di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITÀ
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,
n.341;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare
l'articolo 6, commi 6 e 7;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'articolo
1, comma 1, lettera a);
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e in
particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;
VISTI i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000
concernenti la rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari;
VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la
declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari
come rideterminati dai precitati decreti ministeriali;
VISTE le direttive dell'Unione Europea 77/452/CEE, 77/453/CEE,
80/154/CEE, 80/155/CEE, e successive modificazioni, concernenti il
reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il
coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le
attività di infermiere e di ostetrica/o;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 concernente
l'attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema
generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre
anni;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente
il recepimento della direttiva 97/43 Euratom;
VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI i decreti del Ministro della sanità nn. 665, 666, 667, 668,
739, 740, 741, 742, 743, 744 del 14.09.1994, nn. 745, 746 del
26.09.1994, n. 183 del 15.03.1995, nn. 56, 58, 69, 70, 136 del
17.01.1997, n. 316 del 27.07.1998, n. 520 dell'8.10.1998, n. 137
del 15.03.1999 e del 29.03.2001, adottati ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del predetto decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42;
VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251;
VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
CONSIDERATA l'esigenza di provvedere alla rideterminazione dei
percorsi della formazione universitaria per le professioni
sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione,
tecniche e della prevenzione nel quadro della disciplina generale
degli studi universitari recata dal D.M. n. 509/1999 e dalla
richiamata legge n. 251/2000;
VISTO il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'articolo 6 della
predetta legge 251/2000, sono state individuate e classificate le
figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4
della stessa legge;
CONSIDERATA la necessità di assicurare l'omogeneità
dell'articolazione delle classi alla ripartizione tra le
professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della
riabilitazione, tecniche e della prevenzione in conformità alle
prescrizioni di cui alla predetta legge 251/2000, e, in
particolare, al predetto decreto di cui all'articolo 6;
VISTO il parere del CUN, reso nell'adunanza dell'8 febbraio
2001;
VISTO il parere del CNSU, reso nell'adunanza del 6 febbraio
2001;
VISTO il parere del Consiglio superiore di sanità - Sezione II -,
reso nell'adunanza del 5 febbraio 2001;
ACQUISITO il preliminare concerto del Ministro della Sanità con
nota
del 23 febbraio 2001 (prot. n. 100/199.21/2108);
VISTI i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati,
reso il 7 marzo 2001, e della VII Commissione del Senato della
Repubblica, reso l'8 marzo 2001;
DECRETA:
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, di cui agli allegati da 1 a 4.
2. I corsi di laurea istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
3. Le università attribuiscono la denominazione al corso di laurea corrispondente a quella della figura professionale di cui al relativo decreto del Ministro della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.
4. Le università adeguano gli ordinamenti didattici alle disposizioni del presente decreto, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
5. Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente decreto, e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle università sono ridefiniti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, in conformità con eventuali riformulazioni determinate con i decreti del Ministro della sanità adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
Art. 2
1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre facoltà. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. I corsi di laurea finalizzati alla formazione del profilo dell'educatore professionale e del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro sono istituiti e attivati dagli atenei con il concorso di più facoltà, tra le quali è comunque ricompresa la facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento.
Art. 3
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare di norma a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. I laureati al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della sanità, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.
Art. 4
1. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
2. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, assegnando ai medesimi ambiti un numero adeguato di crediti. È comunque riservato all'ambito specifico corrispondente alla figura professionale, cui è finalizzato il corso di laurea, almeno il settanta per cento dei crediti.
3. I regolamenti didattici possono disporre l'impiego, tra le attività affini o integrative, degli ambiti disciplinari caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999.
4. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere superiore al trenta per cento.
Art. 5
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o, di cui alle direttive dell'Unione Europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.
Art. 6
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
2. La prova finale:
Art. 7
1. Le università rilasciano i titoli di laurea con la denominazione del corso e della classe di appartenenza.
Art. 8
1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di diploma universitario e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui allo stesso decreto. Ai fini dell'opzione le università valutano in termini di crediti formativi universitari le attività formative svolte in conformità agli ordinamenti didattici vigenti.
2. Con successivo provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 251/2000, saranno definiti i criteri per disciplinare gli accessi ai corsi di laurea, afferenti alle classi di cui al presente decreto, degli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della medesima legge, in possesso dei requisiti ivi previsti.
3. Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove classi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, possono essere disposte con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
p. IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(Guerzoni)
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(Veronesi)
Numerazione e denominazione delle classi delle lauree
N° classe |
Denominazione |
Allegato |
1 |
Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica |
|
2 |
Classe delle lauree i professioni sanitarie della riabilitazione |
|
3 |
Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche |
|
4 |
Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione |