Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 9 maggio 2000, protocollo n.2064

Elezioni Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) - Chiarimenti attribuzione voti


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI Ufficio II
Protocollo: n.2064
Roma, 9 maggio 2000

Ai Rettori delle Università
 
  Ai Direttori degli Istituti di
 
  Istruzione Universitaria
 
   
  Alle Rappresentanti delle Associazioni
 
  e Liste studentesche
 
   
  LORO SEDI
 

Oggetto: Elezioni Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) - Chiarimenti attribuzione voti

Con riferimento ad alcuni quesiti formulati in merito a quanto disposto dall’art.7, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale 7 febbraio 2000 circa l’attribuzione dei voti per la componente di cui all’art.2, comma 1, lettera a), si ritiene utile precisare quanto segue:

1)  il voto espresso soltanto contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista:

è valido solo come voto di lista e – a rettifica di quanto indicato al punto 2, secondo comma, della nota in data 4 maggio 2000, prot.2015 - non è attribuibile al capolista;

 
2)  il voto espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, nonché la preferenza:

è valido come voto di lista e come voto di preferenza;

 
3)  il voto espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, nonché una preferenza non riferita ai candidati della lista:

è valido come voto di lista ed è nulla la preferenza;

 
4)  il voto espresso senza contrassegnare il simbolo e/o la denominazione della lista, ma soltanto con l’indicazione della preferenza apposta in corrispondenza della lista in cui è compreso il candidato:

è valido come voto di lista e come voto di preferenza;

 
5)  il voto espresso senza contrassegnare né il simbolo, né la denominazione di lista, ma soltanto con una preferenza per un candidato non presente nella lista o presente in altra lista:

è nullo in ogni caso;

 
6)  in tutti i casi in cui è nullo il voto di preferenza, ma è possibile individuare il voto di lista perché è contrassegnato il simbolo e/o la denominazione della lista:

prevale la validità del voto di lista.
 

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
f.to Prof. Luciano Guerzoni