Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 24 aprile 2001, protocollo n.10496/DM

Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno - Legge n. 104/92, art. 14; decreto interministeriale n. 460, del 24/11/1998; D.M. n. 287, del 30 novembre 1999


Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

E IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Protocollo: n.10496/DM
Roma, 24 aprile 2001

Ai Rettori delle Università

LORO SEDI

Ai Dirigenti Generali preposti:

Uffici scolastici regionali

LORO SEDI

Ai Provveditori agli Studi

LORO SEDI

Oggetto: Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno - Legge n. 104/92, art. 14; decreto interministeriale n. 460, del 24/11/1998; D.M. n. 287, del 30 novembre 1999

Recenti evenienze rendono indispensabile ribadire, in ordine ai corsi di specializzazione di cui all'oggetto, istruzioni ed indirizzi ripetutamente forniti in passato e che chiamano direttamente in causa la responsabilità dei destinatari della presente nota.
In relazione ai tempi prescritti per l'effettuazione dei corsi biennali si invitano in primo luogo le Università degli studi responsabili a non indire nuovi corsi e a rinunciare definitivamente, previa restituzione agli aventi diritto delle somme eventualmente riscosse, all'organizzazione dei corsi per la formazione di docenti di sostegno per la scuola materna ed elementare per i quali l'attività didattica non risulti già effettivamente iniziata alla data del 1 aprile 2001. Corre obbligo di fare riguardo presente che, ove tale invito non sia accolto, i titoli di abilitazione rilasciati non potranno in alcun caso essere ritenuti validi dai competenti uffici periferici della pubblica istruzione. Si ribadisce, inoltre, che i corsi per la formazione di docenti di sostegno per la scuola secondaria debbono concludersi inderogabilmente entro l'anno accademico in corso.

In secondo luogo, relativamente ad alcuni corsi sui quali sono state contestate agli Atenei responsabili, in esito ad ispezioni amministrative disposte dal MURST, carenze tali da porre in dubbio la validità dei relativi titoli, si fa presente che una volta pervenute le controdeduzioni delle Università interessate, saranno congiuntamente e rapidamente attivate, da parte dei ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica, le necessarie verifiche, nonchè, ove ne ricorrano i presupposti, procedure di integrazione e validazione tali da annullare o ridurre il danno subito dai patecipanti ai corsi, ferma ovviamente restando l'eventuale responsabilità di chi non abbia osservato le prescrizioni in materia applicabili. A tal fine, l'incidenza sulla validità dei titoli delle eventuali difformità di modello formativo potrà essere vagliata dalle scuole di specializzazione, competenti a regime per la formazione dei docenti per il sostegno dei portatori di handicap, che potranno anche indicare le eventuali attività didattiche integrative da attivare senza ulteriori esborsi da parte dei partecipanti.

Quanto, infine, ai corsi attivati prima del 1° aprile e non ancora conclusi, altro non resta, fermo restando il potere-dovere del MURST di sporre ispezioni, specie in presenza di circostanziati esposti, che fare una volta ancora appelli alla responsabilità degli enti organizzatori dei corsi, ai quali compete la verifca dell'osservanza dei requisiti prescritti. Non è superfluo al riguardo avvertire che sulla complessiva vicenda risultano già in corso, o in procinto di essere avviate, indagini della Magistratura ordinaria e della Procura generale della Corte dei conti, oltre che ispezioni amministrative da parte di organi con competenze di carattere generale.

Il Ministro per la Pubblica Istruzione

Il Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica

Sottosegretario di Stato
(Prof. Luciano Guerzoni)