed il S.I.S.
f.to CIVELLO