VISTO il D.M. 7 giugno 2000 con il quale sono stati determinati le modalità e i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario per l’anno accademico 2000/2001;
PRESO ATTO che alcuni Atenei hanno manifestato perplessità in ordine all’interpretazione del combinato disposto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6 e 7 del predetto D.M. 7 giugno 2000;
RITENUTO che le suddette disposizioni non possono che essere interpretate nel senso che la commissione per la valutazione della prova scritta, dei titoli e della seconda prova ha a disposizione centotrenta punti;
RITENUTO, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere ad una rettifica dell’articolo1, comma 6, del D.M. 7 giugno 2000 nel senso di meglio puntualizzare il punteggio complessivo a disposizione della commissione;
D E C R E T A:
All’articolo 1, comma 6, del D.M. 7 giugno 2000 in premesse citato, la locuzione da “cento punti” fino a “titoli” è sostituita dalla seguente: “centotrenta punti, settanta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7”.
p. IL MINISTRO
f.to Il Sottosegretario di Stato
(Prof. Luciano Guerzoni)