Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 20 aprile 2001

Criteri di ripartizione stanziamento fondo di funzionamento Università non statali legalmente riconosciute.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


VISTA la legge 29.7.1991, n.243 relativa alle Università non statali legalmente riconosciute;

VISTO in particolare il 3° punto dell’art.3 della predetta legge 243/91 il quale prevede che con decreto ministeriale vengano fissati i criteri oggettivi sulla base dei quali verranno quantificate le assegnazioni alle singole Istituzioni universitarie nell’ambito dello stanziamento dell’apposito capitolo di bilancio;

VISTO anche il comma 1 del suddetto art.3 della legge n.243/91;

VISTO l’art.51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che ha previsto la possibilità per le università di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

RITENUTO necessario considerare gli interventi posti in essere da ciascuna sede a favore degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi nonché il numero degli assegni di ricerca suddetti attivati da ciascuna istituzione secondo criteri che tengano conto dei tempi realizzati nell’attivazione degli assegni medesimi;

VISTO l’art.8, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" emanato il 9 aprile 2001;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.1 del succitato DPCM, le disposizioni di cui al decreto medesimo entrano in vigore a decorrere dall’anno accademico 2001/2002;

VISTO l’art.3 della legge n.370 del 19 ottobre 1999;

VISTI anche gli artt.1 e 2 della suddetta legge n.370/99;

RITENUTO opportuno, al fine di consentire alle istituzioni universitarie una efficace programmazione triennale, determinare i criteri di ripartizione dello stanziamento ad esse destinato per il triennio 2001/2003;

VISTO il D.M. 10.5.2000 n.247, registrato alla Corte dei Conti il 14.7.2000, e ritenuto, per quanto sopra, di dovervi apportare delle modifiche;

DECRETA:

lo stanziamento annuale previsto nel cap.1262 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per far fronte ai finanziamenti di cui alla legge n.243 del 29.7.91 per le università non statali legalmente riconosciute, viene ripartito per il triennio 2001/2003, secondo i seguenti criteri:

Art.1 - In ciascun esercizio finanziario del triennio 2001-2003, le risorse da attribuirsi alle università non statali legalmente riconosciute sono articolate nelle seguenti modalità:

  1. quota consolidata;
  2. quota di incentivazione, ai sensi dell’art.3 della legge n.370/99;
  3. quota relativa al mancato gettito delle tasse e dei contributi, ai sensi dell’art.8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", a decorrere dall’esercizio 2002;
  4. quota di riequilibrio.

Art.2 - In relazione a quanto stabilito all’Art.1, per l’esercizio 2001 lo stanziamento previsto nell’apposito capitolo di bilancio viene ripartito come segue:

  1. Consolidamento dell’assegnazione attribuita a ciascun Ateneo nell’esercizio 2000 al netto delle risorse da destinarsi alla quota di riequilibrio, nella misura del 8,5%;
  2. la quota di riequilibrio, determinata dal totale delle risorse detratte alle assegnazioni consolidate secondo le modalità di cui alla lettera A) e delle eventuali somme che dovessero risultare ancora disponibili dopo gli interventi di cui alla successiva lettera C), è ripartita sulla base dei seguenti rapporti percentuali:
    - 30% in relazione agli studenti pesati per aree disciplinari;
    - 15% in relazione agli interventi a favore degli studenti, al netto degli esoneri di cui all’art.3, lettera C) punto 1, per gli esercizio 2002 e 2003;
    - 5% in relazione al numero degli assegni di ricerca già attivati ed in corso di attivazione;
    - 40% in relazione al costo del personale di ruolo;
    - 5% in relazione al costo del personale non di ruolo;
    - 5% in relazione alle strutture immobiliari disponibili per le attività didattiche e di ricerca;
  3. Interventi a valere sulle risorse aggiuntive rispetto allo stanziamento del precedente esercizio, disponibili sul capitolo, articolati come segue:
  1. 5 miliardi riservati alla quota di incentivazione da ripartirsi ai sensi dell’art.3 della legge n.370/99 sulla base dei criteri stabiliti per le università statali ex art.2, comma 2 stessa legge;
  2. 1 miliardo, finalizzato al riequilibrio territoriale, destinato agli Atenei che insistono su province con un indice PIL per abitante inferiore al valore medio nazionale, e che, indipendentemente dalla sede legale dell’istituzione, abbiano attivato corsi di studio in aree in situazione di disagio socio-economico, secondo la definizione dell’obiettivo 1 dell’Unione Europea. Tale quota è ripartita sulla base del numero degli studenti iscritti in corso e di indicatori di disagio socio-economico calcolati a livello provinciale;
  3. 1,5 miliardi, pari al 10% delle risorse aggiuntive rispetto allo stanziamento dell’esercizio precedente, destinati ad incentivare la mobilità del personale docente. Gli interventi sono disposti a favore di quelle università che nell’esercizio 2001 (Nov.2000/Nov.2001) abbiano effettuato chiamate di idonei o trasferimenti di personale proveniente da altre sedi e che comunque non abbia mai prestato servizio di ruolo presso lo stesso Ateneo e vengono ripartiti, attribuendo pesi diversi al personale beneficiario (docenti di I e II fascia e ricercatori).
  4. 500 milioni destinati alle chiamate di studiosi ed esperti stranieri o italiani residenti all’estero, secondo le modalità di cui al D.M. n.13 del 26 gennaio 2001.

