Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 4 maggio 2000, protocollo n.2015/2000

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) - Collegio elettorale IV distretto - rettifica nominativo dei candidati dellla lista n.5.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIPARTIMENTO PER L’AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI Ufficio II
Protocollo: n.2015/2000
Roma, 4 maggio 2000

Ai Rettori delle Università

Ai Direttori degli Istituti di
Istruzione Universitaria

Ai Rappresentanti delle Liste e
delle Associazioni studentesche.

Ai Presidenti delle Commissioni
elettorali locali

LORO SEDI

 

Oggetto: Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) - Collegio elettorale IV distretto - rettifica nominativo dei candidati dellla lista n.5.

Pervengono in queste ultime ore, da parte di alcune Università, richieste di chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti connessi alle conseguenti procedure da mettere in atto a seguito della pubblicizzazione delle liste e candidati ammessi alla competizione elettorale, che si ritiene di rendere note a tutte le sedi universitarie.

1) Stampa schede elettorali

        Si raccomanda che le schede contengano tutti gli elementi indicati nei fac-simile allegati alla O.M. del 7 febbraio 2000 e successive modifiche; il tipo di carta precedentemente indicato da questo Ministero può essere sostituito da altro tipo dello stesso colore purché di grammatura sufficiente a garantire la riservatezza del voto. Non ha rilevanza il formato dei fogli utilizzato.
Nel caso in cui il colore del simbolo di alcune liste si sovrapponga con quello delle schede elettorali creando una tonalità che non rispetta il colore del simbolo della lista depositato al momento della candidatura, si ritiene che si tratti di un problema tecnico che non è dato alla competenza di questa Amministrazione poter risolvere. Tuttavia, la leggera diversità che si dovesse verificare, fermo restando l’esatta denominazione della lista e il rispetto del simbolo della lista stessa, non sembra possa alterare la validità della scheda così predisposta.

2) Indicazione e attribuzione dei voti di Lista per la componente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

        La mancata indicazione all’art.7, comma 4, dell’Ordinanza Ministeriale che nel verbale risulti il numero dei voti riportati per ogni singola lista non comporta, ovviamente, l’esclusione di tale adempimento che deve intendersi implicito ai sensi dell’art.5 della stessa O.M.
I voti espressi per la sola Lista, sono attribuiti al capolista nei limiti della cifra individuale dei voti di preferenza necessari per la sua elezione (articolo 5 O.M.7 febbraio 2000). Gli eventuali voti di Lista rimanenti, sono attribuiti, con lo stesso sistema, ai successivi componenti la Lista stessa.

3) Voto fuori sede per la componente relativa agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione.

        L'articolo 7, comma 1 della O.M. 7 febbraio 2000 prevede la possibilità di esercitare il diritto di voto fuori sede per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione. A tal proposito si precisa che l'elettore potrà esercitare il diritto di voto in un Ateneo diverso da quello di appartenenza soltanto previa consegna, al presidente del seggio, di dichiarazione autocertificata relativa alla propria qualità di iscritto, con la quale l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver esercitato e di non voler esercitare il diritto di voto nella propria o in altre Università.


 

per il Ministro
F.to Guerzoni