Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 20 dicembre 2001 n. 1523

Realizzazione della Grande Infrastruttura "Laser-Ultrabrillante pulsato per raggi x multiscopo"

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento dell’Attività di Ricerca IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante "Disposizioni per il coordinarnento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Programma.Nazionale della Ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";

VISTO, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/00 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche-ìniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

VISTO l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/00 con il quale, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

TENUTO CONTO che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001, registrato alla Corte dei Conti il 14 marzo 2001, recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001;

VISTO, in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto che, al fine di contribuire al potenziamento infrastrutturale di ricerca del Paese accrescendone la capacità competitiva anche a livello internazionale, disciplina le modalità procedurali per il sostegno a "progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private";

VISTO il documento relativo ad "Interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica da finanziare con le modalità previste dalla legge finanziaria 2001", presentato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica al Presidente del Consiglio in data 29 dicembre 2000, nel quale sono delineati, per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli interventi con la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati attesi;

VISTA la determinazione del 25 gennaio 2001 con la quale il Consiglio dei Ministri, nell'arnbito della ripartizione delle risorse di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/00, ha destinato 900 miliardi di lire agli interventi previsti nel sopra richiamato documento del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica,

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 con il quale vengono individuati gli interventi da attivare e, in particolare, la tabella riepilogativa di cui all'articolo 1 del predetto decreto che destina, a valere sul FIRB, 130 miliardi alla realizzazione della Grande Infrastruttura "Laser-Ultrabrillante pulsato per raggi x multiscopo";

RITENUTA la necessità di avviare le procedure finalizzate alla conclusione degli accordi, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 7 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001, al fine di consentire la realizzazione della predetta Grande Infrastruttura;

DECRETA

Articolo 1
(ambito operativo)

1. Ai fini della realizzazione della Grande Infrastruttura "Laser-Ultrabrillante pulsato per raggi x multiscopo", ricompresa nella tabella riepilogativa di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, sono ammessi a presentare al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (d'ora in poi MIUR) specifiche proposte, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, i seguenti soggetti:

a) università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;

b) Enti di Ricerca, di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi;

c) altri soggetti, con personalità giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attività di ricerca.

2. Il Fondo Investimenti per la Ricerca di Base (FIRB), in coerenza con le indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2001-2003, e secondo le modalità procedurali previste all'articolo 7 del Decreto ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001, cofinanzia la realizzazione della predetta Grande Infrastruttura nel limite massimo di Lit. 130 (centotrenta) miliardi. L'importo, nella misura non superiore all'1% dello stanziamento, è comprensivo delle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, destinate alla istruttoria delle proposte progettuali presentate ed alla valutazione, monitoraggio e verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001, il cofinanziamento del FIRB è pari al 70% dei costi giudicati ammissibili, con eccezione del costo dei contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, dello stesso decreto, è a totale carico del FIRB.

4. I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6 dell'articolo 6 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, alla realizzazione delle attività oggetto delle predette proposte è consentita la partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi, purchè:

a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;
b) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui ai commi precedenti;
ovvero:
c) i soggetti di cui al comma precedente ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;
d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 2
(requisiti della proposta e criteri di valutazione)

1. Le proposte dovranno prevedere la realizzazione della predetta Grande Infrastruttura la quale dovrà caratterizzarsi per la capacità di conseguire almeno i seguenti risultati:
- incremento di almeno sei ordini di grandezza della brillanza di picco rispetto alle migliori sorgenti attuali di raggi x;
- impulsi ultracorti con struttura temporale (nel dominio dei pub-picosecondi) e polarizzazione definite;
- sostegno alle attività di ricerca di utenti nazionali e internazionali qualificati e realizzazione di linee e stazioni sperimentali atte all'utilizzo da parte di utenti esterni e in grado di sfruttare le caratteristiche uniche della sorgente nei diversi campi delle sperimentazioni basate su impulsi ultrabrillanti e ultrabrevi di raggi X polarizzati;

Dovrà, altresì, essere previsto lo sviluppo di nuove metodologie e tecniche atte a conseguire risultati quali:
- micro-immagini, anche con tecniche basate sul contrasto di fase, per lo studio di materiali biologici e tecnologici;
- spettroscopie ultraveloci risolte in tempo mediante tecniche a doppio impulso (eccitazione e sonda);
- studi dell'interazione tra la radiazione e la materia biologica a livello di singola particella o aggregato macromolecolare, anche in funzione della verifica del danno da radiazione e delle tecniche di confinamento del campione per lo sviluppo di tecniche cristallografiche e/o olografiche;
- dinamiche e cinetiche indotte da eccitazioni luminose ultrabrevi in sistemi biologici organici e inorganici;
- processi non-lineari nell'interazione radiazione-materia;
- micro-spettroscopie risolte in momento, energia e tempo;
- dinamiche strutturali mediante tecniche di diffusione di luce, elastiche e anelastiche;
- micro e nanolitografia per lo sviluppo di componenti ottici, meccanici, elettronici e bioelettronici.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le proposte dovranno evidenziare i seguenti elementi:
- soggetti partecipanti all'iniziativa e relativo ruolo;
- descrizione dettagliata della Grande Infrastruttura;
- costo complessivo della realizzazione, ivi compresi quelli relativi alla gestione;
- tempi di realizzazione e messa in funzione della Grande Infrastruttura.

3. Dovrà, altresì, essere evidenziata la localizzazione della Grande Infrastruttura con l'indicazione delle relative strutture ospitanti, nonchè le modalità attraverso le quali il proponente intende assicurare i costi a regime della gestione della Grande Infrastruttura.

4. In coerenza con le indicazioni contenute all'articolo 7, comma 2, del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001, le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti profili:

  1. validità ed originalità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e/o innovatività delle metodologie;
  2. eccellenza scientifica dei soggetti proponenti e partecipanti e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed internazionale nonché con studiosi di chiara fama internazionale;
  3. capacità del soggetto proponente, anche sul piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste;
  4. grado di coinvolgimento nel progetto di operatori dell'Università, degli Enti pubblici di ricerca, delle Imprese nonché di altri soggetti pubblici e privati;
  5. capacità del soggetto proponente di assicurare la corretta gestione e valorizzazione della Grande Infrastruttura.

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001, le proposte debbono prevedere l'inserimento, all'intemo delle strutture partecipanti e ai fini dello sviluppo delle attività, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale. Il relativo costo è a totale carico del FIRB.

Articolo 3
(modalità istruttorie)

1. Le proposte di cui al precedente articolo 1 devono pervenire al MIUR-Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento delle Attività di Ricerca, Piazza Kennedy 20-00144 Roma con raccomandata A.R., recante sulla busta la scritta FIRB- Grandi Infrastrutture o essere consegnate di persona alla Segreteria del Direttore Generale responsabile del suddetto Servizio, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

3. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.

4. Per la selezione, valutazione e gestione delle proposte, e più in generale per tutto quanto nel presente decreto non espressamente specificato, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 199-Ric. del 8 marzo 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 20 dicembre 2001

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giovanni D’ADDONA)