Art.3 - Per l’esercizio 2002 lo stanziamento previsto nell’apposito capitolo di bilancio viene ripartito come segue:

  1. Consolidamento dell’assegnazione attribuita a ciascun Ateneo nell’esercizio 2001 al netto delle risorse da destinarsi alla quota di riequilibrio, nella misura del 9%;
  2. la quota di riequilibrio, determinata dal totale delle risorse detratte alle assegnazioni consolidate secondo le modalità di cui alla lettera A) del presente articolo e delle eventuali somme che dovessero risultare ancora disponibili dopo gli interventi di cui alla lettera C), è ripartita sulla base dei rapporti percentuali indicati all’art.2, lettera B) del presente decreto.
  3. Interventi a valere sulle risorse aggiuntive rispetto allo stanziamento del precedente esercizio, disponibili sul capitolo, articolati secondo il seguente ordine prioritario:
  1. rimborso del mancato gettito delle tasse e dei contributi universitari derivante dall’incremento degli esoneri totali nell’anno accademico 2001/2002 rispetto a quelli concessi nell’anno accademico precedente o comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il maggiore onere conseguente agli esoneri stessi e nella misura massima del 50%.

    Il rimborso è determinato per ciascuno studente come segue:

    - per le università che adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce relative alla condizione economica, si tiene conto dell’importo medio delle tasse e dei contributi per studente in corso nell’esercizio finanziario precedente ridotto del 20%; tale importo è calcolato rapportando il gettito totale di tasse e contributi al totale degli studenti, al netto di quelli esonerati totalmente dal relativo pagamento;
    - per le università che adottano un sistema di tasse e contributi a importo unico, si tiene conto dell’importo determinato nell’anno accademico in corso per ciascuna tipologia di corso frequentato dagli studenti esonerati;
  2. 7 miliardi riservati alla quota di incentivazione da ripartirsi ai sensi dell’art.3 della legge n.370/99 sulla base dei criteri stabiliti per le università statali ex art.2, comma 2 stessa legge;
  3. quota pari al 10% delle risorse aggiuntive rispetto allo stanziamento dell’esercizio precedente, destinati ad incentivare la mobilità del personale docente. Gli interventi sono disposti a favore di quelle università che nell’esercizio 2002 (Nov.2001/Nov.2002) abbiano effettuato chiamate di idonei o trasferimenti di personale proveniente da altre sedi e che comunque non abbia mai prestato servizio di ruolo presso lo stesso Ateneo e vengono ripartiti attribuendo pesi diversi al personale beneficiario (docenti di I e II fascia e ricercatori).
  4. 500 milioni destinati alle chiamate di studiosi ed esperti stranieri o italiani residenti all’estero, secondo le modalità di cui al D.M. n.13 del 26 gennaio 2001.
  5. 1 miliardo, finalizzato al riequilibrio territoriale, viene destinato agli Atenei che insistono su province con un indice PIL per abitante inferiore al valore medio nazionale, e che, indipendentemente dalla sede legale dell’istituzione, abbiano attivato corsi di studio in aree in situazione di disagio socio-economico, secondo la definizione dell’obiettivo 1 dell’Unione Europea. Tale quota è ripartita sulla base del numero degli studenti iscritti in corso e di indicatori di disagio socio-economico calcolati a livello provinciale.

