Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio VII
p. c.
Ai Rettori delle Università
Ai Direttori degli Istituti
Universitari
Ai Presidenti dei Consorzi
per l'insegnamento
universitario a distanza
Ai Presidenti dei Comitati
Regionali di coordinamento
Ai Presidenti dei Comitati
Provinciali di coordinamento
di Bolzano e di Trento
LORO SEDI
Al Presidente del Comitato
Nazionale per la valutazione
del sistema universitario
S E D E
Le disposizioni relative alla programmazione del sistema universitario, dettate in precedenza dalla legge 7 agosto 1990 n. 245, sono state sostituite (in attuazione dell'art. 20, comma 8, lettera a, della legge 15 marzo 1997 n. 59) da quelle contenute nel regolamento emanato con il D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25.
In tale regolamento viene stabilito che la programmazione ha
periodicità triennale ed ha come finalità la qualificazione del
sistema universitario mediante la razionalizzazione dell'offerta
formativa e il potenziamento delle attività di ricerca, al fine di
corrispondere alle esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile
ed economico e di evoluzione del mercato del lavoro, contribuendo
alla riduzione degli squilibri territoriali, in particolare tra
Centro-Nord e Sud.
Parte prima: fasi operative
La programmazione viene attuata con le seguenti fasi operative:
la determinazione per ciascun triennio, con D.M., degli obiettivi
del sistema universitario e la finalizzazione delle relative
risorse finanziarie; a tal fine è stato adottato il D.M. 29.12.2000
n. 507, inviato alla Corte dei conti per la registrazione (il testo
di tale decreto è consultabile sul sito www.murst.it);
in relazione agli obiettivi così determinati, le Università
formulano le proprie proposte - coerenti con gli obiettivi di cui
alla lettera A), indicando le risorse necessarie, quelle
disponibili e quelle da acquisire - corredate da una relazione
tecnica del proprio Nucleo di valutazione, con riguardo ai
parametri di cui alla successiva lettera D) (congruità tra
proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati), che devono far
pervenire al Comitato regionale (ovvero provinciale) di
coordinamento competente per territorio entro e non oltre martedì
13 marzo c.a..
Ai fini della formulazione di ogni singola proposta le Università provvedono alla compilazione del mod. U/S.A., completo degli allegati in esso indicati; ciascuna Università provvede poi a riportare i dati relativi alle singole proposte, di cui al mod. U/S.A., nel mod. U/P.R.;
i Comitati di coordinamento, per ciascuna delle proposte delle
Università di cui alla lettera B), esprimono motivati pareri
mediante un documento riepilogativo generale e, per esigenze di
operatività, sono pregati altresì di rendere i predetti pareri, in
forma sintetica, compilando il mod. C/P.R.. I Comitati provvedono a
far pervenire al Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica - Dipartimento per la Programmazione, il
Coordinamento e gli Affari Economici - Servizio per l'Autonomia
Universitaria e gli Studenti - Ufficio VII, 2° piano (emiciclo),
stanza 111, entro e non oltre le ore 18 di martedì 3 aprile c.a. i
modd. U/S.A., U/P.R.. relativi a ciascuna Università nonchè il mod.
C/P.R. e il documento complessivo concernente il motivato parere
del Comitato. Tale documentazione dovrà essere consegnata in tre
copie, confezionate in tre plichi separati, corredata di lettera di
trasmissione firmata dal Presidente del Comitato. All'interno dei
plichi la documentazione relativa a ciascuna Università (modd.
U/S.A., U/P.R.) dovrà essere confezionata in plichi separati.
Si ricorda che, come stabilito dall'art. 2, punto 3, lettera c) del predetto D.P.R., "qualora le proposte riguardino più regioni, i pareri sono espressi dai Comitati interessati, riuniti in seduta comune", e la documentazione di cui sopra dovrà essere integrata in tal senso, tenendo comunque presente che i modelli relativi a tali proposte dovranno essere fatti pervenire dal Comitato di coordinamento competente in relazione al territorio ove ha la sede legale l'Università alla quale si riferiscono le proposte;
il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario
predispone una relazione tecnica sulle proposte trasmesse al
Ministero ai sensi della lettera C), con riguardo alla congruità
tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati, e con
riferimento agli obiettivi di cui alla lettera A), e presenta la
stessa al Ministro;
il Ministro emana, entro i termini previsti dal regolamento, un
successivo decreto che, sulla base di quanto indicato alle
precedenti lettere, individua "le iniziative da realizzare nel
triennio, gli strumenti e le modalità di cui al comma 2 (dell'art.
