Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 12 aprile 2001

Indizione dei percorsi di riqualificazione all’interno delle aree e dei corsi concorso per i passaggi tra le aree per il personale dei ruoli del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E PER IL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO UFFICIO II

VISTA la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive norme di modificazione ed integrazione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive norme di modificazione ed integrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 1995 con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche dei dirigenti, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero in applicazione dell'art.3, comma V, della legge n.537/93;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191 ed, in particolare, l'art. 2;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 ed in particolare l'art.3, comma 1, lett. a);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477 con il quale è stato disposto il nuovo assetto organizzativo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed in particolare l'art. 20;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il CCNL del personale del comparto Ministeri, quadriennio 1998/2001;

VISTO il decreto direttoriale in data 1^ dicembre 1999 con il quale - nel quadro del nuovo sistema di classificazione del personale disposto dall'art.16, comma 1, del citato CCNL - si è proceduto a determinare il contingente delle aree, posizioni economiche e profili professionali dei ruoli del Ministero dell'Università e ricerca scientifica e tecnologica sulla base della dotazione organica stabilita dal citato d.P.C.M. 20 ottobre 1995;

VISTO il C.C.N.I. del Ministero dell'Università e ricerca scientifica e tecnologica in data 21 dicembre 1999 e gli ulteriori accordi sottoscritti dall'Amministrazione e le OO.SS. maggiormente rappresentative al proprio interno con il quale si è convenuto - tra l'altro - che la formazione e la riqualificazione professionale dei dipendenti debbano essere elementi caratterizzanti l'organizzazione del lavoro, "al fine di pervenire ad una sempre maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa";

PRESO ATTO che alle procedure selettive interne è stato destinato il 70% dei posti disponibili nelle singole posizioni d'area, ad eccezione di quelli relativi alla posizione C3 dell'area C secondo quanto stabilito dal vigente CCNL;

VISTO il decreto direttoriale n.76 in data 20 luglio 2000 con il quale sono stati indetti i percorsi formativi del personale per la copertura dei posti disponibili nelle posizioni economiche C2 e C3 dell'area C dei ruoli del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA l'ordinanza del Tribunale del Lavoro di Roma emessa a seguito di ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da alcuni dipendenti appartenenti alla posizione economica C1 dei ruoli del Ministero avverso il citato decreto direttoriale n.76/2000; laddove veniva prevista la possibilità di accedere ai percorsi formativi per la posizione C3 soltanto agli appartenenti a quella C2 e non alla C1;

VISTA la nota in data 24 gennaio 2001 n.2825/U con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha precisato che possono partecipare alle procedure selettive sopra richiamate anche gli appartenenti alle posizioni economiche C1 e C1S, come previsto dall'allegato A del vigente CCNL di comparto;

VISTA la nota in data 27 dicembre 2000 n.6350 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha precisato la valenza dei titoli universitari previsti dal nuovo regolamento didattico degli Atenei per l'accesso alle posizioni C1, C2 e C3 del comparto Ministeri;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 11 aprile 2001 con le OO.SS. maggiormente rappresentative all'interno del Ministero, relativo alla definizione dei percorsi di riqualificazione del personale previsti dal vigente CCNL di comparto;

RITENUTO, pertanto, di revocare il citato decreto direttoriale n.76 in data 20 luglio 2000 e di avviare i nuovi percorsi di riqualificazione del personale relativamente all'area B (posizioni economiche B2 e B3) ed all'area C (posizioni economiche C2 e C3) nonché i corsi concorso per i passaggi tra le aree, in conformità alla vigente normativa, nel rispetto delle percentuali stabilite dal CCNI d'Amministrazione in materia di mobilità interna e d'accesso dall'esterno;

D E C R E T A

Articolo 1

Revoca

E' revocato il decreto direttoriale n.76 in data 20 luglio 2000 con il quale sono stati indetti i percorsi formativi del personale dei ruoli del Ministero dell'Università e ricerca scientifica per la copertura dei posti disponibili nelle posizioni economiche C2 e C3 dell'area C.

Articolo 2

Indizione percorsi di riqualificazione e requisiti d'accesso.

Sono indetti percorsi di riqualificazione professionale per l'accesso alle posizioni economiche B2 e B3 dell'area B e C2 e C3 dell'area C dei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Sono ammessi alla partecipazione ai percorsi di riqualificazione, i dipendenti dei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle relative domande, dei requisiti di seguito specificati:

AREA B

  • per l'accesso alla posizione economica B2: appartenenza alla posizione economica B1 e possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. In mancanza di tale diploma, ai candidati è richiesto il possesso di un'anzianità di servizio di anni quattro maturata nella posizione di provenienza.
  • per l'accesso alla posizione economica B3: appartenenza alla posizione economica B1 ovvero B2 e possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. In mancanza di tale diploma, è richiesto l'ulteriore requisito di:

- un'anzianità di servizio di anni quattro maturata nella posizione rivestita, per i candidati provenienti dalla posizione B2;

- un'anzianità di servizio di anni otto maturata nella posizione rivestita, per i candidati provenienti dalla posizione B1.