Art.4 - Per l’esercizio 2003 lo stanziamento previsto nell’apposito capitolo di bilancio viene ripartito come segue:

  1. Consolidamento dell’assegnazione attribuita a ciascun Ateneo nell’esercizio 2002 al netto delle risorse da destinarsi alla quota di riequilibrio, nella misura del 10%;
  2. la quota di riequilibrio, determinata dalla somma delle risorse detratte alle assegnazioni consolidate secondo le modalità di cui alla lettera A) del presente articolo e delle eventuali somme che dovessero risultare ancora disponibili dopo gli interventi di cui alla lettera C), è ripartita sulla base dei rapporti percentuali indicati all’art.2, lettera B) del presente decreto.
  3. Interventi a valere sulle risorse aggiuntive rispetto allo stanziamento del precedente esercizio, disponibili sul capitolo, articolati secondo il seguente ordine prioritario:
  1. rimborso del mancato gettito delle tasse e dei contributi universitari derivante dall’incremento degli esoneri totali nell’anno accademico 2002/2003 rispetto a quelli concessi nell’anno accademico 2000/2001 o comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il maggiore onere conseguente agli esoneri stessi e nella misura massima del 50%.

    Il rimborso è determinato per ciascuno studente come segue:

    - per le università che adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce relative alla condizione economica, si tiene conto dell’importo medio delle tasse e dei contributi per studente in corso nell’esercizio finanziario precedente ridotto del 20%; tale importo è calcolato rapportando il gettito totale di tasse e contributi al totale degli studenti, al netto di quelli esonerati totalmente dal relativo pagamento;
    - per le università che adottano un sistema di tasse e contributi a importo unico, si tiene conto dell’importo determinato nell’anno accademico in corso per ciascuna tipologia di corso frequentato dagli studenti esonerati.
  2. 10 miliardi riservati alla quota di incentivazione da ripartirsi ai sensi dell’art.3 della legge n.370/99 sulla base dei criteri stabiliti per le università statali ex art.2, comma 2 stessa legge;
  3. quota pari al 10% delle risorse aggiuntive rispetto allo stanziamento dell’esercizio precedente, destinati ad incentivare la mobilità del personale docente. Gli interventi sono disposti a favore di quelle università che nell’esercizio 2003 (Nov.2002/Nov.2003) abbiano effettuato chiamate di idonei o trasferimenti di personale proveniente da altre sedi e che comunque non abbia mai prestato servizio di ruolo presso lo stesso Ateneo e vengono ripartiti attribuendo pesi diversi al personale beneficiario (docenti di I e II fascia e ricercatori).
  4. 500 milioni destinati alle chiamate di studiosi ed esperti stranieri o italiani residenti all’estero, secondo le modalità di cui al D.M. n.13 del 26 gennaio 2001.
  5. 1 miliardo, finalizzato al riequilibrio territoriale, viene destinato agli Atenei che insistono su province con un indice PIL per abitante inferiore al valore medio nazionale, e che, indipendentemente dalla sede legale dell’istituzione, abbiano attivato corsi di studio in aree in situazione di disagio socio-economico, secondo la definizione dell’obiettivo 1 dell’Unione Europea. Tale quota è ripartita sulla base del numero degli studenti iscritti in corso e di indicatori di disagio socio-economico calcolati a livello provinciale.

Art.5 – E’ comunque assicurato uno stanziamento minimo pari a L.2.500.000.000, per ogni esercizio finanziario del triennio, agli Atenei per i quali a seguito dell’applicazione dei criteri del presente decreto, dovesse risultare una quota di finanziamento inferiore a tale importo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 aprile 2001

per IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(f.to Prof. Luciano GUERZONI)