2) da attivare, nonché i criteri per la ripartizione delle relative
risorse finanziarie".
Il decreto indicherà inoltre le modalità per rilevare l'attuazione delle iniziative stesse e per l'eventuale recupero dei fondi, nel caso di non sollecito utilizzo dei medesimi.
Quanto detto si rende altresì necessario atteso che l'art. 2, comma 8, di tale D.P.R. stabilisce che il Comitato Nazionale deve predisporre, ogni anno, un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonché, alla fine di ogni triennio, un rapporto sui risultati della stessa, da trasmettere al Ministro ed al Parlamento.
Parte seconda: obiettivi 2001-2003 e risorse finanziarie
relative
In ordine a quanto riportato nella precedente lettera A), il D.M. 29.12.2000 n. 507 ha determinato, al comma 1, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, che di seguito si riportano, nonché la destinazione percentuale delle risorse destinate a tal fine, previste dalla legge finanziaria 2001:
la promozione ed il sostegno della innovazione didattica, anche con riferimento all'adeguamento delle strutture e dei servizi, delle attività di orientamento e di tutorato, dell'insegnamento a distanza e del processo di internazionalizzazione;
il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso:
- il consolidamento e la costituzione di Scuole superiori per la
realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella
fase pre e post-laurea, tassativamente caratterizzati dalla
residenzialità, dall'adeguata dotazione di biblioteche e di
laboratori, dall'ottimale rapporto numerico e funzionale tra
docenti e studenti, dal pieno esercizio del tutorato;
la promozione di corsi di dottorato di ricerca e di mirate
attività di ricerca avanzata in cui possano essere impegnati
dottori di ricerca - caratterizzati da collaborazioni
internazionali e rispondenti a prefissati requisiti di qualità -
realizzati da Università anche in convenzione con altre Università,
istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese, italiane e
straniere;
il cofinanziamento dei programmi dell'Unione Europea volti a
rafforzare specifiche attività di formazione del sistema
universitario ed il consolidamento delle iniziative già intraprese,
con particolare riferimento alla formazione post-laurea nel
Mezzogiorno;
il consolidamento e la promozione di centri di eccellenza nella ricerca.
la riduzione degli squilibri del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud.
la realizzazione di nuovi interventi per il decongestionamento degli Atenei sovraffollati e la graduale separazione organica degli stessi.
Considerato che la legge finanziaria prevede, sul fondo per la programmazione del sistema universitario, 245 miliardi per ciascuno dei predetti anni (complessivamente 735 miliardi), gli importi destinati nel triennio a ciascuno degli obiettivi sono pertanto i seguenti:
obiettivi % importi in miliardi
a) 41,381 304,150
b) 25,966 190,850
c) 12,245 90
d) 10,204 75
e) 10,204 75
---------- --------
100 735
Parte terza: formulazione delle proposte in ordine agli obiettivi 2001-2003
La particolare natura degli obiettivi della presente programmazione, lo stato di attuazione del D.M. 3.11.1999 n. 509 e dei conseguenti DD.MM. 4.8.2000 (classi dei corsi di laurea) e 28.11.2000 (classi dei corsi di laurea specialistica), la positiva esperienza in ordine alla procedura adottata per la presentazione di proposte da parte delle Università nell'ambito della precedente programmazione (es.: centri di eccellenza per la ricerca, internazionalizzazione, …), l'esigenza di provvedere agli adempimenti formali riducendo quanto possibile l'adozione di atti non essenziali da parte delle Università, orientano il Ministero a formulare le seguenti indicazioni operative, che consentono, tra l'altro, di definire, con sollecitudine, il decreto ministeriale relativo alla programmazione di cui alla precedente lettera E).
