Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 15 giugno 2000, protocollo n.1852

Procedure di valutazione comparativa. Legge n.210/1998 e DPR n.117/2000.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIPARTIMENTO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI UFFICIO VI
Protocollo: n.1852
Roma, 15 giugno 2000

Ai Rettori delle Università

Ai Direttori degli Istituti di
Istruzione universitaria

LORO SEDI

Oggetto: Procedure di valutazione comparativa. Legge n.210/1998 e DPR n.117/2000.

Si trasmettono gli avvisi e pareri espressi, nella riunione del 14 giugno 2000, dalla Commissione tecnico-consultiva per le procedure di valutazione comparativa di cui alla legge n.210/1998.

 

Il Sottosegretario coordinatore
della Commissione tecnico-consultiva
(F.to Guerzoni)

 





Avvisi o pareri resi dalla Commissione tecnico-consultiva per il monitoraggio delle procedure per la costituzione delle commissioni giudicatrici (legge n. 210/98), nella seduta del 14 giugno 2000
trasmessi con nota prot. 1852 del 15 giugno 2000




 


 

La commissione tecnico consultiva ha espresso, nella riunione del 14 giugno u.s., i seguenti avvisi e pareri:

  1. La commissione giudicatrice, in sede di predeterminazione dei criteri di massima, può prevedere le condizioni per l'ammissione alla prova didattica, o alla prova orale nelle valutazioni concernenti posti di ricercatore, secondo criteri e procedure espressamente stabiliti nel bando ai sensi dell'art.4, comma 7, del DPR n.117/2000.
  2. Il combinato disposto degli artt.2, comma 7, e 4, comma 5, del DPR n.117/2000 preclude la possibilità di prevedere nei bandi a posti di ricercatore la tipologia di impegno didattico-scientifico.
  3. La possibilità di indicare nel bando limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, prevista dall'art.2, comma 6, del DPR n.117/2000, deve intendersi riferita esclusivamente all'indicazione di un limite massimo, e non anche minimo, alla luce dell'ultimo periodo della norma, ove si precisa che la limitazione non deve comunque impedire l'adeguata valutazione del candidato. Nondimeno il bando può prevedere che la commissione giudicatrice, in sede di predeterminazione dei criteri di massima, individui soglie minime di qualificazione scientifica delle pubblicazioni al di sotto delle quali i candidati non sono ammessi alla prosecuzione della procedura.
  4. L'esclusione dalla procedura, prevista dall'art.2, comma 6, del DPR n.117/2000, nei confronti del candidato che non osservi il limite massimo di pubblicazioni indicato nel bando stesso, è tassativa e non ammette deroghe.
  5. Nell'ipotesi di domande di partecipazione a procedure valutative di diversa tipologia quelle prodotte per procedure a posti di ricercatore sono computate insieme alle altre fino al limite massimo consentito di cinque. Possono essere presentate fino a quindici domande soltanto nell'ipotesi di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore.
  6. L'università che ha già nominato in ruolo l'idoneo proposto per la copertura del posto può procedere, alla chiamata di altri candidati risultati idonei nella medesima procedura, ai sensi dell'art.5, comma 9, del DPR n.117/2000 e purché sia decorso il termine di cui al comma 4, a prescindere dalla decorrenza della nomina del primo idoneo chiamato.