AREA C

  • per l'accesso posizione economica C2: appartenenza alla posizione economica C1 e C1S in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario. In mancanza di tali diplomi, ai candidati è richiesto il possesso di un'anzianità di servizio di anni quattro maturata, complessivamente, nella posizione di provenienza ed il possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
  • per l'accesso alla posizione economica C3: appartenenza alle posizioni economiche C1 ovvero C1S, e C2 ed il possesso di diploma di laurea o diploma universitario. In mancanza di tali diplomi, è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore ed una anzianità di servizio di:

- anni quattro maturata nella posizione rivestita, per i candidati provenienti dalla posizione C2 ;

- anni otto maturata, complessivamente, nella posizione rivestita, per i candidati provenienti dalla posizione C1.

Articolo 3

Indizione corsi concorso per i passaggi tra le aree

e requisiti d'accesso.

Sono indetti corsi concorso per l'accesso alla posizione economica B1 dell'area B e C1 dell'area C dei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel limite del 70% dei posti vacanti e disponibili.

Sono ammessi alla partecipazione ai corsi concorso, i dipendenti dei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle relative domande dei requisiti di seguito specificati:

  • per l'accesso posizione economica B1: appartenenza alla posizione economica A1 e possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado. In mancanza di tale diploma, ai candidati è richiesto il possesso di un'anzianità di servizio di anni quattro maturata nella posizione di provenienza;
  • per l'accesso alla posizione economica C1: appartenenza alle posizioni economiche B1, B2, B3, B3S il possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario. In mancanza di tali diplomi, ai candidati provenienti dalla suddette posizioni è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore nonché i seguenti ulteriori requisiti:
  • dalla posizione B1 un'anzianità di servizio di anni nove maturata nella posizione di provenienza ;
  • dalla posizione B2 un'anzianità di servizio di anni sette maturata nella posizione di provenienza ;
  • dalle posizioni economiche B3 e B3S un'anzianità di servizio di anni cinque maturata, complessivamente, nella posizione di provenienza;

Articolo 4

Termini per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione ai percorsi di riqualificazione ed ai corsi concorso di cui agli artt.2 e 3, devono essere redatte in carta semplice, indirizzata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Servizio centrale per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico, Ufficio II - e presentate direttamente all'indirizzo ovvero spedite a mezzo raccomandata o tramite posta celere con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

La presentazione delle domande avviene entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono da quello successivo alla data di affissione del presente bando nell'albo ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata:

  1. nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dall'incaricato addetto al ricevimento;
  2. nel caso di spedizione: dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati devono dichiarare nelle domande, sotto la propria responsabilità:

  1. cognome e nome (le aspiranti coniugate devono indicare il cognome da nubile);
  2. l'area, la posizione economica ed il profilo professionale di appartenenza;
  3. l'area e la posizione economica cui intendono accedere;
  4. il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato, dell'anno in cui è stato conseguito e della durata del corso legale di studi;
  5. i titoli professionali posseduti, derivanti da incarichi speciali conferiti dall'Amministrazione con atto formale, a titolo gratuito;
    l'attuale sede di servizio (da indicare solo se il candidato sia in posizione di comando/fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione);
  6. le eventuali sanzioni disciplinari comminate dall'Amministrazione nel biennio antecedente la data del presente bando, con esclusione del rimprovero verbale e della censura. La dichiarazione deve essere effettuata anche se negativa;
  7. il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui al quarto comma dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
  8. il recapito eletto ai fini di eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Articolo 5

Modalità di svolgimento dei percorsi

I passaggi interni alle aree sono articolati in percorsi formativi a livello differenziato, di difficoltà graduata in relazione alla posizione economica d'appartenenza ed a quella da conseguire secondo corsi articolati:

A) passaggi all'interno delle aree:

- per la progressione interna all'area B: in complessive 30 ore di lezioni, integrate da ulteriori 10 ore di lezioni di  approfondimento, solo per l'accesso alla posizione B3;

- per la progressione interna all'area C: in complessive 30 ore di lezioni ed in 10 ore di autoformazione , integrate da ulteriori 15 ore di lezioni di approfondimento, solo per l'accesso alla posizione C3.