Considerato che, nell'ambito degli indicati obiettivi, con tale decreto potranno essere individuate le specifiche iniziative da realizzare e definiti i criteri di ripartizione delle risorse per la realizzazione di iniziative (secondo linee guida che saranno definite con il decreto stesso), si ritiene opportuno precisare che si procederà con tale ultima modalità per tutti gli obiettivi, ad eccezione delle iniziative relative alle "attività di orientamento e di tutorato", comprese nell'obiettivo a).
In questa fase pertanto le Università dovranno inviare soltanto le proposte relative alle iniziative concernenti tali "attività di orientamento e di tutorato".
Si fa presente che non potranno essere prese in considerazione le proposte non sufficientemente esplicitate ovvero con indicazioni non adeguate in ordine ai contenuti operativi o alle capacità di realizzazione.
In considerazione dell'impegno derivante alle Università dalla attuazione dell'art. 11, comma 7, lettera g), del D.M. n. 509/'99, il quale prevede che i regolamenti didattici di Ateneo da adottare devono disciplinare "altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comune ai corsi di studio, con particolare riferimento (tra l'altro) all'introduzione di un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento … nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti", si fa presente che verranno tenute in considerazione proposte in tal senso.
Si intende che non saranno finanziabili proposte relative alla attivazione di un semplice sito web, le iniziative di esclusiva promozione dell'istituzione universitaria, la stampa di materiale informativo sui corsi e sulle strutture esistenti presso le Università.
Indicazioni conclusive
Com'è noto il sistema universitario sta vivendo una fase di incisive trasformazioni, in particolare con il completamento del sistema delle autonomie degli Atenei, previsto dall'art. 17, commi 95 e seguenti, della legge 15.5.1997 , n. 127 e successive modificazioni, per la cui attuazione sono stati adottati il D.M. 3.11.1999 n. 509 ed i conseguenti DD.MM. 4.8.2000 (classi dei corsi di laurea) e 28.11.2000 (classi dei corsi di laurea specialistica).
In relazione a quanto sopra si ritiene necessario richiamare l'attenzione sulle indicazioni che seguono:
dopo l'adozione delle iniziative previste dal D.P.R. 28.10.1991
(programmazione del sistema universitario per il 1991-1993) le
Università statali erano 57 e quelle non statali legalmente
riconosciute 9.
Attualmente le Università statali sono 63 e quelle non statali 14, con un incremento numerico, rispettivamente, di 6 (oltre il 10 per cento) e di 5 (oltre il 55 per cento).
Il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario sta provvedendo al monitoraggio di tali nuove iniziative, dai cui esiti, ai quali non si è ancora pervenuti, deriveranno le necessarie indicazioni operative per il futuro.
In relazione alle esposte considerazioni si rende noto che, nell'ambito della programmazione relativa al 2001-2003, non sarà previsto un incremento quantitativo del sistema universitario (istituzione di nuove Università, ovvero di nuove facoltà) fatto salvo il diritto delle Università di istituire nuove facoltà con proprie risorse, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 25/'98. Richieste in tal senso non potranno, pertanto, essere prese in considerazione.
I Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento ai quali pervenissero eventuali istanze in tal senso non dovranno dar corso alle stesse, limitandosi a conservarle agli atti ed evitando, per motivi di correntezza amministrativa, di trasmetterle al Ministero;
per quanto riguarda il completamento dell'autonomia didattica e la
diversificazione dell'offerta formativa (innovazione didattica)
connessi all'attuazione del ricordato art. 17, commi 95 e seguenti,
della legge 15.5.1997, n. 127, e successive modificazioni, si fa
presente quanto segue:
il D.M. n. 509, all'art. 13, commi 4 e 5, per quanto riguarda
l'"istituzione da parte (dell') Università dei corsi di laurea e di
laurea specialistica di cui all'art. 3, comma 1, aventi la stessa
denominazione di corsi di diploma universitario e di laurea" di
seguito riportati alle lettere da a) a d), precisa espressamente
che tale istituzione "non comporta il ricorso alla procedura di cui
all'art. 9, comma 1", dello stesso D.M.; tali corsi sono
quelli:
già attivati dagli Atenei nell'anno accademico 1996-97;
istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998 n. 25,
in deroga alle procedure relative alla programmazione del sistema
universitario;
attivati sperimentalmente dagli Atenei negli anni accademici
1997-98 e 1998-99 sulla base delle indicazioni contenute nelle note
di indirizzo di questo Ministero n. 2079 del 5.8.1997 e n. 1/98 del
16.6.1998 e a condizione che risulti acquisito il parere favorevole
del Comitato Regionale di Coordinamento;
istituiti in relazione ai decreti ministeriali di attuazione degli
artt. 9 e 15 del DPR 30.12.1995 (programmazione del sistema
universitario per il periodo 1994-96), dell'art. 1, commi 90, 91 e
92 della legge 23.12.1996 n. 662 (decongestionamento degli Atenei
sovraffollati), degli artt. 10, 11, comma 2, e 21 del D.M.
21.6.1999 (programmazione del sistema universitario per il periodo
1998-2000) e dell'art. 17, comma 120 della legge n. 127/'97
(istituzione delle Università di Bolzano e della Valle
d'Aosta).
B. per l'istituzione degli "altri corsi" (rispetto a quelli previsti alla precedente lettera A.) il D.M. n. 509, all'art. 9, comma 1, stabilisce che "la procedura … è disciplinata dal DPR 27.1.1998 n. 25".
Nella attuale delicata fase transitoria di prima attuazione dei
complessi adempimenti indicati dal D.M. n. 509, si rende necessario
assicurare una adeguata soluzione attuativa preordinata a
consentire il contemperamento delle esigenze derivanti dal rispetto
delle procedure previste e di quelle connesse alle differenziate
esigenze operative delle Università.
A tal fine con uno specifico articolo del decreto ministeriale di
programmazione di cui alla precedente lettera E), saranno definite
le indicazioni operative, che di seguito si riportano:
per l'istituzione dei predetti "altri corsi" le Università devono
acquisire la relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione
interno, che verifichi la congruità tra le iniziative da realizzare
ed i mezzi (finanziari, personale, strumentali, strutture edilizie)
sui quali fare affidamento;
l'istituzione dei corsi può essere disposta soltanto nella stessa
sede nella quale sono attualmente istituiti e attivati corsi di
diploma universitario o di laurea;
deve essere acquisito il parere favorevole del Comitato regionale
(ovvero provinciale) di coordinamento, che è condizione per
l'istituzione delle iniziative; presupposto per l'esame di merito,
da parte del Comitato, delle proposte delle Università è la
verifica, da parte dello stesso, di quanto previsto ai precedenti
punti a) e b).
La documentazione di cui ai precedenti punti a) e c) deve essere inviata al Ministero (D.P.C.A.E. - SAUS - Ufficio III) in allegato alla documentazione relativa alle modifiche del regolamento didattico di Ateneo di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19.11.1990 n. 341 e all'art.11 del D.M. 3.11.1999 n. 509, ai fini della formulazione della richiesta di parere al CUN.
In ordine alle risorse finanziarie destinate alle iniziative
indicate alle lettere A e B del presente punto 2 si evidenzia
che:
per le predette iniziative, in relazione a quanto stabilito
dall'art. 2, comma 2, della legge 19.10.1999 n. 370, è prevista la
destinazione, con le procedure definite dallo stesso articolo, di
una quota del fondo per il finanziamento ordinario delle
Università, ai fini della attribuzione di appositi incentivi al
riguardo; tali risorse sono sin d'ora quantificabili in 200
miliardi per l'anno 2001, consolidabili (che comporteranno cioè, a
partire dal 2002, un incremento annuo, di importo corrispondente,
delle assegnazioni sul fondo per il finanziamento ordinario).
