Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2000

Criteri di riparto contributi alle residenze universitarie statali e ai collegi universitari legalmente riconosciuti

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


VISTO l’art.272 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n.827;

VISTO lo stanziamento di Lire 36.000.000.000 a valere sull’unità previsionale di base 3.1.2.2 – Diritto allo studio - con specifico riferimento al capitolo 1516 per l’esercizio finanziario 2000;

CONSIDERATA l’opportunità di attribuire ai Collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi comprese le Residenze universitarie una quota del predetto finanziamento per il consolidamento di fondi erogati nell’esercizio finanziario 1999 al fine di garantire una corrispondente, adeguata programmazione delle attività messe in atto;

CONSIDERATA la necessità di individuare una quota dello stesso stanziamento, che tenga conto di criteri di graduale riequilibrio fra le varie Istituzioni;

RITENUTA la necessità di individuare una quota di riserva, pari a lire 1.800.000.000, per eventuali esigenze di carattere straordinario e in relazione a procedure in atto di riconoscimento giuridico di nuovi Collegi;

VISTO l’Accordo di programma 23 ottobre 1997 con il quale il MURST e l’Università di Pavia hanno promosso la costituzione di strutture didattiche di formazione di eccellenza con il concorso delle strutture dei Collegi pavesi;

SENTITA la Conferenza permanente dei Collegi universitari;

D E C R E T A:

Art.1

Ai Collegi universitari, di cui alle premesse, per l’esercizio finanziario 2000 sono confermati, a titolo di quota di consolidamento, i contributi erogati nel pregresso esercizio finanziario.
A titolo di quota di riserva, pari al cinque per cento dello stanziamento del capitolo 1516 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per il corrente esercizio finanziario, viene accantonata la somma di lire 1.800.000.000.
La restante quota, pari a lire 5.084.096.227 è assegnata alle Istituzioni di cui alle premesse, sulla base dei seguenti criteri:
Al Centro residenziale dell’Università della Calabria e alle Residenze annesse alla Scuola Normale di Pisa e alla Scuola di perfezionamento "S.Anna" di Pisa, in proporzione all’incidenza percentuale derivante dalla quota di consolidamento;
ai Collegi legalmente riconosciuti, in base ai seguenti criteri:
- 20 % in relazione al numero dei posti letto;

- 15 % in relazione al numero dei pasti;

- 20 % in relazione ai trasferimenti destinati agli studenti;

- 20% in relazione al numero delle ore formative;

- 20% in relazione al bilancio e ai costi di gestione;

- 5% in relazione ai criteri di ammissione e di mantenimento del posto, relativamente ai Collegi pavesi in base all’Accordo di programma richiamato in premessa.

 

Art.2

1. La quota di riserva, pari a lire 1.800.000.000, se non utilizzata per finanziare eventuali nuovi Collegi, le cui procedure di riconoscimento giuridico sono in corso o per eventuali esigenze di carattere straordinario che si dovessero verificare, è attribuita alla fine dell’esercizio finanziario 2000 in base ai criteri di cui al comma 2, alle Istituzioni di cui al comma 1.

 

    Il presente decreto è inviato agli organi di controllo in base alla vigente normativa.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro
(f.to Zecchino)