Le tematiche oggetto dei percorsi, si riferiranno ai seguenti ambiti di competenze professionali:

  • ambito giuridico: per le attività connesse all'innovazione contabile, gestionale ed amministrativa, all'auditing contabile e di gestione;
  • ambito internazionale: per le attività connesse al processo d'integrazione europeo ed alla partecipazione ai programmi comunitari;
  • ambito informativo - documentale: per le attività connesse all'informazione, alla comunicazione istituzionale ed all'utenza, nonché al trattamento statistico dei dati ed alla loro gestione.

In relazione ai profili informatici previsti per le posizioni economiche C2 e C3 dell'area C, le tematiche si riferiranno, in particolare, all'acquisizione di conoscenze e competenze per la costituzione e la gestione di banche dati e per l'elaborazione di procedure applicative nonché per la connettività dei sistemi di rete e lo sviluppo dei sistemi informativi.

Le ore di autoformazione sono finalizzate a consentire al personale l'orientamento in maniera autonoma del proprio fabbisogno formativo in relazione alle tematiche oggetto delle lezioni e sulla base del materiale documentale fornito dai docenti.

Le ulteriori lezioni di approfondimento sono volte alla formazione di professionalità dotate

della qualificazione necessaria per l'espletamento di funzioni apicali nell'area di riferimento.

La partecipazione ai percorsi formativi è obbligatoria ed eventuali assenze, anche giustificate, che superino un'intera giornata di lezioni, precluderanno l'ammissione all'esame finale.

Articolo 6

Modalità di svolgimento dei corsi concorso

I corsi concorso finalizzati ai passaggi alle posizioni iniziali dell'area B e dell'area C sono articolati in corsi teorico pratici a livello differenziato, di difficoltà graduata in relazione alla posizione economica d'appartenenza ed a quella da conseguire, secondo il modo seguente:

A) passaggio all'area B:

- accesso alla posizione economica B1: corso teorico pratico di due settimane;

B) passaggio all'area C:

  • accesso alla posizione economica C1: corso teorico pratico di tre settimane, integrato da 10 ore di autoformazione sulle tematiche oggetto del corso.

Per l'accesso alla posizione economica B1, le tematiche oggetto dei corsi si riferiranno all'acquisizione di conoscenze su:

  • la pubblica amministrazione, l'evoluzione del rapporto di pubblico impiego, l'attività amministrativa e la responsabilità del pubblico dipendente;
  • l'organizzazione e le competenze istituzionali del M.U.R.S.T.;
  • strumenti a supporto dell'informatizzazione delle attività di una pubblica amministrazione sotto il profilo della catalogazione, dell'archiviazione e gestione degli atti, nel rispetto della normativa connessa.

Per l'accesso alla posizione economica C1, le tematiche oggetto dei corsi saranno analoghe a quelle previste per i passaggi interni all'area C di cui all'art. 5..

La partecipazione ai corsi concorso è obbligatoria ed eventuali assenze, anche giustificate, che superino i due giorni di corso per l'accesso all'area C ed un giorno di corso per quello per l'area B, precluderanno l'ammissione all'esame finale.

Articolo 7

Esiti

I percorsi formativi di riqualificazione, di cui all'art.2 del presente bando, si concluderanno con una prova scritta finale la cui valutazione sarà espressa in sessantesimi, pari al 60% del punteggio massimo complessivo di 100 punti previsto, e sarà espressa dal collegio dei docenti cui è affidato lo svolgimento delle lezioni. I candidati che avranno conseguito una valutazione inferiore a 36/60 non saranno ammessi alla valutazione finale generale.

I corsi concorso di cui all'art.3 del presente bando, si concluderanno con una prova scritta finale la cui valutazione sarà espressa in sessantesimi, pari al 60% del punteggio massimo complessivo di 100 punti previsto, e sarà espressa da apposita commissione nominata dal Direttore del Servizio centrale per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico nell'ambito del collegio dei docenti cui è affidato lo svolgimento delle lezioni. I candidati che avranno conseguito una valutazione inferiore a 42/60 non saranno ammessi alla valutazione finale generale.

Ai titoli previsti dalla tabella A allegata al CCNI, è riservata una valutazione pari al 40% del punteggio totale, demandata ad apposita commissione nominata dal Direttore del Servizio centrale per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico, a norma delle vigenti disposizioni.

A tal fine, i candidati potranno essere invitati a produrre copia autenticata dei titoli dichiarati nell'istanza di partecipazione, nel caso che gli stessi non siano già in possesso dell'Amministrazione.

La commissione, dopo la valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio a ciascun candidato, procede all'apertura della busta sigillata contenente la valutazione del punteggio attribuito alla prova finale e formula la graduatoria generale di merito sommando, al punteggio attribuito ai titoli valutati, la votazione conseguita dai candidati al termine della prova stessa.

