U.R.S.T. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI SAUS - UFF. VII
Ai Rettori delle Università
Ai Direttori degli Istituti Universitari
LORO SEDI
In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera e) del D.P.R. 27.1.1998 n. 25 (G.U. n. 39 del 17.2.1998), e in attuazione del D.M. 29.12.2000 (G.U. n. 48 del 27.2.2001), è stato adottato il D.M. 8.5.2001 n. 115, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, che è stato registrato alla Corte dei conti il 19.6.2001, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro 4, foglio n. 141, ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (il testo del decreto è disponibile sul sito www.miur.it alla rubrica "atti ministeriali".
Nel fare rinvio al testo del predetto decreto si ritiene necessario preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1, le risorse finanziarie previste nello stesso sono distinte in:
h) risorse finanziarie consolidabili, quelle che comporteranno, dal 2004, un incremento annuo, di importo corrispondente, del fondo per il finanziamento ordinario delle Università;
i) risorse finanziarie non consolidabili, quelle erogate "una tantum", che non comporteranno l'incremento di cui alla precedente lettera h).
L'art. 20 stabilisce inoltre che "le risorse finanziarie non consolidabili… potranno essere destinate a tutte le Università (statali e non statali legalmente riconosciute), mentre quelle consolidabili soltanto alle Università statali".
Si unisce un prospetto (all.1) nel quale viene riportata, per articolo, la destinazione delle risorse finanziarie, con l'indicazione della tipologia (non consolidabili e consolidabili) e degli anni di stanziamento delle stesse.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie previste in tutti gli articoli del decreto, ad eccezione di quelli di seguito indicati, il Ministero provvederà - subordinatamente al rispetto di quanto disposto dagli articoli 1 (per le Università statali) e 3 (per le Università non statali) della legge 19.12.1999 n. 370 - a ripartire le stesse, per ciascuno degli anni 2001-2003, in attuazione dei criteri indicati per ogni singolo articolo, a darne comunicazione alle Università ed a disporre l'erogazione dei fondi in relazione alle effettive disponibilità di cassa:
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In ordine alla trasformazione, alla istituzione ed alla attivazione dei corsi di studio si ritiene opportuno rammentare quanto segue.
Il D.M. 3.11.1999 n. 509, all'art. 13, prevede che:
Il predetto D.M. 8 maggio 2001 n. 115 dispone inoltre, all'art.18, che per i nuovi corsi indicati alla lettera A:
Si rileva inoltre che i corsi di cui alla lettera B che non abbiano ottenuto positiva valutazione del Ministero ai fini dell'attivazione, possono essere considerati come appartenenti alla tipologia di cui alla lettera A, e quindi attivabili "in autonomia", con le conseguenze sui finanziamenti sopra ricordate.
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In relazione a quanto previsto dall'art. 4 (innovazione didattica), del D.M. in oggetto si coglie l'occasione per rammentare che:
Com'è noto il D.P.R. n. 25/'98, all'art. 2, comma 8, dispone che l'Osservatorio (ora Comitato nazionale) per la valutazione del sistema universitario predisponga ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonché, alla fine di ciascun triennio, un rapporto sui risultati della medesima. I predetti rapporti sono trasmessi al Ministro ed al Parlamento.
Anche ai fini di quanto sopra il D.M. in oggetto, all'art. 19 (relazioni delle Università) fornisce puntuali indicazioni, che si ritiene necessario di seguito riportare:
1. "per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 4 (innovazione didattica), 5 (corsi di laurea in scienze motorie), 7 (scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti), 8 (scuole di specializzazione per le professioni legali), 15 (riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud) e 16 (decongestionamento degli Atenei sovraffollati), comma 3, del presente decreto, le Università invieranno al Ministero una relazione con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi e delle modalità di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione interno nella quale dovrà essere dato atto della verificata congruità tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.
2. Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Università invieranno al Ministero, al termine del periodo che sarà stabilito in sede di comunicazione delle specifiche assegnazioni, una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese.
3. Ove le Università non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo indicato al precedente comma, ovvero si dovessero verificare scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1 o nelle proposte di cui agli articoli 9 (orientamento e tutorato), 10 (internazionalizzazione), 11 (scuole superiori), 12 (corsi di dottorato e attività di ricerca avanzata), 13 (iniziative oggetto di coofinanziamento sui fondi della Unione Europea), 14 (centri di eccellenza nella ricerca), 16 (decongestionamento degli Atenei sovraffollati), comma 2 e in quella successiva di cui al comma 2, il Comitato formulerà al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire alle stesse, relativamente all'anno successivo, sul fondo per il finanziamento ordinario (Università statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29.7.1991 n. 243 (Università non statali).
4. Quanto previsto al precedente comma 3 non trova applicazione alle iniziative finanziate con i fondi previsti agli articoli 4 (innovazione didattica) e 15 (riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud), comma 2, lettera b), per le quali gli stessi articoli stabiliscono specifiche indicazioni operative".
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giovanni D'Addona)
Allegati:
Tabella
Nota 8 giugno
2001