Le risorse dovranno essere utilizzate dalle Università soltanto per le iniziative di cui alla lettera A ("corsi aventi la stessa denominazione") del presente punto 2;
sempre per tali iniziative l'obiettivo a) del predetto D.M. 29.12.2000 n. 507, che si riferisce alla "promozione ed (al) sostegno dell'innovazione didattica …", destina il 41,381% delle risorse disponibili sul fondo per la programmazione del sistema universitario nel triennio (735 miliardi), pari a 304,150 miliardi; nell'ambito delle iniziative comprese in tale obiettivo saranno considerate, tra l'altro, le esigenze connesse alla internazionalizzazione del sistema universitario, al completamento della trasformazione degli ISEF, al consolidamento delle scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti ed all'avvio di quelle per le professioni legali.
Tali risorse sono sin d'ora quantificabili in complessivi 225 miliardi nel triennio, pari a 75 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, soltanto in parte consolidabili, nella misura che sarà determinata in relazione alle intese che intercorreranno con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.
Le risorse in questione potranno essere utilizzate dalle Università per le iniziative di cui alla lettera A ("corsi aventi la stessa denominazione") ed anche per quelle indicate alla lettera B ("altri corsi") del presente punto 2;
le risorse saranno tempestivamente ripartite con criteri che verranno definiti sentito il parere del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario, ma che comunque non terranno conto del numero dei corsi istituiti o da istituire;
le risorse finanziarie che verranno attribuite potranno essere utilizzate dalle Università soltanto per i corsi di laurea, e non per quelli di laurea specialistica (per i quali potranno essere destinate risorse che si rendessero disponibili);
sempre in considerazione della attuale delicata fase transitoria le Università non potranno utilizzare le risorse finanziarie di cui trattasi per i corsi di nuova istituzione o attivazione per i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) della legge 2.8.1999 n. 264, viene prevista dalle Università la programmazione degli accessi;
le risorse non potranno essere destinate alle iniziative indicate alla lettera A, sub lettera b (corsi istituiti in deroga alle procedure relative alla programmazione del sistema universitario) del presente punto 2 (tale criterio era stato già evidenziato nella ministeriale n. 688 del 29.4.1998 relativa alla programmazione concernente il triennio 1998-2000);
le risorse finanziarie che verranno attribuite non potranno essere utilizzate per le eventuali iniziative adottate dalle Università fuori dalle ipotesi indicate alle lettere A e B del presente punto 2, ossia per corsi che dovessero essere istituiti dalle Università ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 25/'98 in deroga alle procedure relative alla programmazione del sistema universitario;
le Università non statali legalmente riconosciute concorreranno alla ripartizione delle risorse previste sul fondo per la programmazione del sistema universitario, con esclusione di quelle consolidabili, come in precedenza definite;
fermo restando che le risorse finanziarie saranno tempestivamente attribuite alle Università sulla base dei criteri di ripartizione che saranno definiti sentito il parere del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario si fa presente che le stesse (derivanti dal fondo per il finanziamento ordinario e da quello per la programmazione del sistema universitario) dovranno essere effettivamente utilizzate dalle Università per l'innovazione didattica, la cui attuazione sarà valutata in base ai criteri di seguito riportati (ispirati da CAMPUS).
La verifica che le Università abbiano seguito tali criteri verrà
effettuata a posteriori da parte del Comitato Nazionale per la
valutazione del sistema universitario e, in relazione agli esiti
della stessa, l'entità dei fondi attribuiti potrà, in tutto o in
parte, essere recuperata mediante riduzione del contributo da
attribuire alle Università sul fondo per il finanziamento
ordinario.
