Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 28 giugno 2000

Definizione del numero dei posti disponibili per l'immatricolazione al corso di laurea in Medicina Veterinaria per l'a.a. 2000/2001.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l’art.6;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

VISTO il D.M. 25 maggio 2000 con il quale sono stati determinati le modalità e i contenuti delle prove di ammissione per i corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della citata legge n.264;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare, l’art.39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 e, in particolare, l’articolo 46;

PRESO ATTO dell’offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall’articolo 3, comma 2, lettere a), b), e c) della richiamata legge n.264;

VISTO il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, reso nella seduta del 15 giugno 2000;

VISTA la nota del Ministero della Sanità in data 28 giugno 2000, con cui viene individuato il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto legislativo n.229/1999;

RITENUTO di dover determinare per l’anno accademico 2000/2001, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

 

DECRETA:

Art:1


Limitatamente all’a. a. 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in medicina veterinaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 1428 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 87 per gli studenti non comunitari residenti all’estero, ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art.2


Ciascuna università dispone l’ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 giugno 2000

(f.to IL MINISTRO ZECCHINO)