Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001

Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTI gli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 12 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed, in particolare, l'articolo 4 che demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire: a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti; b) le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari; c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" ed, in particolare, l'articolo 3, commi 3 e 4, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 4, l'individuazione dei criteri per la graduazione dell'importo dei contributi universitari e della relativa valutazione della condizione economica, nonché la disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" ed, in particolare, l'articolo 6, comma 2, gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle università e degli istituti non statali beneficiari di borse di studio e di prestiti d'onore, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2000 recante "Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio", che, all'articolo 3, demanda per il triennio 2001-2003 la definizione dei criteri per il riparto del Fondo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, al fine di garantire una coerenza tra i principi di uniformità di trattamento e la distribuzione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie statali;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 10, che consente l'emanazione del suddetto decreto anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, prevista della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 6;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che introduce la "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, che introducono la riforma dei corsi di dottorato di ricerca;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'articolo 46 che disciplina l'accesso degli studenti stranieri alle università;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, e le relative disposizioni attuative;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata ed integrata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, che disciplina l'assistenza, l'integrazione sociali ed i diritti delle persone handicappate;

VISTA la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 Gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del Programma d'azione comunitario in materia di istruzione "Socrate";

VISTE le conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, in cui è stato accolto il Piano d'azione per la mobilità, adottato dal Consiglio del 9 novembre 2000;

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell'adunanza del 17 e 18 gennaio 2001;

VISTO il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane espresso nell'assemblea del 25 gennaio 2001;

VISTO il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale espresso nell'adunanza dell'8 febbraio 2001;

VISTO il prescritto parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25 gennaio 2001;

VISTO il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso il 22 marzo 2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

DECRETA

ARTICOLO 1
(Definizioni ed entrata in vigore)

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

  1. per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
  2. per università, le università e gli istituti universitari statali e le università non statali legalmente riconosciute;
  3. per istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
  4. per credito, il credito formativo universitario inteso quale misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi;
  5. per corsi di laurea specialistica a ciclo unico, i corsi di laurea specialistica ai quali si è ammessi sulla base del possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

 

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2001/02, hanno vigenza triennale e, comunque, continuano ad avere efficacia sino all'emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari".

ARTICOLO 2
(I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti)

1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti, le prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente decreto, si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi e i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, concessi dalle regioni e dalle province autonome agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nonché i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e le borse di studio, ai sensi dell'articolo 12, erogati dalle università agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Nel caso in cui le università introducano apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, articolo 11, comma 7, lettera h), le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono prevedere la concessione dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, definendone autonomamente le specifiche modalità ed i relativi requisiti di ammissione.

3. Le regioni, le province autonome e le università, ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie.

4. Le università determinano, ai sensi del comma 3, i requisiti relativi al merito ed alla condizione economica per l'ammissione degli studenti al concorso per le attività a tempo parziale, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, tenendo conto delle indicazioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, le università concedono i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome nell'anno accademico precedente.

5. La concessione delle borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, è disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 17, con modalità autonomamente determinate dalle università.

ARTICOLO 3
(I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici)

1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, sono attribuiti per concorso, secondo le modalità previste dall'articolo 4, agli studenti che si iscrivano, entro il termine previsto dai bandi nelle specifiche università, ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4, e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito, definiti agli articoli 5 e 6.

2. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, sono destinati anche agli iscritti ai corsi di studio di laurea e di laurea specialistica nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.

3. In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, sono attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai comma 1 e 2 con le seguenti modalità:

  1. per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici, anche per un ulteriore semestre;
  2. per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore semestre;
  3. per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore semestre;
  4. per gli iscritti ai corsi di cui al comma 3, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore anno;
  5. per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

5. Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.

6. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

ARTICOLO 4
(Le procedure di selezione dei beneficiari)

1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 5, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, articolo 6, comma 1. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6.

2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 5, ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6.

3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 5, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6.

4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 5, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

5. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad eccezione di quelli di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dall'articolo 6 e dell'ammissione a ciascun anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza, senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche. Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dall'articolo 6 e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza, senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche, ad eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso per il quale è prevista anche una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica. Gli altri studenti, iscritti agli anni successivi al primo, sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 5 e 6.

6. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli studenti iscritti a corsi attivati prima dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, e di conseguenza anche agli idonei al conseguimento dei benefici nell'anno accademico 2000/01.

7. Qualora una regione o una provincia autonoma preveda, sulla base delle risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefici di cui all'articolo 2, comma 1, a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, può procedere alla definizione di graduatorie per la loro concessione sulla base delle seguenti modalità:

  1. per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 5;
  2. per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, senza un'ulteriore verifica delle condizioni economiche, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 6, sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti; nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, è individuato un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

8. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia:

  1. studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;
  2. studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono considerare pendolari anche studenti residenti nel comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
  3. studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.

9. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le università curano una ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attività di diffusione delle notizie anche attraverso specifici siti web. I bandi per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere pubblicati almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza.

10. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio di cui al comma 8, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli organismi regionali di gestione e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica. A tal fine gli organismi regionali di gestione e le università possono usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti. Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell'anno di riferimento abbiano presentato la autocertificazione della condizione economica, sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito, ai sensi dei commi 5 e 6. Nell'espletamento di tali controlli gli organismi regionali di gestione e le università possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

11. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 4, comma 6, e successive modificazioni ed integrazioni, le università, le regioni, le province autonome e gli organismi regionali per il diritto allo studio procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. Il Ministero, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definiscono, entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, uno schema di convenzione tipo, che prevede i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati tra gli enti interessati, nonché per l'accesso all'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, istituita ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269.

12. I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti, anche differenziando i tempi per gli iscritti al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e rese ufficiali almeno quindici giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio, con la pubblicazione di graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.

13. Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, è erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio, in servizi ed in denaro, e dei prestiti d'onore. In considerazione dell'introduzione dell'euro, per l'anno 2002 tale data è posticipata al 31 gennaio. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata semestrale della borsa è erogata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

14. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo degli alloggi effettivamente a disposizione degli organismi regionali di gestione, anche avvalendosi di convenzioni con strutture private a carattere provvisorio sino alla fruibilità di tali alloggi.

15. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei benefici.

16. A decorrere dall'anno accademico 2001/02, il Ministero predispone, presso il proprio sito web, un'applicazione informatica che, in correlazione alle procedure per le preiscrizioni, consenta agli studenti di verificare la propria condizione di idoneità, relativamente alla condizione economica per l'accesso ai benefici, stabilendo specifiche connessioni con i siti web, ove disponibili, delle regioni, delle province autonome e degli organismi regionali di gestione. Sul medesimo sito web il Ministero rende note le percentuali di copertura delle domande di borsa di studio degli studenti idonei per l'anno accademico precedente al conseguimento della borsa di studio per ciascuna sede.

17. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.

18. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le università concordano le modalità per la reciproca informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza, nonché per la definizione di procedure comuni per la concessione dei benefici di cui al presente decreto e la concessione degli esoneri dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. In particolare, le università comunicano tempestivamente alle regioni ed alle province autonome i dati necessari alla valutazione del merito di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 5
(I criteri per la determinazione delle condizioni economiche)

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.

2. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 2, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.

5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.

6. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50 per cento.

7. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:

  1. i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
  2. i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare il limite stabilito dalle regioni, dalle province autonome e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 12.000 ed i 16.000 euro. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite stabilito dalle regioni, dalle province e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 21.000 e i 27.000 euro.

10. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica alle università ed agli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio.

11. A partire dall'anno accademico 2002/03, i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio.

12. La disciplina dell'Indicatore della Situazione Economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, secondo le modalità previste dal presente articolo, a decorrere dall'anno accademico 2001-02 nel caso in cui le relative disposizioni attuative siano emanate entro il 30 aprile 2001. In caso contrario si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997.

ARTICOLO 6
(I criteri per la determinazione del merito)

1. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito, stabilito dalle regioni e dalla province autonome, sentite le università, sino ad un massimo di 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e di 10 crediti per gli altri purché conseguiti entro il 10 agosto.

2. Il requisito di merito di cui al comma 1 è definito autonomamente, anche in forme differenziate per atenei e corsi, dalle regioni, dalle province autonome, sentite le università, e comunque in misura non inferiore alla media dei crediti conseguiti dagli studenti negli specifici corsi, nel caso di corsi ad accesso programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute. In tali casi il requisito di merito necessario per il conseguimento del beneficio nel secondo anno di corso non può essere inferiore a quello determinato ai sensi del presente comma.

3. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica i quali, entro il 30 novembre dell'anno solare successivo all'iscrizione, non abbiano conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. Le regioni, le province autonome e gli organismi regionali di gestione, in casi eccezionali, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'articolo 9, commi 5 e 6, devono essere restituiti. A tale scopo le regioni, le province autonome, gli organismi regionali di gestione e le università definiscono accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

  1. per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
  2. per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  3. per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

  1. per il secondo anno, 25 crediti
  2. per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  3. per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  4. per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  5. per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  6. per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

6. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 4 e 5, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

  1. 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
  2. 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
  3. 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

7. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

  1. per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  2. per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

8. I crediti, di cui ai commi precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

9. I limiti previsti dai commi 4, 5 e 7, possono essere innalzati dalle regioni, dalle province autonome e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, in misura non superiore al venticinque per cento per i corsi ad accesso programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute.

10. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche università.

11. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi attivati prima dell'attuazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lo studente deve possedere i requisiti di merito previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997.

12. In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed indipendentemente dall'eventuale ritardo nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2, dello stesso decreto, secondo le quali le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici in materia di diritto allo studio da parte degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza, ai sensi del comma 11, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

13. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui al comma 12, le regioni, le province autonome e le università definiscono, di comune intesa, i criteri per la valutazione del merito per l'accesso ai benefici.

14. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

ARTICOLO 7
(I criteri per la graduazione dei contributi universitari)

1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi universitari, le università statali valutano autonomamente la condizione economica degli iscritti sulla base dei criteri definiti dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

ARTICOLO 8
(I criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi)

1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all'articolo 3, comma 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.

2. Le università esonerano inoltre totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri.

3. Le università concedono l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla metà dei contributi dovuti nelle specifiche università agli studenti beneficiari di borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e di laurea specialistica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c). Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti ed idonei non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e 2.

4. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli studenti per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio e per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui al comma 4 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.

7. Le università statali possono prevedere autonomamente la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, tenendo conto in particolare di:

a) studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al sessantasei per cento;

b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti;

c) studenti che abbiano conseguito annualmente tutti i crediti previsti dal piano di studi;

d) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa dipendente o autonoma.

8. Le università rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 1, la prima rata delle tasse e dei contributi versata, nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore non siano pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.

9. Le università non statali legalmente riconosciute riservano una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi studenteschi di cui al comma 1, e di ulteriori esoneri stabiliti autonomamente dalle stesse università.

10. Le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile, alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari, ed al Ministero, il numero di studenti esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari secondo le diverse tipologie, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

11. Al fine di garantire alle università una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto delle risorse aggiuntive per la quota di incentivazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, ai sensi rispettivamente dell'articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali rispetto all'anno accademico 2000/01, all'esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio e dei contributi per la mobilità internazionale di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 9
(Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali)

1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica ed ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione è concessa una borsa di studio secondo le modalità definite dal presente articolo. Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, è concessa una borsa di studio, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), nonché di un prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di 10.000 euro, secondo le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 16, quando applicabile, o da specifiche disposizioni delle regioni e delle province autonome. Agli studenti ammessi ad altri corsi di specializzazione è concesso un prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di 10.000 euro, secondo le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 16.

2. La definizione dell'importo delle borse di studio e dei prestiti d'onore persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. Le regioni possono diversificare gli importi sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli di spesa necessari nelle diverse sedi. L'importo minimo delle borse di studio previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, erogato in due rate semestrali, è stabilito nel modo seguente:

a) studenti fuori sede: 3.800 euro nell'anno accademico 2001/02, 3.900 euro nell'anno accademico 2002/03, 4.000 euro nell'anno accademico 2003/04;

b) studenti pendolari: 2.150 euro;

c) studenti in sede: 1.470 euro + un pasto giornaliero gratuito.

3. Le borse di studio sono integrate al fine di agevolare la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, secondo le modalità definite all'articolo 10.

4. Le regioni e le province autonome promuovono periodicamente indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle diverse città, che sono comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al Ministero. Qualora da tali indagini il costo di mantenimento risulti inferiore al livello minimo dell'importo del prestito d'onore definito al comma 1 e della borsa definito al comma 2, le regioni e le province autonome possono ridurre corrispondentemente l'importo.

