VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare
l'articolo 6, commi 6 e 7;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e in
particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10;
VISTI il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva
rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio
2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la
rideterminazione e l'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e la definizione delle relative
declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24
ottobre 2000);
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251;
VISTO il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
29 marzo 2001 con il quale, in attuazione dell'articolo 6 della
predetta legge 251/2000, sono state individuate e classificate le
figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4
della stessa legge;
VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
CONSIDERATA l'esigenza di provvedere alla determinazione delle
classi dei corsi di laurea specialistica delle professioni
sanitarie ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n.
127/1997 e successive modificazioni, nonché ai sensi del predetto
decreto ministeriale n. 509/1999;
VISTO il parere del CUN, reso nell'adunanza dell'8 febbraio
2001;
VISTO il parere del CNSU, reso nell'adunanza del 6 febbraio
2001;
VISTI i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati,
reso il 7 marzo 2001, e della VII Commissione del Senato della
Repubblica, reso l'8 marzo 2001;
D E C R E T A
Art. 1
- Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi
di laurea specialistica di cui agli allegati da 1 a 4.
- Le università procedono all'istituzione dei corsi di laurea
specialistica individuando le classi di appartenenza ai sensi
dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale.
- I regolamenti didattici di ateneo disciplinano gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio, in conformità alle disposizioni del
decreto ministeriale di cui al comma 1 e del presente decreto, a
decorrere dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 2
- I corsi di laurea specialistica afferenti alle classi di cui al
presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di
Medicina e Chirurgia con il concorso, ove previsto dallo specifico
profilo formativo, di altre facoltà. La formazione prevista dai
predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliero-universitarie,
nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio
sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del
decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni.
A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le
regioni e le università, a norma dell'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
- I corsi di laurea specialistica finalizzati alla formazione
delle figure nell'ambito dell'educazione professionale (Classe 2/S)
e nell'ambito della prevenzione nell'ambiente e dei luoghi di
lavoro (Classe 4/S) sono istituiti e attivati dagli atenei con il
concorso di più facoltà, tra le quali è comunque ricompresa la
facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base di specifiche norme del
regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il
funzionamento.
Art. 3
- Le competenti strutture didattiche determinano, con il
regolamento didattico del corso di laurea specialistica, l'elenco
degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999
secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi
specifici del corso.
Art. 4
- I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di
crediti da assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero
stesso non sia specificato nell'allegato.
- Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora
negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per
ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei
relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per
ciascun corso di laurea specialistica i settori
scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali
alla specificità del corso stesso, assegnando ai medesimi ambiti un
numero adeguato di crediti.
- I regolamenti didattici possono disporre l'impiego, tra le
attività affini o integrative, degli ambiti disciplinari
caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto
dei criteri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del
decreto ministeriale n. 509/1999.
Art. 5
- I regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica
fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per
l'ammissione a ciascun corso di laurea specialistica, ai sensi
degli articoli 6, comma 2; 9, comma 3; 12, comma 2, lettera c), del
decreto ministeriale n. 509/1999. Eventuali integrazioni
curricolari devono essere realizzate prima della verifica della
preparazione individuale di cui al comma 2.
- Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di
verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini
dell'ammissione al corso di laurea specialistica, ai sensi degli
articoli 6, comma 2 e 11, comma 7, lettera e), del predetto decreto
ministeriale.
- Gli atenei, per i fini di cui ai commi 1 e 2, verificano il
possesso dei requisiti curricolari e l'adeguatezza della personale
preparazione del laureato con riferimento anche alle specifiche
esperienze professionali, maturate in almeno cinque anni di
attività lavorativa dipendente in strutture sanitarie accreditate,
caratterizzate dall'esercizio di funzioni professionali proprie del
titolo di laurea conseguito e coerenti con l'obiettivo del corso di
laurea specialistica.
Art. 6
- I crediti formativi universitari dei corsi di laurea
specialistica di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di
lavoro per studente.
Art. 7
- Le università rilasciano i titoli di laurea specialistica con
la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea
specialistica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto ministeriale n. 509/1999, assicurando che la denominazione
di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del
corso stesso.
- I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di
studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e
dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula,
indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei
medesimi corsi.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di
controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.