Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 3 agosto 2001

D.M. 8.5.2001 n. 115 - programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003. (Indicazioni operative)


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

U.R.S.T. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI SAUS - UFF. VII

Roma, 3 agosto 2001

Ai Rettori delle Università

Ai Direttori degli Istituti Universitari

LORO SEDI

Oggetto: D.M. 8.5.2001 n. 115 - programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003. (Indicazioni operative)

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera e) del D.P.R. 27.1.1998 n. 25 (G.U. n. 39 del 17.2.1998), e in attuazione del D.M. 29.12.2000 (G.U. n. 48 del 27.2.2001), è stato adottato il D.M. 8.5.2001 n. 115, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, che è stato registrato alla Corte dei conti il 19.6.2001, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro 4, foglio n. 141, ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (il testo del decreto è disponibile sul sito www.miur.it alla rubrica "atti ministeriali".

Nel fare rinvio al testo del predetto decreto si ritiene necessario preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1, le risorse finanziarie previste nello stesso sono distinte in:

h) risorse finanziarie consolidabili, quelle che comporteranno, dal 2004, un incremento annuo, di importo corrispondente, del fondo per il finanziamento ordinario delle Università;

i) risorse finanziarie non consolidabili, quelle erogate "una tantum", che non comporteranno l'incremento di cui alla precedente lettera h).

L'art. 20 stabilisce inoltre che "le risorse finanziarie non consolidabili… potranno essere destinate a tutte le Università (statali e non statali legalmente riconosciute), mentre quelle consolidabili soltanto alle Università statali".

Si unisce un prospetto (all.1) nel quale viene riportata, per articolo, la destinazione delle risorse finanziarie, con l'indicazione della tipologia (non consolidabili e consolidabili) e degli anni di stanziamento delle stesse.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie previste in tutti gli articoli del decreto, ad eccezione di quelli di seguito indicati, il Ministero provvederà - subordinatamente al rispetto di quanto disposto dagli articoli 1 (per le Università statali) e 3 (per le Università non statali) della legge 19.12.1999 n. 370 - a ripartire le stesse, per ciascuno degli anni 2001-2003, in attuazione dei criteri indicati per ogni singolo articolo, a darne comunicazione alle Università ed a disporre l'erogazione dei fondi in relazione alle effettive disponibilità di cassa:

  • art. 9 (orientamento e tutorato): per le risorse finanziarie previste in tale articolo il Ministero provvederà alla ripartizione delle stesse in relazione alle proposte già presentate dalle Università e valutate positivamente dai Comitati regionali di coordinamento, utilizzando i criteri previsti dall'art. 16, comma 2, lettera a), del D.M. 21.6.1999 n. 313 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000 (G.U. n. 253 del 27.10.1999);
  • art. 10 (internazionalizzazione): le Università hanno ricevuto indicazioni operative dal Ministero - DPCAE - SAUS - Ufficio V - con la nota n. 1581 del 27.7 c.a.;
  • art. 12 (corsi di dottorato e attività di ricerca avanzata): le Università promotrici hanno ricevuto indicazioni operative con la nota n. 1078 del 24.7.c.a.;
  • art. 13 (iniziative oggetto di coofinanziamento sui fondi della Unione Europea): le Università riceveranno indicazioni operative e, relativamente alla attuazione del comma 2, dalla CRUI, e dei commi 3 e 4 dal Ministero - DPCAE - SSPAR - Ufficio IV;
  • art. 14 (centri di eccellenza nella ricerca): le Università riceveranno indicazioni operative dal Ministero - DPCAE - SAUS - Ufficio VIII.


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In ordine alla trasformazione, alla istituzione ed alla attivazione dei corsi di studio si ritiene opportuno rammentare quanto segue.

Il D.M. 3.11.1999 n. 509, all'art. 13, prevede che:

  • per i corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo, aventi la stessa denominazione dei corsi di diploma universitario e di laurea attualmente attivati, non si deve far ricorso alla procedura prevista dall'art. 9, comma 1, e cioè quella disciplinata dal D.P.R. 27.1.1998 n. 25 (regolamento per la programmazione del sistema universitario);
  • per l'istituzione degli "altri corsi" (rispetto a quelli sopra indicati), cioè dei nuovi corsi, si deve fare ricorso alla procedura disciplinata dal D.P.R. n. 25/'98.
    Il predetto D.P.R. prevede che i nuovi corsi possono essere istituiti dalle Università:
  1. in deroga alle procedure di programmazione ("in autonomia"), come previsto dall'art. 2, comma 4 (nella stessa sede nella quale sono attualmente istituiti e attivati corsi di studio, con il parere favorevole del Comitato regionale, ovvero provinciale, di coordinamento e la relazione del Nucleo di valutazione);
  2. mediante la previsione degli stessi nel decreto relativo alla programmazione triennale del sistema universitario (art. 2, comma 3, lettera e).
    Il D.M. 8.5.2001 n. 115, concernente la programmazione per il 2001-2003, all'art. 3, per i nuovi corsi indicati alla lettera B, non ha disposto la loro puntuale individuazione ma ha ritenuto di definire le "regole" relative, prevedendo che:
  • l'istituzione può essere disposta soltanto nella stessa sede nella quale sono attualmente istituiti e attivati corsi di diploma universitario o di laurea;
  • deve essere acquisita la relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione;
  • deve essere acquisito il parere favorevole del Comitato regionale, ovvero provinciale, di coordinamento;
    l'attivazione "è subordinata alla previa positiva valutazione del Ministero, sentito il Comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario), in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie" (giova ricordare che l'attivazione dei corsi indicati alla lettera A è invece disposta autonomamente dalle Università).
  • Per l'attuazione della procedura relativa il Ministero ha fornito alle Università le prime indicazioni con la nota n. 832 dell'8 giugno c.a., (che ad ogni buon fine si unisce - all. 2), con la quale si informa che il Comitato sta provvedendo alla definizione dei differenziati "requisiti minimi" di dotazione di risorse occorrenti al riguardo.

Il predetto D.M. 8 maggio 2001 n. 115 dispone inoltre, all'art.18, che per i nuovi corsi indicati alla lettera A:

  • per un numero di anni successivi alla loro attivazione, pari alla durata legale dei corsi, i dati quantitativi relativi (es.: studenti iscriti, esami superati, tempi per il conseguimento dei titoli, …) non sono tenuti in considerazione ai fini della ripartizione, per le Università statali, dei fondi per il finanziamento ordinario, per la programmazione e per l'edilizia, e, per le Università non statali, dei fondi previsti dalla legge 29 luglio 1991 n. 243 e di quelli per la programmazione;
  • dopo il termine sopra indicato i dati di cui si tratta saranno tenuti in considerazione ai fini della ripartizione dei predetti fondi subordinatamente alla positiva valutazione del Ministero, sentito il Comitato, in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie.
    Come si può rilevare, per i nuovi corsi, la differenza tra quelli "in autonomia" indicati alla lettera A (art. 2, comma 4, del D.P.R. n.25/'98) e quelli di cui alla lettera B (art. 2, comma 3, lettera e, del D.P.R.n.25/'98) che ai fini dell'attivazione abbiano ottenuto la "positiva valutazione del MINISTERO, sentito il Comitato", è rappresentata dal fatto che i primi (a differenza dei secondi) non saranno tenuti in considerazione ai fini della ripartizione dei fondi, nei termini sopra indicati.

Si rileva inoltre che i corsi di cui alla lettera B che non abbiano ottenuto positiva valutazione del Ministero ai fini dell'attivazione, possono essere considerati come appartenenti alla tipologia di cui alla lettera A, e quindi attivabili "in autonomia", con le conseguenze sui finanziamenti sopra ricordate.

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In relazione a quanto previsto dall'art. 4 (innovazione didattica), del D.M. in oggetto si coglie l'occasione per rammentare che:

  • le risorse previste da tale articolo per la "innovazione didattica" (mediamente 75 miliardi, non consolidabili, per ciascuno degli anni 2001-2002-2003) e quelle già assegnate a tal fine a valere sulla quota di riequilibrio sul fondo per il finanziamento ordinario relativo al 2001, pari a 200 miliardi, consolidabili, (delle quali è stata data comunicazione alle Università con la nota dell'Ufficio VIII n. 956 del 7.5.c.a., punto 3), vanno utilizzate secondo le indicazioni riportate in tale articolo e nell'allegato 1 allo stesso, ai cui testi si fa rinvio; quanto sopra era stato già comunicato con la nota n. 198 del 23.1.c.a. pagg. 10-13;
  • l'innovazione didattica, attuata secondo quanto riportato al punto precedente, sarà valutata dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario al termine del triennio di programmazione e gli esiti non positivi della stessa comporteranno una riduzione del contributo da assegnare sul fondo per il finanziamento ordinario (Università statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29.7.1991 n. 243 (Università non statali).
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Com'è noto il D.P.R. n. 25/'98, all'art. 2, comma 8, dispone che l'Osservatorio (ora Comitato nazionale) per la valutazione del sistema universitario predisponga ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonché, alla fine di ciascun triennio, un rapporto sui risultati della medesima. I predetti rapporti sono trasmessi al Ministro ed al Parlamento.

Anche ai fini di quanto sopra il D.M. in oggetto, all'art. 19 (relazioni delle Università) fornisce puntuali indicazioni, che si ritiene necessario di seguito riportare:

1. "per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 4 (innovazione didattica), 5 (corsi di laurea in scienze motorie), 7 (scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti), 8 (scuole di specializzazione per le professioni legali), 15 (riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud) e 16 (decongestionamento degli Atenei sovraffollati), comma 3, del presente decreto, le Università invieranno al Ministero una relazione con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi e delle modalità di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione interno nella quale dovrà essere dato atto della verificata congruità tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.

2. Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Università invieranno al Ministero, al termine del periodo che sarà stabilito in sede di comunicazione delle specifiche assegnazioni, una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese.

3. Ove le Università non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo indicato al precedente comma, ovvero si dovessero verificare scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1 o nelle proposte di cui agli articoli 9 (orientamento e tutorato), 10 (internazionalizzazione), 11 (scuole superiori), 12 (corsi di dottorato e attività di ricerca avanzata), 13 (iniziative oggetto di coofinanziamento sui fondi della Unione Europea), 14 (centri di eccellenza nella ricerca), 16 (decongestionamento degli Atenei sovraffollati), comma 2 e in quella successiva di cui al comma 2, il Comitato formulerà al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire alle stesse, relativamente all'anno successivo, sul fondo per il finanziamento ordinario (Università statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29.7.1991 n. 243 (Università non statali).

4. Quanto previsto al precedente comma 3 non trova applicazione alle iniziative finanziate con i fondi previsti agli articoli 4 (innovazione didattica) e 15 (riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud), comma 2, lettera b), per le quali gli stessi articoli stabiliscono specifiche indicazioni operative".

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giovanni D'Addona)