Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 8 gennaio 2001
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2001 n. 23

Diniego del riconoscimento all'Istituto "International Institute of Psycology", ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n.509

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SAUS UFF. VI IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'articolo 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

VISTO l'articolo 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTO il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del predetto regolamento;

VISTA l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;

VISTA l'istanza presentata dall'Istituto "International Institute of Psychology" con sede in Roma;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei  pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

CONSIDERATO che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 novembre 2000, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che l'indirizzo scientifico-culturale illustrato fa riferimento ad un lungo elenco di psicoanalisti di matrice genericamente freudiana e post-freudiana. I contributi teorici degli autori citati non sono integrati in un quadro di insieme, indispensabile al fine di fornire delle indicazioni coerenti per una concreta attività psicoterapeuta. E' assente ogni riferimento relativo alle opzioni metodologiche concernenti il setting e il ruolo della relazione terapeutica e non compare alcuna indicazione, fra tutte quelle possibili rispetto ai riferimenti teorici, dei presupposti della teoria della tecnica adottata dalla scuola;

RITENUTO che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

 


D E C R E T A:


Art. 1

 

 

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'articolo 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'Istituto "International Institute of Psychology" con sede in Roma, è respinta.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giovanni D'Addona)