Ai Rettori delle Università
LORO SEDI
A seguito di alcuni esposti pervenuti e di interrogazioni parlamentari presentate, si è venuti a conoscenza che in alcune sedi universitarie vige la prassi per cui ad uno studente che abbia ottenuto il trasferimento ad altro Ateneo si chiede di pagare nuovamente le tasse già versate per l’anno in corso, seppure in altra università.
Ritiene il Ministero che la precitata prassi non possa essere legittimata anche se gli stessi atenei invocano, nel merito, la propria autonomia, oltrechè l’applicazione dell’art.27 del Regolamento studenti, di cui al R.D. n.1269 del 1938. Peraltro, il disposto dell’art.27 non sembra escludere l’applicabilità dell’art.23 dello stesso Regolamento.
Al di là di quanto precede, appare superfluo richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul fatto che il disposto dell’art.2 del Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari 25 luglio 1997, n.306 fa specifico riferimento al pagamento da parte degli studenti dei contributi universitari e della tassa di iscrizione quale contributo alla copertura del costo dei servizi offerti dalle Università. Pertanto, ritiene il Ministero, che debba essere rispettato il principio generale in base al quale per il medesimo anno di corso non si possa pretendere il pagamento ripetuto delle tasse. Ciò si risolverebbe di fatto a vantaggio esclusivo dell’università di provenienza dal momento che non viene reso allo studente trasferito alcun servizio.
Si comunica, infine, che – ad avviso del MURST – la restituzione in questione debba essere operata anche nei confronti di quegli studenti che, a seguito di pronuncia cautelare da parte dei TAR siano stati ammessi con riserva ai corsi universitari ad accesso programmato e che successivamente vengano esclusi per sopraggiunta decisione del Consiglio di Stato.
Il Sottosegretario di Stato
(Prof. Luciano Guerzoni)