Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 19 marzo 2000
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2001 n. 28

Termini e modalità della procedura di formazione della graduatoria nazionale ad esaurimento, ai sensi del regolamento adottato con D.M. 7 dicembre 2000, n. 426, dei responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica dello stato.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante disposizioni in materia di tutela del trattamento dei dati personali;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentarti in materia di documentazione amministrativa.

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in particolare l’art. 6;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 recante norme per la riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati ed in particolare l’art. 6, concernente i responsabili amministrativi;

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento della graduatoria permanente prevista dal succitato art. 6 della legge 3 maggio 1999, n.124, adottato con decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n.426, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2001;

VISTO in particolare l’art.5, comma 1, del regolamento n. 426/2000, che affida ad un apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti;

CONSIDERATO che per effetto della legge 23 dicembre 2000 n.389 i fondi stanziati per il funzionamento delle istituzioni di alta cultura sono transitati dal Ministero della pubblica istruzione a quello dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica e che, conseguentemente, gli adempimenti di gestione debbono essere svolti da quest’ultimo Ministero;

DECRETA:

Articolo 1

(Indizione e finalità della procedura per la formazione della graduatoria nazionale ad esaurimento dei responsabili amministrativi delle Accademie e dei Conservatori di musica dello Stato)

  1. E’ indetta la procedura per la formazione della graduatoria nazionale ad esaurimento dei responsabili amministrativi prevista dall’art.2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n.508 secondo le modalità previste dall’art. 3 del regolamento adottato con D.M. 7 dicembre 2000, n. 426, di seguito denominato regolamento, mediante l’integrazione di quella in atto esistente, costituita a seguito dell’espletamento del concorso per titoli ed esami di cui al D.M. 06\06\92.
  1. Il punteggio di coloro che sono iscritti nella predetta graduatoria viene aggiornato, a domanda, con la valutazione dei nuovi titoli conseguiti fino al termine di scadenza della presentazione della domanda, secondo la tabella "E", allegata al regolamento.
  2. Coloro che non presentino richiesta di aggiornamento del punteggio devono comunque manifestare la volontà di restare in graduatoria con apposita domanda da presentarsi entro il termine indicato nell’art. 3

Articolo 2

(Integrazione della graduatoria nazionale base ad esaurimento)

  1. La graduatoria base, costituita come indicato all’art.1., viene integrata con l’inserimento, in coda alla medesima, di coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti richiesti dalla previgente normativa per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli per l’accesso al ruolo nazionale di responsabile amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica dello Stato:
  1. superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o per esami per l’accesso al ruolo nazionale di Responsabile Amministrativo (ex segretario economo, ex coordinatore amministrativo) delle Accademie e dei Conservatori di musica statali e trecentosessanta giorni di effettivo servizio, anche non continuativo, prestato nelle predette istituzioni con contratto di lavoro a tempo determinato nella corrispondente qualifica funzionale, nel triennio precedente la data di presentazione della domanda;
  2. superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o per esami per l’accesso al ruolo nazionale di Responsabile Amministrativo (ex segretario economo, ex coordinatore amministrativo) delle Accademie e dei Conservatori di musica statali e cinque anni di servizio prestato nel ruolo nazionale della qualifica immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre;
  1. Gli aspiranti all’inclusione, in coda alla graduatoria di cui all’art. 1, devono trovarsi in una delle due posizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1.
  2. I titoli di coloro che chiedono l’inclusione nella suddetta graduatoria saranno valutati secondo la tabella "E" allegata al regolamento.

Articolo 3

(Termini per la presentazione delle domande)

  1. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto. Le domande dovranno essere indirizzate al Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica Alta formazione artistica e musicale Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA e spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente a mano al predetto Ministero, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17. Non è ammessa la presentazione della domanda presso le istituzioni, sia che si tratti della sede di servizio che di altre.
  2. Per i candidati che prestino servizio o siano residenti all’estero le domande dovranno essere presentate, entro il predetto termine di trenta giorni, alla competente autorità consolare che provvederà al tempestivo inoltro delle domande stesse al Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica .
  3. Le domande dovranno essere redatte su modelli conformi agli schemi A e B allegati al presente decreto. Nelle domande dovranno essere dichiarati o certificati, oltre il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di cui agli articoli 1 e. 2, anche i titoli valutabili e l’eventuale diritto alla riserva dei posti (allegato C) o alla preferenza (allegato D), nel caso di parità di punteggio con altri candidati.
  4. Nel caso che alla domanda non siano allegati i relativi certificati, i servizi dovranno essere indicati con riferimento alla loro effettiva durata e non con generico riferimento all’anno accademico. Sono valutabili i soli periodi di servizio retribuiti o quelli riconosciuti con provvedimenti di natura giustiziale.
  5. E’ inammissibile e comporta, pertanto, l’esclusione dalla procedura la domanda che sia stata presentata oltre i termini perentori previsti dal precedente comma 1 o che sia priva della firma del candidato.
  6. Sono esclusi dalla procedura, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti, i candidati privi dei requisiti specifici di cui agli articoli 1 e 2 o dei requisiti generali di ammissione di cui al successivo art.4. L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda, ovvero sulla base della documentazione prodotta, ovvero sulla base di accertamenti disposti dall’Amministrazione. L’esclusione è disposta dall’Amministrazione con provvedimento motivato, che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura.

Articolo 4

(Requisiti generali di ammissione)

  1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati negli articoli 1 e 2, debbono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali di ammissione:
  1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
  2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio). Tale ultimo requisito deve sussistere anche alla data d’inizio dell’anno accademico nel quale si attiva l’eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  3. godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n.16 recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
  4. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi penali pendenti;
  5. idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art.22 della legge n.104/92;
  6. per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art.2, comma 4, D.P.R. 693/96).
  1. Ai sensi dell’art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174 del 7 febbraio 1994, i cittadini degli stati membri dell’Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza.
  1. Non possono partecipare alla procedura:
  1. coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
  2. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  3. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Articolo 5

(Formazione e pubblicazione della graduatoria. Reclami e ricorsi)

  1. Al termine della procedura di cui trattasi, verrà compilata la relativa graduatoria nazionale ad esaurimento dei responsabili amministrativi articolata in una graduatoria base ed in una integrativa. All’interno di ciascuna delle due articolazioni, i candidati saranno graduati con il punteggio complessivo conseguito, con a fianco le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva dei posti o alle preferenze, a parità di punteggio.
  1. La graduatoria sarà trasmessa alle istituzioni per l’affissione all’albo che dovrà avvenire, per tutte, nel medesimo giorno indicato dal Ministero.
  1. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono produrre reclamo scritto con le medesime modalità previste all’art.3 per la presentazione delle domande.
  1. Esaminati i reclami ed apportate eventualmente le necessarie correzioni, la graduatoria definitiva è trasmessa alle istituzioni per l’affissione all’Albo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per la proposizione di eventuali impugnative dinanzi al Tribunale amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica.
  1. I provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità della domanda ovvero dispongano l’esclusione dalla procedura sono definitivi e avverso i medesimi sono esperibili i rimedi giurisdizionali di cui al precedente comma 4.

Articolo 6

(Utilizzazione della graduatoria)

La graduatoria nazionale ad esaurimento sarà utilizzata ai fini della copertura dei posti in organico che si rendono disponibili, mediante inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui all’art.2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 o per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.

Art. 7

(Tutela trattamento dei dati personali)

L’Amministrazione, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della procedura prevista dal presente decreto.

Roma, 19 marzo 2000
IL MINISTRO
(f.to Sottosegretario di Stato)
Prof. Luciano Guerzoni