Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 11 luglio 2000

Assegnazione dei posti aggiuntivi e soprannumerari per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione per l'A.A. 1999/2000

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


VISTO il decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257 e, in particolare, l'art.2, comma 2, che affida al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il compito di determinare il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.Lgs. 257/91;

VISTO il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanità e visti i successivi decreti con i quali è stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni;

VISTO il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanità, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;

VISTO il decreto 22 luglio 1998 del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con il quale è stato determinato il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 1997/98 - 1999/2000;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99, n. 517;

VISTA la nota in data 17 gennaio 2000 con la quale il Ministro della Sanità ha fissato in 5.619 il numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 1999/2000 e ne ha al contempo definito la ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

VISTI i decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in data 1 febbraio 2000, 22 maggio 2000 e 2 giugno 2000, con i quali si è provveduto all'assegnazione di n. 5.561 borse di studio alle scuole di specializzazione universitarie di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto legislativo N. 257/1991;

VISTE le proposte delle Università concernenti l'ammissione di medici operanti in strutture convenzionate, dei medici stranieri dotati di borsa di studio del governo italiano e dei medici stranieri finanziati dai propri paesi;

VISTE le richieste delle Università di attivazione di ulteriori posti mediante risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci;

VISTE la nota del 14 aprile 2000, prot. 1417/22-SP, con la quale questo Ministero invita il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Militare, ad indicare le priorità di esigenze delle strutture soltanto per le specializzazioni ove il numero degli idonei è superiore al numero dei posti riservati per le tipologie in Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Medicina del lavoro, Medicina dello sport e Medicina legale;

VISTA la nota del 30 maggio 2000. Prot. 2/2/877/FS100 , con la quale il Ministero della Difesa ha rappresentato le proprie esigenze per le suddette tipologie per l'a.a. 1999/2000, nulla menzionando circa le rimanenti tipologie;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 26 giugno 2000, che ridetermina, per l'a.a. 1999/2000, il fabbisogno di medici specialisti da formare in alcune tipologie di scuole di specializzazione;

SENTITO il Ministero della Sanità,

D E C R E T A:

Art. 1 - Per l'anno accademico 1999/2000 il numero di medici da ammettere alle scuole di specializzazione individuate nel D.M. 31.10.91 e successive modificazioni è stabilito, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 1.2.2000 citato nelle premesse, nell'allegata tabella secondo le seguenti categorie:

  • nella I colonna numero di borse finanziate da Enti locali territoriali;
  • nella II colonna numero di borse finanziate con risorse acquisite dalle Università;
  • nella III colonna posti riservati a medici militari in servizio permanente effettivo;
  • nella IV colonna posti riservati a medici stranieri finanziati dai propri Paesi;
  • nella V colonna medici stranieri dotati di borsa del governo italiano;
  • nella VI colonna medici dipendenti da Enti convenzionati con le Università.


Art. 2 - In relazione all'attivazione dei posti aggiuntivi individuati nella I e II colonna dell'art. 1 le Università sono tenute ad acquisire garanzie dagli enti e privati finanziatori per gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 39 del D. Lgs. n. 368/99.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 luglio 2000

IL MINISTRO
(f.to Zecchino)



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