5. Qualora le regioni e le province autonome siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, l'importo minimo delle borse per gli studenti fuori sede è ridotto di 1.400 euro su base annua per l'anno accademico 2001/2002 e di 1.500 per quelli successivi, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo, e di 600 euro per un pasto giornaliero su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo può essere altresì applicato dalle regioni e dalle province autonome per un ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalità in accordo con le rappresentanze elettive degli studenti.

6. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 5, comma 9. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 1.100 euro per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo ed un pasto giornaliero e 1.100 euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero ai sensi del comma 5.

7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi del comma 6, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.

8. A partire dall'anno accademico 2002/03 gli importi indicati nel presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

9. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Gli organismi regionali di gestione assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità, per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà.

10. Le regioni e le province autonome possono destinare una quota delle risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, agli studenti fuori sede che ne facciano richiesta, esibendo un contratto di locazione stipulato ai sensi della medesima normativa, definendone autonomamente i requisiti per l'ammissione.

11. Gli organismi regionali di gestione procedono ad una diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda. L'organizzazione del servizio è finalizzata ad una localizzazione dei punti mensa in funzione delle modalità di svolgimento della didattica e ad una riduzione dei tempi medi di attesa.

ARTICOLO 10
(I contributi per la mobilità internazionale degli studenti)

1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al presente decreto, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di cui all'articolo 3, comma 1, e per una sola volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che sia beneficiario della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7.

2. A tal fine è concessa ai borsisti dalle regioni e dalle province autonome una integrazione della borsa di importo minimo pari a 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo della integrazione concessa dalle regioni e dalle province autonome è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100 euro per i paesi europei e sino all'importo di 500 euro per i paesi extraeuropei.

3. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, nonché ai laureati coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo Leonardo o di similari iniziative, che risultino laureati da non più di un anno all'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi.

4. Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente superiori ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedente il 40 per cento di tali limiti, e che presentino i requisiti di merito di cui all'articolo 6, può essere concesso dalle regioni e dalla province autonome un sostegno finanziario alla copertura dei costi di mantenimento per l'ammontare di almeno 125 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di dieci mesi, erogato a condizione che le università contribuiscano al cofinanziamento dell'onere per ulteriori 125 euro.

5. Le regioni, le province autonome e le università definiscono autonomamente le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando la loro corresponsione in parte prima dell'avvio del programma di mobilità. Una rata finale è erogata al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma.

6. Le regioni, le province autonome e le università offrono supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri paesi nell'ambito di programmi di mobilità internazionale. Le università assicurano il supporto logistico ed organizzativo agli studenti italiani che si recano all'estero nell'ambito degli stessi programmi. Le regioni, le province autonome e le università concordano le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 11
(Gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa)

1. Le regioni e le province autonome perseguono l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione e comunicano alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al Ministero l'importo e l'incidenza sul totale della spesa per i servizi non destinati alla generalità degli studenti.

2. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono a contenere i costi di gestione dei servizi per il diritto allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impiegate anche attraverso una progressiva conversione dalla gestione diretta a quella indiretta, affidando, in conformità con gli indirizzi previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 25, comma 2, l'erogazione dei servizi stessi prioritariamente alle cooperative studentesche ed alle associazioni studentesche, nonché nel caso dei servizi abitativi ai soggetti beneficiari del finanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338.

3. Le regioni e le province autonome curano l'adozione da parte degli organismi regionali di sistemi di controllo di gestione che consentano un'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento e servizio. Le regioni e le province autonome comunicano annualmente il costo unitario medio per ciascun centro di spesa alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari e ne curano la relativa pubblicizzazione.

4. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per un anno, ad eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui si applica l'importo più basso delle tariffe determinate dalle regioni e dalle province autonome.

5. Gli studenti iscritti ai corsi attivati presso le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 15, nonché i borsisti delle università e degli enti pubblici di ricerca, sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati dalle università.

6. Le regioni e le province autonome possono ammettere a fruire dei servizi anche altri utenti. In tal caso la tariffa minima è determinata in misura pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio.

ARTICOLO 12
(Le borse di studio concesse dalle università)

1. Qualora le università concedano con oneri a carico del proprio bilancio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 15, borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingono in via prioritaria alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8.