I criteri sono i seguenti:
tempestività e completezza delle procedure: la procedura per
l'istituzione e l'attivazione dei corsi va completata in tutti i
suoi aspetti, compresa l'adozione del decreto rettorale concernente
l'emanazione del regolamento didattico di corso di laurea, per
l'inizio dell'anno accademico di attivazione del corso stesso;
sostenibilità e stabilità didattica: il corso di laurea può
contare (o conterà alla fine del primo triennio) su un certo numero
di docenti che dedichi al corso la parte prevalente del proprio
impegno didattico e che funga da garante del corso di laurea
costituendone il nucleo fondamentale e stabile di gestione;
attrattività: il corso di laurea ha la capacità di attrarre un
numero di matricole non inferiore a 20-30;
valutazione delle qualità: il corso di laurea ha in funzione un
sistema di valutazione costante della qualità, sia
dell'organizzazione che dei risultati della didattica, rispondente
a criteri nazionali ed internazionali;
occupabilità e coordinamento col mondo esterno: il corso di laurea
ha individuato le figure professionali che forma e il rispettivo
mercato del lavoro e delle professioni; è stato oggetto della
preventiva consultazione con le organizzazioni rappresentative a
livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle
professioni; può contare su un comitato di indirizzamento (fatto da
esponenti del mondo del lavoro collegato con le figure
professionali formate) che collabora con le Università per il
monitoraggio e la modifica dei curricula; ha una quota di docenza
(a contratto) extra accademica per garantire la presenza formativa
delle competenze professionali interessate;
coordinamento interuniversitario e internazionalizzazione: il
corso di laurea, che ha avuto il parere favorevole del Comitato
regionale (ovvero provinciale) di coordinamento, è coerente con gli
effettivi fabbisogni formativi espressi a livello del contesto
regionale e con i conseguenti criteri della programmazione
regionale dell'offerta formativa; è inserito in progetti formativi
integrati in ambito internazionale in base a convenzioni con
università straniere.
x x x
Si ritiene inoltre necessario evidenziare che, a seguito della
entrata in vigore del predetto D.M. n. 509/'99, anche in conformità
alle intese intercorse tra la CRUI ed il CUN, le Università devono
provvedere alla adozione e/o modifica del regolamento didattico di
Ateneo di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 341/'90, sia per
l'istituzione dei corsi di cui alla precedente lettera A che per
l'istituzione degli "altri corsi" di cui alla lettera B; si ricorda
che nella documentazione che dovrà essere inviata al riguardo al
Ministero (DPCAE SAUS - Ufficio III) dovrà risultare che
l'Università ha provveduto in ordine a quanto previsto dall'art.
11, comma 4, (consultazione con le organizzazioni rappresentative a
livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle
professioni) e dall'art. 12, comma 3 (parere delle commissioni
didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di
rappresentanza studentesca) del D.M. n. 509/'99.
Conseguentemente non saranno prese in considerazione proposte di istituzione di corsi mediante modifiche dello statuto di cui all'art. 17 del T.U. delle leggi sull'istituzione superiore approvato con R.D. 31.8.1933 n. 1592, atteso che lo strumento che deve essere utilizzato al riguardo è il regolamento didattico di Ateneo. Si ricorda infine che l'adozione del decreto di emanazione del nuovo regolamento didattico potrà essere disposta dal Rettore soltanto dopo la formale approvazione del regolamento stesso (o delle relative modifiche) da parte del Ministero, previo parere del CUN.
Il termine di martedì 3 aprile c.a. per il recapito al Ministero
della documentazione, indicato alla predetta lettera C) è, per
motivi operativi, inderogabile e, pertanto, le documentazioni che
dovessero pervenire in ritardo saranno considerate
irricevibili.
(f.to IL MINISTRO Zecchino)
Recapito telefonico:
MURST - D.P.C.A.E.
S.A.U.S. - Uff. VII
06/59912204
06/59912669
06/59912359
06/59912247
Elenco dei modelli allegati:
che devono essere compilati dalle Università (e firmati dal
Rettore):
Allegato
Mod.U/SA (Scheda Analitica) da predisporre per ogni singola
proposta relativa alle iniziative di "orientamento e tutorato",
comprese nell'obiettivo a), alle quali fa riferimento la presente
nota.
Mod.
U/PRA (Prospetto Riepilogativo) nel quale vanno riportate, in
modo riepilogativo, tutte le singole proposte dell'Università di
cui al mod. U/S.A.
che devono essere compilati dal Comitato di
coordinamento (e firmati dal Presidente):
Mod.
C/PR (Prospetto Riepilogativo) nel quale vanno riportate, in
modo riepilogativo, tutte le singole proposte dell'Università di
cui al mod. U/P.R., con accanto il parere sintetico del
Comitato.
ISTRUZIONI