VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
VISTO il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";
VISTO il decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonchè l’articolo 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell’ambito delle procedure valutative e negoziali, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale;
VISTA la deliberazione del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale venivano fissati i criteri per l’inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici nell’albo previsto dal punto A.5 della deliberazione del MURST del 29 aprile 1994;
RITENUTA la necessità di procedere alla costituzione di un nuovo albo degli esperti, secondo criteri e procedure idonei ad assicurare la massima funzionalità dell’albo stesso;
TENUTO CONTO dei criteri definiti dal gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale n. 353-Ric. del 6 giugno 2000;
VISTO il decreto ministeriale n. 860-Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina dei componenti del Comitato di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99;
RITENUTA l’opportunità di procedere ad una selezione pubblica finalizzata alla formazione del richiamato albo;
SENTITO il Comitato di cui al predetto articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99;
D E C R E T A
Articolo 1
1. Ai fini della formazione dell’albo degli esperti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è indetta una selezione pubblica secondo i criteri e le procedure qui di seguito specificati.
Articolo 2
1. Possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
Articolo 3
1. La selezione è effettuata sulla base di apposita valutazione atta ad accertare:
Articolo 4
1. Ai fini della prima costituzione dell’albo, le domande dovranno essere presentate entro l’8 febbraio 2002 utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "albo esperti". Il servizio sarà attivo a decorrere dal 9 gennaio 2002.
2. Il servizio consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) – Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento dell’Attività di Ricerca - Ufficio V – Piazzale J.F. Kennedy, 20 – 00144 ROMA.
3. Le domande potranno essere corredate di curriculum e/o di ogni altro elemento informativo idoneo all’accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, della competenza nei settori e nei comparti di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 3. Dovrà, comunque, essere allegata l’autorizzazione del relativo ente di appartenza di cui all’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le domande, previa verifica della relativa regolarità formale effettuata dall’ufficio competente, saranno valutate da una apposita Commissione così composta:
5. La selezione dovrà concludersi nei 30 giorni successivi al termine fissato per la scadenza delle presentazione delle domande di cui al precedente comma 1. Dei lavori e dei relativi esiti, la Commissione riferisce periodicamente al Comitato di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99.
6. Al termine dei lavori, con specifico decreto ministeriale si darà luogo alla formale costituzione dell’albo di cui al precedente articolo 1. Il decreto è tempestivamente comunicato ai partecipanti alla selezione, a cura dell’Ufficio V del Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento dell’Attività di Ricerca del MIUR, corredato della relativa motivazione in caso di diniego.
7. Nell’ambito del decreto di cui al precedente comma 5, saranno altresì specificate i criteri per la permanenza degli esperti nell’albo e le relative modalità di verifica.
Articolo 5
1. Sono automaticamente inseriti nell’albo, e comunque previa presentazione della documentazione di cui al precedente articolo 4:
2. I componenti, effettivi e supplenti, del Comitato di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, non possono partecipare alla selezione di cui al presente decreto.
Articolo 6
1. Le domande di cui al precedente articolo 4 potranno essere presentate anche successivamente alla scadenza del termine fissato nel presente decreto: le stesse saranno esaminate dalla Commissione con cadenza trimestrale. Con specifico provvedimento il Ministero provvede al conseguente aggiornamento dell’albo.
Articolo 7
1. Con successivo provvedimento sarà determinata la misura dei compensi da attribuire agli esperti all’atto dell’assegnazione dei relativi incarichi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repbblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(dott. Giovanni D'ADDONA)