I candidati sono ammessi ai percorsi formativi ed ai corsi concorso con riserva. L'Amministrazione può, in qualsiasi momento anche successivo allo svolgimento delle prove, disporre con proprio provvedimento motivato l'esclusione dalla partecipazione, dandone comunicazione agli interessati a norma delle vigenti disposizioni,

Ai candidati viene data tempestiva notizia del diario dello svolgimento dei percorsi formativi e dei corsi concorso con notifica diretta o con nota telegrafica, oltreché con specifico avviso affisso nell'albo del Ministero.

Il giorno d'inizio delle lezioni, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

  • fotografia recente applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;
  • tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • tessera postale o porto d'arma o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono formulate graduatorie generali di merito distinte per ciascuna posizione economica di cui al presente bando. Tali graduatorie - approvate con provvedimento del Direttore del Servizio centrale per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico - sono immediatamente efficaci e hanno durata biennale dalla data di approvazione. E' data notizia dell'adozione del provvedimento mediante avviso affisso all'albo del Ministero.

Ai candidati utilmente collocati in esse, è attribuita la posizione economica conseguita fino alla concorrenza dei posti disponibili all'atto dell'emanazione del bando, ovvero che si renderanno tali nel corso del biennio di valenza della relativa graduatoria, ferma restando la riserva percentuale prevista per l'accesso dall'esterno.

A parità di punteggio, sono osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 2 comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

L'esito finale è comunicato a tutti i partecipanti e avrà efficacia al verificarsi dell'effettiva disponibilità dei posti nei profili professionali delle posizioni economiche interessate.

Il termine per eventuali impugnative decorrerà dalla data di pubblicazione delle graduatorie generali di merito nel bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel caso in cui le stesse non siano state notificate agli interessati.

Articolo 8

Presentazione documentazione

e stipula contratto di lavoro

Ai fini dell'attribuzione della posizione economica conseguita, i candidati sono invitati a stipulare - con riserva di accertamento dei requisiti - apposito contratto individuale di lavoro che avrà decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo alla stipula stessa.

Il personale dei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che - in servizio a vario titolo presso altre pubbliche amministrazioni - concluda con esito positivo il percorso di riqualificazione ovvero il corso concorso, cesserà dalla posizione rivestita all'atto della stipula del contratto di lavoro.

La mancata stipula del contratto individuale di lavoro nel giorno indicato, senza giustificato motivo, implica la decadenza dal diritto all'inquadramento nella nuova posizione.

La stipula del contratto di lavoro non ha luogo qualora sia trascorso inutilmente il termine di gg. 10 dall'invito suddetto, compreso quello di una possibile proroga richiesta dell'interessato per comprovato impedimento. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura che ne ha costituito il presupposto.

Il trattamento economico spettante all'atto dell'inquadramento nella nuova posizione, viene precisato nel contratto individuale di lavoro.

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, i candidati risultati idonei devono far pervenire all'Ufficio II del Servizio centrale per gli affari generali ed il sistema informativo e statistico i seguenti documenti:

  • originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti dello stesso, ovvero copia autenticata dello stesso;
  • eventuali titoli professionali e/o di preferenza indicati nella domanda di partecipazione

I candidati sono esonerati dalla presentazione della prevista documentazione se essa risulti già in possesso dell'Amministrazione; in tal caso devono indicare, con formale comunicazione entro il termine sopra citato, l'Ufficio che ha rilasciato la documentazione oggetto di valutazione ovvero quello presso il quale la stessa è stata consegnata.

La documentazione richiesta può essere prodotta anche nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa sulla semplificazione delle procedure amministrative.

Le dichiarazioni false o mendaci sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, nei casi più gravi, possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 9

Norme di salvaguardia

Ai sensi degli artt. 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali comunicati dai candidati nelle domande di partecipazione al presente concorso sono trattati per le finalità di gestione delle procedure di riqualificazione e del rapporto di lavoro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive norme di modificazione e d'integrazione, nonché quelle contenute nel vigente CCNL del personale non dirigenziale del comparto Ministeri.

Il presente provvedimento viene affisso nell'albo ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed, ai fini di fornire massima informativa al personale, è appositamente comunicato ai dirigenti responsabili delle strutture del Ministero e diffuso in via telematica sul sito www.Murst.it

 

 

 

Roma, 12 aprile 2001

Il Direttore del Servizio

(dott. Giorgio Bruno CIVELLO)



Allegati:
Avviso Integrativo
Facsimile di domanda (Allegato 1)
Facsimile di domanda (Allegato 2)