Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 28 luglio 2000

Definizione posti c.d.l. e d.u. in Scienze Motorie Università di Torino

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera e);

VISTO il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l’istituzione del corso di laurea interfacoltà in Scienze Motorie e del corso di diploma universitario in Scienze Motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione, a decorrere dall’anno accademico 1999/2000, presso l’Università degli studi di Torino;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l’articolo 46;

VISTA la richiesta in data 20 luglio 2000 dell’Università degli studi di Torino in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell’anno accademico 2000/2001 al corso di laurea e al corso di diploma universitario interfacoltà in Scienze Motorie ;

PRESO ATTO che i predetti corsi universitari sono stati attivati nell’anno accademico 1999/2000, come attestato dall’Ateneo;

D E C R E T A:

Per l’anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni presso l’Università degli studi di Torino al corso di laurea e al corso di diploma universitario interfacoltà in Scienze Motorie è così determinato:

corso di laurea - 200 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e 10 per gli studenti non comunitari residenti all’estero;

corso di diploma universitario - 100 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

L’ammissione degli studenti è disposta dall’Ateneo secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n.264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 luglio 2000

IL MINISTRO
(f.to Zecchino)