Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 27 giugno 2000

Definizione del numero dei posti a livello nazionale per l' ammissione alla Scuola di specializzazione per l' insegnamento secondario.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica


     VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in particolare l'art.4, e successive modifiche;

     VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 e successive modifiche;

     VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

     VISTO il D.M. 7 giugno 2000 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art.1,comma 1, lettera b) della citata legge n.264/99;

     PRESO ATTO della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art.3, comma 2, lettere a) b) e c) della richiamata legge n.264/99;

     RITENUTO di dover determinare per l'a.a.2000/2001 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art .4 della predetta legge n.168/89;

     VISTA la deliberazione del Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Lazio, assunta in data 24.5.2000,con la quale lo stesso Comitato ha comunicato al MURST la propria decisione di sospendere ogni definitiva delibera in relazione all'attivazione del secondo ciclo della Scuola di specializzazione in questione;

 VISTA la nota del Ministero della pubblica istruzione n.39931 del 5 luglio 1999;

 

DECRETA

Art.1

Limitatamente all'a.a. 2000/2001, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n.10739 ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art.2

Ciascuna Università dispone l'ammissione alle Scuole di cui all'art.1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto.

 

     Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 giugno 2000

p. IL MINISTRO
f.to Guerzoni