Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 27 giugno 2000

Definizione del numero dei posti disponibili per l'immatricolazione al corso di laurea in Architettura per l'a.a. 2000/2001

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

     VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6;

     VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

     VISTO il D.M. 25 maggio 2000 con il quale sono stati determinati le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della citata legge n.264;

     VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare, l'art.39, comma 5;

     VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 e, in particolare, l'articolo 46;

     PRESO ATTO dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) della richiamata legge n.264;

     VISTO il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, reso nella seduta del 15 giugno 2000;

     RITENUTO di dover determinare per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in architettura, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

 

DECRETA:

Art. 1

1.Limitatamente all'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in architettura è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n.7.287 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e in n.309 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed è ripartito tra le università secondo l'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 2

1.Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

 

     Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

p. IL MINISTRO
f.to Guerzo