Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 17 luglio 2000

Definizione posti per accessi c.d.l. presso il Politecnico di Torino

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera e);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l’articolo 46;

VISTA la richiesta in data 11 luglio 2000 del Politecnico di Torino in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell’anno accademico 2000/2001 ai corsi di laurea in Ingegneria dell’Autoveicolo e in Matematica per le Scienze dell’Ingegneria presso la prima Facoltà di Ingegneria; al corso di laurea in Disegno industriale presso la prima Facoltà di Architettura; al corso di laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali presso la seconda Facoltà di Architettura;

PRESO ATTO che i corsi di laurea in Ingegneria dell’Autoveicolo e in Matematica per le Scienze dell’Ingegneria sono stati attivati nell’anno accademico 1999/2000, che il corso di laurea in Disegno industriale è stato attivato nell’anno accademico 1999/2000, che il corso di laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali è stato attivato nell’anno accademico 1998/99, come attestato dallo stesso Ateneo;

D E C R E T A:

Per l’anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi del Politecnico di Torino è così determinato:

corso di laurea in Ingegneria dell’Autoveicolo presso la prima Facoltà di Ingegneria: 118 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e 2 per gli studenti non comunitari residenti all’estero;

corso di laurea in Matematica per le Scienze dell’Ingegneria presso la prima Facoltà di Ingegneria: 48 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e 2 per gli studenti non comunitari residenti all’estero;

corso di laurea in Disegno Industriale presso la prima Facoltà di Architettura: 118 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e 2 per gli studenti non comunitari residenti all’estero;

corso di laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali presso la seconda Facoltà di Architettura: 112 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e 8 per gli studenti non comunitari residenti all’estero.

L’ammissione degli studenti è disposta dall’Ateneo secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n.264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 luglio 2000

p. IL MINISTRO
f.to Il Sottosegretario di Stato
(Prof. Luciano Guerzoni)