2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme vigenti per quelle concesse dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi del presente decreto.

3. Qualora le università concedano, con oneri a carico del proprio bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle indicate al comma 1, anche con l'obiettivo di premiare studenti particolarmente meritevoli, nonché borse di studio istituite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e privati, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2.

ARTICOLO 13
(Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea)

1. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46, comma 5. La determinazione degli Indicatori della condizione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo 5 del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome possono riservare, comunque, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'articolo 46, comma 5, nella compilazione delle graduatorie per la concessione dei benefici di cui al presente decreto, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea ed una percentuale di posti a favore degli studenti non appartenenti all'Unione Europea, ma di nazionalità italiana, che risiedono in territori già facenti parte dello Stato italiano. La nazionalità di questi ultimi è certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, la quale, inoltre, attesta., sulla base di autocertificazione degli interessati, che essi sono di lingua italiana. Le regioni e le province autonome possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizione di particolare disagio economico opportunamente documentate.

3. Ai sensi dell'applicazione dell'articolo 4, comma 8, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

4. Gli organismi regionali di gestione e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.

5. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri entro il 28 febbraio, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 3. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui all'articolo 5.

6. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 14
(Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap)

1. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in situazione di handicap ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.

2. Al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre l'handicap, o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, le regioni, le province autonome e le università, queste ultime nella persona del docente delegato all'integrazione degli studenti in situazione di handicap di cui alla legge 18 gennaio 1999, n. 17, prendono in considerazione le possibili differenze compensative nella valutazione dei criteri per l'attribuzione dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 2, istituendo per gli studenti con disabilità non inferiore al 66 per cento requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti dal presente decreto sino ad un massimo del 40 per cento.

3. La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.

4. Per gli studenti con disabilità non inferiore al 66 per cento iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80 per cento delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.

5. I requisiti di merito individualizzati per gli studenti con disabilità non inferiore al 66 per cento iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, non potranno essere inferiori ai seguenti:

  1. per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda una annualità fra quelle previste dal piano di studio;
  2. per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l'ultimo: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari alla metà meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è la metà meno tre arrotondata per difetto;
  3. per chi si iscrive all'ultimo anno: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 50 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è pari al 40 per cento arrotondato per difetto;
  4. per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 55 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 45 per cento arrotondato per difetto;
  5. per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 70 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 60 per cento arrotondato per difetto.

6. In alternativa le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono adottare specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti per le specifiche disabilità, sulla base dei principi generali di cui ai commi 2 e 5.

7. Agli studenti in situazione di handicap non si applicano i criteri di merito previsti dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6.

8. Nel caso degli studenti in situazione di handicap le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono a definire particolari criteri di determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro accesso ai servizi ed agli interventi di cui al presente decreto.

9. L'importo della borsa di studio, determinato ai sensi degli articoli 9 e 10, può essere incrementato nel caso di studenti in situazione di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

10. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai "consiglieri alla pari", cioè persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

ARTICOLO 15
(Gli interventi a favore degli iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 6, le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano agli studenti delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale. Conseguentemente si applicano a tali istituzioni le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi dal 19 al 23.

2. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all'articolo 2 sono concessi agli iscritti ai corsi di formazione cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

3. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 5. Le regioni, le province autonome e le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, per gli interventi di rispettiva competenza, determinano autonomamente gli specifici requisiti per la valutazione del merito ai fini della erogazione della seconda rata della borsa e della revoca dei benefici di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.

4. Al fine di determinare il mantenimento dei benefici per gli anni successivi, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni. Le regioni e le province autonome definiscono, sentite le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, le modalità per la valutazione del merito ai fini dell'attribuzione dei benefici.

5. Agli studenti iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, le specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea e per gli studenti in situazione di handicap di cui al presente decreto.

6. Le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento.

7. Qualora le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale concedano borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

ARTICOLO 16
(I criteri per il riparto del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio per il triennio 2001-2003)

1. Nel triennio 2001-03 il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome che concedono borse di studio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio da parte delle regioni, delle province autonome, ed eventualmente delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 15, erogate ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, agli studenti iscritti alle università con sede legale nel territorio regionale, per l'anno accademico in corso, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la mobilità internazionale degli studenti di cui all'articolo 10 nell'esercizio finanziario di riferimento;

b) il 35 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2;

c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta, degli organismi regionali di gestione effettivamente disponibili al 31 ottobre dell'anno precedente.

