Ai Rettori delle Università
Ai Direttori degli Istituti di
Istruzione Universitaria
Alle Rappresentanti delle Associazioni
e Liste studentesche
LORO SEDI
Con riferimento ad alcuni quesiti formulati in merito a quanto disposto dall’art.7, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale 7 febbraio 2000 circa l’attribuzione dei voti per la componente di cui all’art.2, comma 1, lettera a), si ritiene utile precisare quanto segue:
1) il voto espresso soltanto contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista:
è valido solo come voto di lista e – a rettifica di quanto indicato al punto 2, secondo comma, della nota in data 4 maggio 2000, prot.2015 - non è attribuibile al capolista;
2) il voto espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, nonché la preferenza:
è valido come voto di lista e come voto di preferenza;
3) il voto espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, nonché una preferenza non riferita ai candidati della lista:
è valido come voto di lista ed è nulla la preferenza;
4) il voto espresso senza contrassegnare il simbolo e/o la denominazione della lista, ma soltanto con l’indicazione della preferenza apposta in corrispondenza della lista in cui è compreso il candidato:
è valido come voto di lista e come voto di preferenza;
5) il voto espresso senza contrassegnare né il simbolo, né la denominazione di lista, ma soltanto con una preferenza per un candidato non presente nella lista o presente in altra lista:
è nullo in ogni caso;
6) in tutti i casi in cui è nullo il voto di preferenza, ma è possibile individuare il voto di lista perché è contrassegnato il simbolo e/o la denominazione della lista:
prevale la validità del voto di lista.
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
f.to Prof. Luciano Guerzoni