Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 26 ottobre 2000, protocollo n.8230/22-SP

Scuole di specializzazioni mediche a.a. 2000/2001


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI Ufficio IV
Protocollo: n.8230/22-SP
Roma, 26 ottobre 2000

Ai Rettori delle Università
LORO SEDE


Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.C. Uff. VI
D.G.C.S. Uff. IX


Al Ministero dell’Interno
Servizio Stranieri


Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento delle Politiche
Comunitarie


Alla Conferenza Permanente dei
Rettori delle Università Italiane


Al Ministero della Sanità
Dipartimento Professioni
sanitarie, Risorse umane e
tecnologiche in Sanità

LORO SEDE

Oggetto: Scuole di specializzazioni mediche a.a. 2000/2001

Alla luce delle recenti disposizioni dettate dal D.Lgs. 25/07/98 n. 286, dalla legge 14/01/99 n. 4, dal D.P.R. 31.8.99 n. 394 e dalla direttiva del Ministero Sanità del 18.4.2000 n. 1259 si ritiene opportuno fornire indicazioni per l’ammissione degli studenti stranieri alle scuole di specializzazione mediche nell’anno accademico 2000/2001.

A - Cittadini comunitari
            I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all’esercizio professionale,  ovvero decreto del Ministro della Sanità di riconoscimento dell’abilitazione alla professione medica, ai sensi delle norme di recepimento della specifica direttiva comunitaria), ai sensi del D.Lgs. n. 368/99..

            La domanda è presentata direttamente alla Università prescelta, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso.

 B - Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo con borsa di studio concessa dal Governo italiano

I cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo partecipano al concorso di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per posti in soprannumero, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 35, del D.Lgs. n. 368/99, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie.

            In base all’offerta di borse di studio, ai sensi della L. n. 49/87, finalizzata alla formazione di specialisti per i Paesi in via di sviluppo, effettuata dal Ministero degli Affari Esteri – Dir. Gen. Cooperazione allo Sviluppo – per il tramite delle Ambasciate Italiane, i cittadini residenti all’estero o temporaneamente in Italia  dovranno presentare la domanda  alla Rappresentanza diplomatica Italiana nel Paese d’origine entro il 20 novembre 2000 che ne curerà la trasmissione alle Università interessate entro il 18 dicembre successivo, indirizzandone copia per conoscenza al M.A.E. – D.G.C. S.- Uff. IX.

La domanda è corredata da idonea documentazione che accerti il possesso, da parte dell’interessato, dei necessari requisiti di ammissione: titolo accademico e abilitazione all’esercizio della professione secondo l’ordinamento  italiano, nel caso di studi effettuati in Italia; nel caso di titoli e abilitazione all’esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine  devono chiedere al Ministero della Sanità, tramite le rappresentanze diplomatiche competenti, il preventivo riconoscimento del proprio titolo in base a quanto disposto dallo stesso Ministero con la Circolare DPS/III/L.40/00-1259 del 12 aprile 2000.

C - Cittadini extracomunitari

            I cittadini extracomunitari  possono partecipare ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 14.1.99, n. 4, al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione  per posti in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie.

            Ai fini della  determinazione di quanto sopra si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra Università italiane e Università dei Paesi interessati.

            Le Rappresentanze diplomatiche italiane, prima di trasmettere alle sedi universitarie le domande degli interessati, avranno cura di verificare direttamente con le Università la disponibilità dei posti.

            La domanda è presentata entro il 20 novembre 2000 alla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese d’origine o di ultima residenza che ne curerà la trasmissione alla Università interessata entro il 18 dicembre successivo,  avendo cura di verificare il possesso, da parte degli interessati, di tutti i requisiti di ammissione richiesti dall’ordinamento italiano (titolo accademico e abilitazione all’esercizio della professione secondo l’ordinamento  italiano, nel caso di studi effettuati in Italia; nel caso di titoli e abilitazione all’esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine  devono chiedere al Ministero della Sanità,  tramite le rappresentanze diplomatiche competenti, il preventivo riconoscimento del proprio titolo in base a quanto disposto dallo stesso Ministero con la Circolare DPS/III/L.40/00-1259 del 12 aprile 2000)   e di una borsa di studio per l’intera durata del corso, preventivamente assicurata dal rispettivo Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee, rispettivamente dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dalla Rappresentanza Diplomatico-consolare   italiana  all’estero,  competente  per  territorio,  che  allo  stato  attuale è  di  L. 22.467.500 annue.

Per essere ammessi, tutti i candidati devono aver superato le prove previste dall’ordinamento delle singole scuole.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. A. MASIA)
F.to MASIA