2. A decorrere dal 2002 a ciascuna regione e provincia autonoma spetta, comunque, un ammontare di risorse pari a 3.200 euro per ogni borsa di studio concessa a ciascuno studente straniero non appartenente all'Unione Europea, di cui all'articolo 13, comma 5, del presente decreto, nell'anno accademico in corso.

3. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera a) del comma 2, la spesa delle regioni e delle province autonome, ed eventualmente, delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 15 del presente decreto è valutata nel modo seguente:

a) la spesa per borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, è determinata in modo figurativo tenendo conto:

1) del numero delle borse ad importo intero, concesse per ciascuna tipologia moltiplicato per l'importo minimo delle stesse fissato all'articolo 9, comma 2;

2) del numero delle borse a importo ridotto, uniformemente inteso nella definizione dell'articolo 9, comma 6, concesse per ciascuna tipologia moltiplicato per l'80 per cento dell'importo minimo delle stesse fissato all'articolo 9, comma 2. Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato dalla regione e dalla provincia autonoma in misura inferiore a quello minimo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo secondo la metodologia sopraindicata. Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato per alcuni organismi regionali di gestione dalla regione e dalla provincia autonoma in misura superiore a quello minimo, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo secondo la metodologia sopraindicata, purché le borse di studio siano state concesse almeno all'85 per cento degli studenti idonei. Ai fini della determinazione della spesa complessiva per il riparto della quota di cui alla lettera a) del comma 1, non si tiene conto della parte derivante dal riparto del Fondo per l'anno precedente;

b) la spesa per la concessione di contributi per la partecipazione degli studenti borsisti a programmi di studio con mobilità internazionale di cui all'articolo 10 del presente decreto è ponderata con un parametro pari a 3;

c) la spesa delle regioni e delle province autonome al netto del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio è ponderata con un parametro pari a 2.

4. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera b) del comma 1, il numero degli idonei è convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento, e del 300 per cento per gli organismi regionali di gestione che, nell'anno accademico in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o tutti i seguenti termini, previsti dal presente decreto:

a) per la pubblicazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza;

b) per la pubblicazione delle graduatorie per la concessione delle borse di studio e dei servizi abitativi non oltre il 31 ottobre;

c) per la erogazione della prima rata della borsa entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie e comunque entro il termine previsto all'articolo 4, comma 13.

5. Per il riparto del Fondo nel 2001, in considerazione del differimento della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed alla conseguente richiesta di prorogare il termine di presentazione delle domande di assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 2000/01, si tiene conto della data del 15 novembre 2000 per la pubblicazione delle relative graduatorie provvisorie, rispetto al termine del 31 ottobre fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.

6. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui al comma 3, lettera c), rispetto all'anno accademico precedente, comporta una riduzione di pari importo della quota attribuibile nel riparto. Le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei criteri di cui ai comma precedenti. In relazione alle modifiche nelle modalità di calcolo delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalla province autonome, che non rendono comparabili in modo omogeneo i dati con quelli dell'anno precedente, il presente comma non si applica per il riparto del fondo nel 2001.

7. L'importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa nell'anno accademico precedente per le finalità del Fondo, derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie. La eventuale quota eccedente viene ripartita tra le altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui ai comma precedenti.

8. Al fine di garantire un'adeguata e tempestiva programmazione degli interventi, a decorrere dal 2002, ciascuna regione e provincia autonoma non può comunque ottenere nel riparto del Fondo una somma inferiore al 80% di quella ottenuta nell'esercizio finanziario precedente.

9. I dati necessari per il riparto del Fondo sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome entro e non oltre un mese dalla data della richiesta del Ministero e, di conseguenza, quelli non pervenuti entro tale scadenza non sono presi in considerazione ai fini del riparto del Fondo. I dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome sono soggetti all'attività di monitoraggio del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

10. Entro un mese dalla emanazione del decreto di riparto, le regioni e le province autonome comunicano ai singoli organismi regionali di gestione la quota di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Registrato alla Corte del Conti il 06/06/2001 - Registro n. 7 - Foglio n. 173)
Roma, 9 aprile 2001